Il dovere di correttezza e buona fede non riguarda soltanto i rapporti contrattuali, ma si estende anche all’attività giudiziaria. È questo il principio richiamato dal Tribunale di Treviso nella sentenza n. 1111 del 18 agosto 2026.
Secondo il giudice, l’utilizzo distorto degli strumenti processuali può configurare un abuso incompatibile con i principi di giusto processo e ragionevole durata.
Buona fede e iniziative giudiziarie
Il creditore deve esercitare il proprio diritto di agire in giudizio secondo correttezza, evitando iniziative premature quando non vi siano elementi concreti per ritenere probabile l’inadempimento.
Non è quindi conforme all’art. 1175 c.c. avviare azioni cognitive o esecutive con il solo obiettivo di aumentare il debito attraverso la moltiplicazione delle spese.
L’obbligo di correttezza impone infatti di tenere conto anche dell’interesse del debitore, cooperando, per quanto possibile, all’adempimento e senza aggravare inutilmente la sua posizione.
Quando si configura l’abuso del processo
L’abuso del processo ricorre quando gli strumenti giudiziari vengono impiegati per finalità estranee alla loro funzione, come ottenere un vantaggio ingiustificato o arrecare un danno alla controparte.
La valutazione si articola in due profili:
- Elemento oggettivo: il processo viene utilizzato per uno scopo diverso dalla tutela effettiva del diritto, ad esempio per moltiplicare le spese o perseguire finalità emulative.
- Elemento soggettivo: la condotta si pone in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede, richiamati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
La correttezza richiede lealtà, chiarezza e coerenza nei rapporti giuridici. La buona fede impone invece di considerare lealmente gli interessi dell’altra parte, anche nella fase di adempimento dell’obbligazione.
Il processo deve perseguire la sua funzione
L’iniziativa giudiziaria deve essere finalizzata alla tutela di un diritto o di un interesse giuridicamente rilevante, non alla creazione di vantaggi indebiti.
Il principio si collega all’art. 100 c.p.c., relativo all’interesse ad agire, all’art. 88 c.p.c., che impone alle parti di comportarsi secondo lealtà e probità, e all’art. 111 Cost., che tutela la ragionevole durata del processo.
Anche la legge n. 89/2001, attraverso l’art. 2, comma 2-quinquies, lett. d), richiama il fenomeno dell’abuso del processo nell’ambito della disciplina dell’equa riparazione.
Le conseguenze dell’abuso
L’art. 96, terzo comma, c.p.c. consente al giudice di condannare, anche d’ufficio, la parte che abbia agito o resistito in giudizio con abuso degli strumenti processuali.
La misura ha una funzione sanzionatoria e mira a contrastare comportamenti dilatori o strumentali che aggravano il contenzioso e ostacolano la durata ragionevole dei procedimenti.
In sintesi
La buona fede non si esaurisce nei rapporti contrattuali: anche nel processo civile le parti devono agire con correttezza e lealtà.
L’utilizzo degli strumenti giudiziari per conseguire vantaggi ingiustificati o aggravare la posizione della controparte può integrare abuso del processo e determinare conseguenze anche sul piano delle spese e delle sanzioni processuali.





