Verbale condominiale, valida l’integrazione successiva
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Verbale condominiale, valida l’integrazione successiva

Verbale di assemblea condominiale integrato dopo la seduta: quando è valido e chi deve provare eventuali difformità secondo il Tribunale di Roma

Il verbale dell’assemblea condominiale può essere completato dopo la riunione senza compromettere la validità delle deliberazioni, purché la versione definitiva corrisponda a quanto realmente accaduto durante l’assemblea. A chiarirlo è il Tribunale di Roma con la sentenza 4 settembre 2026, n. 12493, che affronta il caso di un verbale inizialmente redatto a mano e successivamente trascritto dall’amministratore.

Verbale manoscritto e successiva trascrizione

Nel caso esaminato, il verbale era stato predisposto in forma manoscritta al termine della riunione e sottoscritto dal presidente e dal segretario. In un momento successivo, l’amministratore aveva realizzato una versione dattiloscritta, con l’obiettivo di rendere più chiaro e leggibile il documento.

Uno dei condomini aveva contestato la validità delle deliberazioni, sostenendo che dovesse considerarsi rilevante soltanto il documento manoscritto e che la successiva trascrizione non potesse colmare alcune omissioni, tra cui la mancata indicazione dei voti favorevoli e contrari.

Il Tribunale non ha accolto questa impostazione. Secondo il giudice, non è necessario che il verbale venga completato e formalizzato integralmente nello stesso momento in cui si svolge l’assemblea. La redazione successiva è possibile, purché non modifichi la realtà dei fatti e delle decisioni assunte.

Chi deve provare la difformità

Un punto centrale della decisione riguarda l’onere della prova. Il verbale costituisce infatti un elemento presuntivo rispetto a quanto avvenuto durante l’assemblea. Di conseguenza, chi contesta la deliberazione deve dimostrare che il documento non corrisponde allo svolgimento effettivo della riunione.

Il Tribunale richiama sul punto l’ordinanza della Corte di cassazione n. 16774/2015. Nel caso concreto, però, il condomino non aveva fornito elementi per dimostrare che la versione dattiloscritta contenesse informazioni diverse da quelle emerse in assemblea.

La contestazione, quindi, era rimasta sul piano della forma e non aveva dimostrato una concreta alterazione del contenuto delle deliberazioni.

Quando l’integrazione può essere contestata

La successiva trascrizione del verbale non rappresenta dunque, di per sé, un motivo di invalidità. Diverso sarebbe il caso in cui la versione definitiva introducesse voti, interventi o circostanze mai verificatisi durante la riunione, oppure eliminasse elementi effettivamente emersi e rilevanti per la decisione.

La pronuncia del Tribunale di Roma riconosce quindi la possibilità di utilizzare una prima stesura manoscritta e di predisporre successivamente una versione dattiloscritta, a condizione che quest’ultima rimanga fedele allo svolgimento dell’assemblea.

Per gli amministratori, la decisione sottolinea l’importanza di conservare la documentazione originaria e di evitare modifiche che possano alterare il contenuto delle decisioni effettivamente assunte dai condomini.



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