La clausola compromissoria è una clausola contenuto all'interno di un atto o contratto che consente la devoluzione a soggetti, in qualità di arbitri, delle eventuali controversie derivanti dal contratto o atto nel quale è contenuta

Cos'è la clausola compromissoria

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La clausola compromissoria è quell'apposita pattuizione, contenuta all'interno di un contratto o in un atto separato, con la quale le parti convengono che le eventuali controversie relative all'interpretazione ovvero all'esecuzione del medesimo contratto siano decise da arbitri.

Si tratta, in altre parole, di una convenzione di arbitrato sub specie di clausola negoziale che può avere ad oggetto tutte le controversie derivanti dal contratto cui accede, purché compromettibili ai sensi dell'art. 806 c.p.c., ovvero controversie future in materia di diritti non indisponibili, salvo che le parti non abbiano espressamente ristretto l'ambito applicativo della stessa clausola.

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La disciplina normativa

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L'istituto è disciplinato dall'art. 808 c.p.c. che, in particolare, prevede la forma scritta a pena di nullità. Trattandosi di clausola che impone una deroga alla giurisdizione ordinaria in favore di una giurisdizione cd. privata e, in quanto tale, vessatoria, ogniqualvolta sia contenuta in un contratto redatto per moduli o formulari, ovvero inserita nelle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte da uno soltanto dei contraenti, in assenza di specifica sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., la clausola compromissoria è nulla. Parimenti, in caso di contratti del consumatore, la clausola compromissoria è nulla salvo che sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, il cui relativo onere della prova incombe sul professionista ex art. 34 cod. cons.

La validità della clausola, a mente dell'art. 808 c. 2 c.p.c., deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto cui afferisce, con la precisazione che il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria. È appena il caso di precisare che la clausola compromissoria deve essere stipulata dai medesimi soggetti tra i quali possono insorgere le eventuali controversie derivanti dal contratto già concluso, mentre in caso di trasferimento della titolarità delle posizioni giuridiche derivanti dallo stesso contratto, secondo la dottrina maggioritaria, la successione automatica è riscontrabile unicamente in ipotesi di surroga legale o successione a titolo universale, rendendosi necessaria l'espressa accettazione per iscritto del cessionario in tutti gli altri casi.

Formula clausola compromissoria arbitrato rituale con arbitro unico

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Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, nonché da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, purché compromettibili in arbitri, saranno risolte mediante arbitrato.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato d'accordo tra le parti o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di … (luogo individuato ex art. 810 c. 2 c.p.c.)

Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

La sede dell'arbitrato è fissata in …

Formula clausola compromissoria arbitrato rituale con collegio arbitrale

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Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, nonché da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, purché compromettibili in arbitri, saranno risolte mediante arbitrato.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di … (luogo individuato ex art. 810 c. 2 c.p.c.).

Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810 c. 1 c.p.c.

Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

La sede dell'arbitrato è fissata in …

Massime della Cassazione in materia di clausole compromissorie

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Di seguito alcune massime significative della Cassazione in materia di clausole compromissorie:

Cassazione n. 27787/2022

L'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a far parte (così Cass. 4351/1993, cfr. pure Cass. 11751/ 2003).

Cassazione n. 29346/2021

La clausola compromissoria costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali, anche quando sia inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola; nè, data la loro autonoma funzione, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, come è espressamente riconosciuto dall'art. 808, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 - applicabile nella specie "ratione temporis" - secondo cui la validità e, quindi, anche l'efficacia, della clausola compromissoria devono essere valutate in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce (principio affermato da Cass. n. 22608 del 2011 e ripreso da Cass. n. 18134 del 2013, Cass. n. 8868 del 2014).

Cassazione n. 9650/2020

E' innegabile che l'indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della corte di Cassazione che, in tale materia, è anche giudice di fatto (cfr. Cass. 30.9.2015, n. 19546).

Cassazione n. 81/2017

La previsione della devoluzione agli arbitri delle controversie scaturenti dall'interpretazione o dall'esecuzione di un contratto deve avvenire, ai sensi dell'art. 808 c.p.c., tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta "ad substantiam", la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale: Tale requisito di forma è soddisfatto - con riguardo alle clausole compromissorie "per relationem", ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento - allorchè il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorchè il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.

Cassazione n. 20673/2016

In mancanza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce vada interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo contrattuale, con conseguente esclusione delle diverse controversie rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico.

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