Dati tra PA, l’accesso è gratuito
Redazione |

Dati tra PA, l’accesso è gratuito

La Cassazione chiarisce che lo scambio di dati tra pubbliche amministrazioni non può essere soggetto a costi, neppure per i servizi informatici necessari all’accesso

Le pubbliche amministrazioni non possono applicare costi per consentire ad altri enti pubblici di utilizzare i dati necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. Il principio vale anche quando l’accesso richiede l’utilizzo di una piattaforma o di un servizio informatico.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 25048/2026, escludendo la possibilità di distinguere tra gratuità dei dati e onerosità degli strumenti tecnici indispensabili per consultarli.

Il caso del Comune di Milano

La controversia è nata dalla richiesta del Comune di Milano di accedere senza costi alla banca dati della Motorizzazione civile e di recuperare oltre 8,3 milioni di euro corrisposti dal 2006 a titolo di canoni e corrispettivi.

Dopo un primo rigetto da parte del Tribunale, la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto all’accesso gratuito a partire dal 3 ottobre 2017, senza però disporre la restituzione delle somme già versate.

Il Ministero ha quindi sostenuto davanti alla Cassazione che la gratuità riguardasse esclusivamente i dati e non il servizio informatico utilizzato per consultarli.

Il principio della Cassazione

La Prima sezione civile ha respinto questa impostazione. Secondo la Corte, dagli artt. 43, comma 4, del Dpr n. 445/2000 e 50 del Dlgs n. 82/2005 deriva un principio di gratuità della circolazione delle informazioni tra amministrazioni, quando i dati sono necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali.

La gratuità non può essere aggirata attribuendo autonoma natura onerosa agli strumenti informatici attraverso i quali i dati vengono messi a disposizione. Diversamente, sarebbe sufficiente qualificare la modalità tecnica di accesso come un servizio separato per rendere di fatto a pagamento la consultazione delle informazioni.

L’art. 50 del Codice dell’amministrazione digitale prevede infatti la possibilità per le amministrazioni di fruire e riutilizzare i dati detenuti da altri enti quando ciò sia necessario per i rispettivi compiti istituzionali, senza oneri, salvo gli eventuali costi eccezionali sostenuti dall’amministrazione che mette a disposizione le informazioni.

Cooperazione tra amministrazioni

La Cassazione collega questa disciplina al principio di buon andamento dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.

La condivisione dei dati pubblici viene infatti considerata uno strumento ordinario di cooperazione istituzionale, funzionale a rendere più efficiente l’attività amministrativa.

Applicare costi per il semplice trasferimento di risorse informative tra enti pubblici determinerebbe, secondo la Corte, una movimentazione economica interna al sistema pubblico, con maggiori costi amministrativi e senza un corrispondente vantaggio per l’interesse pubblico.

Il principio affermato è quindi chiaro: quando una pubblica amministrazione ha bisogno di dati detenuti da un altro ente per svolgere i propri compiti istituzionali, l’accesso deve essere gratuito e tale gratuità comprende anche gli strumenti informatici indispensabili alla consultazione.



Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi