Una clausola scomoda che sopravvive alla riforma
Il rapporto tra arbitrato privato e tutela del lavoratore sportivo è una di quelle questioni che ogni riforma affronta in modo inevitabilmente parziale, lasciando all'interprete l'onere di ricucire i frammenti. Il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ha ampliato la platea dei lavoratori sportivi e ridisegnato i confini tra dilettantismo e professionismo, ma sulla clausola compromissoria si è limitato a riprodurre — con qualche variante — lo schema già noto dell'art. 4, comma 5, l. 23 marzo 1981, n. 91.
L'art. 26, comma 5 del decreto dispone che «nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale». Tre parole fissano il perimetro: può, attuazione, collegio.
Il verbo modale esclude la cogenza; il sostantivo delimita l'oggetto alla fase esecutiva; il riferimento al collegio introduce una garanzia organizzativa minima.
L'abrogazione della l. n. 91/1981 ha eliminato il contenitore normativo, non la soluzione sostanziale: il legislatore delegato ha scelto di trascriverla nel nuovo assetto. Continuità, però, non è sinonimo di immutabilità — il contesto è cambiato, e con esso il peso interpretativo di ogni sintagma.
Due piani distinti: la clausola contrattuale e il vincolo federale
La confusione tra clausola compromissoria individuale e vincolo di giustizia sportiva è ricorrente nella prassi e produce equivoci di non poco conto, perché le due figure hanno fonti, titoli e funzioni del tutto diversi.
La clausola ex art. 26, comma 5 nasce dal contratto di lavoro e investe solo le liti che la volontà comune abbia sottratto alla giurisdizione statale.
Il vincolo di giustizia sportiva promana invece dall'affiliazione e dai regolamenti federali; presidia l'area che l'art. 2, comma 1, d.l. n. 220/2003 riserva all'ordinamento sportivo — regole di gara, tecnica, disciplina — e non tocca la sfera contrattuale se non nei limiti in cui quell'ordinamento lo consenta.
Il Tribunale di Prato con la recente sentenza 15 maggio 2026 n. 234 ha chiarito che la clausola compromissoria di fonte federale è strumento alternativo, non esclusivo, di tutela: non comporta rinuncia preventiva alla giurisdizione statale né preclude al giudice ordinario di accertare la natura del rapporto e i diritti che ne derivano. Le controversie sulla qualificazione giuridica del rapporto — subordinato o autonomo — restano fuori dall'ambito della clausola, perché richiedono in via pregiudiziale l'accertamento della stessa disciplina applicabile. Anche dopo l'arbitrato, il giudice ordinario resta percorribile per i diritti indisponibili e per i vizi che travolgono la validità della clausola.
Facoltatività di diritto, obbligatorietà di fatto
La facoltatività che il comma 5 enuncia — il contratto può contenere la clausola — non risolve il problema della libertà effettiva dell'atleta. Nel lavoro sportivo il contratto individuale segue spesso modelli federali o di lega, e la clausola compromissoria vi compare come elemento standardizzato la cui rinegoziazione è, all'atto dell'ingaggio o del rinnovo, praticamente impossibile.
Va distinto con rigore il piano della validità astratta da quello del consenso concreto. Che la clausola sia in un contratto tipo non la converte in obbligo normativo; il recepimento collettivo non esonera dalla verifica della trasparenza nel singolo rapporto. Qui si innesta il coordinamento con l'art. 806 c.p.c., che per le controversie ex art. 409 c.p.c. — categoria che include il lavoratore sportivo subordinato — consente l'arbitrato solo se previsto dalla legge o da contratti collettivi. La fonte collettiva può costruire una sede arbitrale equilibrata, ma non si sostituisce al consenso individuale né annulla il rischio che la clausola sia il prezzo d'accesso al mercato del lavoro sportivo. Una clausola accettata senza alternativa reale non esprime autonomia: è adesione a condizioni altrui. Il giudice chiamato a valutarne la validità dovrà applicare i principi generali del consenso, non la benevolenza che la Suprema Corte ha talvolta mostrato verso i regolamenti federali in contesti diversi -in questo senso proprio la citata Tribunale di Prato sent 234 del 2026 in un passaggio embematico -
Natura irrituale prevalente, ma non presunta
La giurisprudenza segue una linea abbastanza netta: le procedure arbitrali in materia di lavoro sportivo hanno natura irrituale, salvo diversa previsione espressa — lo ha confermato la Cassazione Sezione Lavoro con l'ordinanza n. 10988/2020 .
Il Tribunale di Firenze , sent. n. 1366/2026 e il Tribunale di Torino , sent. n. 303/2026 recentemente hanno del pari affermato che il lodo sportivo rappresenta una determinazione contrattuale ex art. 808-ter c.p.c. con efficacia non giurisdizionale.
Questa tendenza ,va detto, non rappresenta però una presunzione assoluta.
La Cassazione, sez. VI civile, ord. n. 12888/2017 , invero ha fissato il principio inverso per i casi dubbi: l'incertezza sulla volontà dei contraenti si risolve nel senso della ritualità, perché la deroga alla regola per cui il lodo ha efficacia di sentenza è eccezionale.
Una clausola ambigua — che non escluda l'art. 824-bis c.p.c. né incarichi gli arbitri di pervenire a una determinazione contrattuale — non può essere qualificata come irrituale per presunzione. Ne dipendono il regime di impugnazione, la possibilità di esecuzione forzata, la natura dell'attività arbitrale e la gestione dei conflitti di competenza ex art. 819-ter c.p.c. : una clausola ben redatta non dovrebbe mai lasciare aperto questo interrogativo.
Impugnare il lodo
Il lodo irrituale è annullabile nei casi tassativi dell'art. 808-ter c.p.c. : invalidità della convenzione arbitrale, pronuncia ultra petita, nomina degli arbitri in violazione delle forme convenute, inosservanza di regole poste come condizione di validità, violazione del contraddittorio. La tassatività distingue questo rimedio dall'impugnazione di merito: errori di giudizio o di diritto non vi rientrano, salvo che si traducano in uno dei vizi enumerati. Il Tribunale di Firenze con la citata sentenza 1366/2026 lo ha precisato con chiarezza: il lodo è impugnabile solo per vizi che vulnerano la manifestazione di volontà — errore, violenza, dolo, incapacità — non per errores in iudicando, neppure quando gli arbitri decidano secondo diritto.
L'art. 412-quater c.p.c. aggiunge un raccordo specifico per le controversie lavoristiche: l'impugnazione si propone con ricorso depositato entro trenta giorni dalla notificazione del lodo davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il legislatore ha inteso tenere la competenza del giudice del lavoro anche nel controllo sul lodo sportivo.
I limiti strutturali
La clausola compromissoria sportiva può operare fin dove non confligge con tre ordini di vincoli che l'ordinamento non consente di aggirare per via negoziale.
Indisponibilità dei diritti. L'art. 806 c.p.c. esclude dall'arbitrato le controversie non suscettibili di transazione. Nel lavoro sportivo il perimetro disponibile è ampio, ma non illimitato: norme imperative, diritti fondamentali, retribuzione minima, tutele antidiscriminatorie restano indisponibili anche quando il rapporto si svolge in ambito sportivo. Il giudice che controlla il lodo deve verificare se quegli argini siano stati rispettati.
Parità nella designazione. La Cassazione, sez. VI civile, ord. n. 24462/2021 , ha ribadito che la validità della clausola richiede che gli arbitri siano nominati con il concorso di entrambe le parti, senza che una sola ne controlli la composizione. Nel lavoro sportivo il problema è acuto: la clausola nasce spesso da contratti tipo elaborati da federazioni o leghe, strutturalmente più vicini alla sfera societaria che a quella dell'atleta. Un meccanismo di designazione che attribuisca alla federazione o a organismi ad essa collegati il controllo sostanziale sul collegio è esposto a censura di invalidità senza rimedi risolutori.
Contraddittorio effettivo. L'art. 808-ter, comma 2, n. 5 c.p.c. sanziona con l'annullabilità la violazione del contraddittorio. Nelle controversie di lavoro questo non si soddisfa con la mera notifica: occorre che il lavoratore abbia potuto difendersi, conoscere le prove, replicare. Un procedimento che si chiude in pochi giorni, senza difesa tecnica e con costi inaccessibili per l'atleta economicamente più debole, non rispetta la sostanza di questa garanzia.
Perimetro soggettivo e rapporti non subordinati
L'art. 26, comma 5, d.lgs. n. 36/2021 circoscrive la clausola al contratto di lavoro subordinato sportivo: collaboratori, prestatori autonomi e altre figure della riforma rimangono soggetti al diritto comune dell'arbitrato. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva rientranti nell'art. 409 c.p.c., l'art. 806, comma 2, c.p.c. esige che l'arbitrato sia previsto dalla legge o da accordi collettivi; la sola clausola negoziale individuale non basta. Il Tribunale di Pescara con la recente sent. n. 448/2026 ha confermato che il giudice ordinario conserva il potere di verificare la validità e l'efficacia della clausola, senza che questo controllo possa essergli sottratto neppure quando la clausola sia incorporata in statuti federali.
Una clausola che possa reggere
Il modo migliore per saggiare i limiti fin qui descritti è costruire una clausola che li rispetti.
La prima scelta è quella sulla natura dell'arbitrato. Lasciare la questione aperta non è prudenza: una formulazione che non escluda espressamente l'art. 824-bis c.p.c. rischia la qualificazione rituale per effetto della presunzione fissata da Cass. VI Civ. ord. n. 12888/2017 , con conseguenze sul regime delle impugnazioni che le parti potrebbero non aver considerato .
Sul piano della designazione, il collegio dovrebbe essere composto da tre arbitri nominati con parità: ciascuna parte sceglie il proprio, il presidente è designato da un soggetto terzo e indipendente da entrambe le parti, dalla federazione e dalla lega. Le cause di incompatibilità e gli obblighi di disclosure vanno disciplinati con precisione, con un meccanismo sostitutivo neutrale per gli stalli.
Il regolamento procedurale deve essere conoscibile al momento della firma, garantire il contraddittorio pieno e l'assistenza tecnica, e non prevedere anticipazioni economiche che rendano la procedura inaccessibile. Un rinvio generico a «ogni controversia» è il modo più sicuro per generare eccezioni preliminari e allungare i tempi: la clausola deve escludere espressamente i diritti indisponibili, le questioni disciplinari federali estranee al contratto e le domande riservate per legge ad altra sede.
Conclusioni
L'art. 26, comma 5, d.lgs. n. 36/2021 non ha abrogato la clausola compromissoria: l'ha trasfusa nel nuovo assetto con una continuità strutturale rispetto alla l. n. 91/1981 che è, però, compatibile con un contesto mutato. La platea dei rapporti tutelati si è allargata, le garanzie lavoristiche si sono rafforzate, la verifica sul consenso effettivo è diventata più stringente.
Lo strumento rimane legittimo, ma vive di tensioni che solo una redazione accorta e una fonte collettiva adeguata riescono a contenere. La clausola tiene quando rispecchia un consenso reale, assicura la parità di designazione , preserva il contraddittorio e lascia intatta la funzione di controllo della giurisdizione statale . Quando uno di questi presupposti manca, l'arbitrato non offre un'alternativa alla tutela: la sopprime per via negoziale. Il coordinamento tra l'art. 26, comma 5 e gli artt. 806 , 808-ter , 412-quater e 819-ter c.p.c. disegna un sistema in cui la scelta arbitrale resta un'opzione, non un'imposizione: garantire che tale resti è compito di chi redige la clausola, non dell'interprete chiamato a rimediarne i vizi.





