Malpractice medica: medico e struttura rispondono insieme
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Malpractice medica: medico e struttura rispondono insieme

Per i fatti anteriori alla Legge Gelli-Bianco, medico e struttura sanitaria rispondono in solido. Il Tribunale di Isernia chiarisce anche i limiti del CTU

Per gli episodi di responsabilità sanitaria verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge n. 24/2017, medico e struttura sanitaria possono essere chiamati a rispondere in solido dei danni provocati al paziente.

È quanto emerge dalla sentenza n. 449 del 17 agosto 2026 del Tribunale di Isernia, che ricostruisce il regime applicabile agli illeciti anteriori alla cosiddetta Legge Gelli-Bianco e affronta anche il ruolo della consulenza tecnica d’ufficio nei giudizi di responsabilità medica.

La responsabilità prima della Legge Gelli-Bianco

Per i fatti anteriori al 2017, la responsabilità della struttura sanitaria e quella del medico erano ricondotte all’ambito contrattuale, sebbene sulla base di presupposti differenti.

La struttura rispondeva degli obblighi derivanti dal contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, mentre la posizione del medico veniva ricondotta al rapporto qualificato instaurato con il paziente e agli obblighi di protezione collegati al cosiddetto contatto sociale.

Quando il danno lamentato dal paziente era riconducibile all’attività sanitaria svolta dal medico, quindi, struttura e sanitario potevano essere ritenuti corresponsabili in solido, anche se le rispettive responsabilità derivavano da rapporti giuridici differenti.

Il ruolo del consulente tecnico d’ufficio

Il Tribunale si sofferma inoltre sulla funzione della consulenza tecnica d’ufficio (CTU).

La consulenza non costituisce, in senso proprio, un mezzo di prova: il suo scopo è fornire al giudice le conoscenze tecniche necessarie per valutare elementi già acquisiti oppure per affrontare questioni che richiedono competenze specialistiche.

Nel contenzioso sanitario questa funzione assume particolare rilievo, considerata la complessità delle questioni scientifiche e mediche che possono essere sottoposte al giudice.

Cosa può accertare il CTU

Il consulente tecnico può svolgere anche attività di accertamento dei fatti, nei limiti dell’incarico ricevuto e nel rispetto del contraddittorio.

Tale possibilità, tuttavia, non consente al CTU di sostituirsi alle parti nell’individuazione e nella prova dei fatti principali posti alla base della domanda o delle eccezioni.

L’attività tecnica può invece riguardare quei fatti accessori che, per la loro natura specialistica, possono essere verificati soltanto attraverso specifiche conoscenze scientifiche.

Niente indagini esplorative sui fatti principali

Il divieto di indagini esplorative non impedisce al consulente di acquisire gli elementi tecnici indispensabili per rispondere ai quesiti affidatigli, anche quando tali elementi non risultino direttamente dalla documentazione prodotta dalle parti.

Il limite è rappresentato dalla natura dell’accertamento: il CTU può integrare gli elementi necessari alla valutazione tecnica, ma non può ricercare autonomamente la prova dei fatti principali che le parti hanno l’onere di allegare e dimostrare.

La distinzione assume particolare importanza nelle controversie di responsabilità sanitaria, nelle quali la valutazione della condotta medica e del rapporto causale può richiedere competenze estranee alla formazione giuridica del giudice.



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