Le Sezioni Unite confermano la sospensione annuale del professionista che trattiene le spese legali pagate dalla controparte e richiede ulteriori somme al cliente. La mancata consegna della sentenza può integrare un illecito permanente.
Trattenere le spese e chiedere altri soldi al cliente
Un avvocato che incassa dalla controparte le somme liquidate per le spese di lite e, successivamente, richiede al proprio assistito il pagamento del compenso professionale può incorrere in una sanzione disciplinare.
È quanto emerge dalla sentenza n. 25218/2026 delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha confermato la sospensione dalla professione per un anno nei confronti di un legale.
La vicenda comprendeva anche ulteriori condotte: il professionista avrebbe comunicato al cliente un importo delle spese giudiziali superiore a quello effettivamente liquidato e non gli avrebbe consegnato copia della sentenza, nonostante la richiesta.
Il caso esaminato
Secondo quanto riportato nella decisione, l’avvocato aveva ricevuto dalla parte soccombente 24.582 euro per le spese di lite riconosciute in sentenza.
In seguito, aveva ottenuto dal proprio cliente altri 97.600 euro a titolo di compenso professionale, senza informarlo del precedente incasso.
Il Consiglio nazionale forense aveva ravvisato una violazione dell’art. 31 del Codice deontologico forense, escludendo inoltre la sussistenza di un valido accordo sul compenso e ritenendo rilevante la condotta volta a impedire al cliente di verificare il contenuto della decisione.
La posizione delle Sezioni Unite
La Cassazione ha ritenuto disciplinarmente rilevante il comportamento del professionista che trattiene le somme riconosciute in sentenza a carico della controparte e, al tempo stesso, pretende dal cliente il pagamento del proprio compenso.
La valutazione non cambia per il solo fatto che il cliente fosse, o meno, consapevole dell’avvenuto incasso da parte dell’avvocato. Resta centrale il rispetto degli obblighi professionali, delle regole sulla compensazione e dei doveri di dignità e decoro.
Mancata consegna della sentenza: illecito permanente
Un ulteriore profilo riguarda la prescrizione delle condotte relative alla falsa comunicazione dell’importo delle spese e alla mancata consegna della sentenza.
Le Sezioni Unite hanno qualificato tali comportamenti come illecito permanente, anziché come illecito istantaneo. L’omissione e i suoi effetti pregiudizievoli per il cliente possono infatti protrarsi nel tempo.
Nel caso esaminato, la consumazione dell’illecito è stata ritenuta estesa fino alla decisione disciplinare di primo grado. Da tale momento ha iniziato a decorrere il termine massimo di prescrizione.





