Il mancato rilascio della documentazione richiesta dal cliente può comportare conseguenze disciplinari per l'avvocato. Lo ha ribadito la Cassazione a Sezioni Unite con l'ordinanza n. 20608 del 2026, confermando la sanzione della censura già inflitta dal Consiglio nazionale forense.
Documenti non consegnati all'assistito
Il procedimento disciplinare trae origine dalla richiesta avanzata da un lavoratore, assistito in una controversia conclusa con una conciliazione, che aveva chiesto copia di diversi atti relativi all'incarico professionale, tra cui l'assegno corrisposto dalla controparte e l'accordo conciliativo sottoscritto.
Secondo la Suprema Corte, il professionista non è riuscito a dimostrare di avere soddisfatto integralmente tali richieste. Alcuni documenti, infatti, erano stati prodotti davanti al Consiglio distrettuale di disciplina, ma non erano stati materialmente consegnati al cliente, mentre altra documentazione risultava ancora assente.
Obbligo informativo e prescrizione
I giudici hanno condiviso l'orientamento del Cnf secondo cui l'obbligo di mettere a disposizione del cliente gli atti richiesti ha carattere permanente. Ciò significa che la violazione continua a sussistere fino al completo adempimento e che, fino a quel momento, non inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione disciplinare.
Produzione di un esposto contro il collega
La Cassazione ha inoltre esaminato un'ulteriore contestazione relativa al deposito, nel corso di una causa, di un esposto disciplinare presentato nei confronti del difensore della controparte. Per la Corte, tale iniziativa non era collegata alle esigenze difensive del giudizio e si poneva in contrasto con i principi deontologici che regolano i rapporti tra avvocati e l'utilizzo degli atti processuali.
Irrilevante il rapporto con il sindacato
Nel ricorso il professionista aveva sostenuto che il rapporto fosse disciplinato da una convenzione con la Cisl e che, pertanto, la documentazione dovesse essere destinata al sindacato. La Cassazione ha però ritenuto priva di rilievo tale tesi, evidenziando che era stato accertato un rapporto diretto tra l'avvocato e il lavoratore assistito.
Con l'ordinanza n. 20608/2026, le Sezioni Unite hanno così riaffermato l'obbligo del difensore di garantire al cliente piena informazione e tempestiva consegna della documentazione relativa al mandato professionale.





