Bancarotta di gruppo, falso in bilancio e responsabilità omissiva dei sindaci
Avv. Maurizio Auteri |

Bancarotta di gruppo, falso in bilancio e responsabilità omissiva dei sindaci

La Cassazione chiarisce il perimetro del concorso nei reati fallimentari: bancarotta di gruppo, falso in bilancio e responsabilità omissiva dei sindaci

La sentenza della Corte di cassazione, Sez. V penale, n. 26293 del 14 luglio 2026, si colloca in un punto di particolare rilievo del diritto penale dell’impresa, perché affronta congiuntamente tre temi ad alta densità applicativa: il falso in bilancio come fattore di aggravamento del dissesto, la rilevanza distrattiva delle operazioni infragruppo, e la responsabilità penale del sindaco per concorso omissivo nei reati di bancarotta posti in essere dagli amministratori (Cass. Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 26293 del 14/07/2026).

Il caso esaminato riguarda il fallimento di Roto Alba Srl, dichiarato il 29 maggio 2015, all’interno di una più ampia articolazione societaria di gruppo, con rapporti con GVE Spa, A.A. Editore Spa, Grafiche Mazzucchelli Spa, Alcon holding SrlOsson Srl. Gli imputati principali, per quanto qui interessa, sono: A.A., amministratore di diritto della società; B.B., ritenuto amministratore di fatto; e C.C., presidente del collegio sindacale e poi sindaco unico.

L’interesse della decisione non risiede solo nell’esito processuale — rigetto dei ricorsi di A.A. e B.B., annullamento con rinvio per C.C. — ma soprattutto nel metodo ricostruttivo adottato dalla Corte, che distingue con nettezza i piani della causalità commissiva e di quella omissiva, e ribadisce che la posizione del sindaco non può essere trattata come una forma di responsabilità penale “di status”.

1. Il falso in bilancio come causa di aggravamento del dissesto

Uno dei nuclei centrali della sentenza è l’inquadramento della bancarotta impropria da falso in bilancio. La ricostruzione riportata nella Sentenza evidenzia che la falsificazione avrebbe riguardato, tra l’altro, la valorizzazione fittizia di rimanenze e la capitalizzazione di spese di manutenzione, così da trasformare il bilancio 2011 in utile ed evitare l’attivazione dei rimedi imposti dalla perdita del capitale.

La stessa sentenza segnala, in termini puntuali, il passaggio materiale contestato:

"Il bilancio incriminato rechi... l'appostazione del valore di 800mila Euro dei pezzi di ricambio... in assenza di esplicazione sulla valutazione dei pezzi di ricambio nella nota integrativa."

L’elemento di maggiore rilievo, tuttavia, è che la Corte non si ferma alla non veridicità del dato contabile. Il falso, nel ragionamento accolto, assume rilevanza penale fallimentare in quanto idoneo a consentire la prosecuzione dell’attività in una situazione che avrebbe invece imposto l’adozione delle misure previste dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., così concorrendo causalmente all’aggravamento del dissesto.

Si tratta di un approdo coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la bancarotta impropria da false comunicazioni sociali non presuppone soltanto l’occultamento di una crisi già maturata, ma può integrarsi anche quando la falsificazione del bilancio ritardi l’emersione della perdita e renda possibile la prosecuzione di una gestione pregiudizievole.

Sotto questo profilo, la sentenza richiama anche il tema del principio di continuità dei criteri di valutazione, con riferimento all’art. 2423-bis c.c. e all’obbligo di adeguata informativa in nota integrativa in caso di variazione dei criteri contabili. La continuità valutativa viene letta non come regola meramente tecnica, ma come presidio di veridicità e confrontabilità del bilancio, la cui violazione può assumere rilievo penale quando sia funzionale a rappresentare una situazione patrimoniale diversa da quella reale.

2. Il giudizio controfattuale nella causalità commissiva

Di particolare interesse sistematico è il modo in cui la sentenza imposta il tema del nesso causale in relazione al falso in bilancio. Trattandosi di condotta commissiva, il giudizio controfattuale va costruito per “sottrazione” della condotta: occorre verificare se, eliminando mentalmente il falso, l’aggravamento del dissesto si sarebbe prodotto ugualmente, negli stessi tempi e nella stessa misura.

Questa impostazione si distingue nettamente dalla causalità omissiva propria della posizione del sindaco. Nel caso del falso contabile, la domanda non è se un garante avrebbe potuto impedire l’evento, ma se la manipolazione abbia reso possibile la prosecuzione di una gestione che, in presenza di una corretta rappresentazione contabile, avrebbe dovuto arrestarsi o essere sottoposta a strumenti di riequilibrio.

Il quadro normativo di fondo resta quello dell’art. 40 c.p., secondo cui:

"Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo."

Ma la sentenza del 2026 mostra chiaramente che l’impiego di questa regola muta a seconda che si sia in presenza di una condotta attiva di falsificazione o di un’omissione del garante.

3. Operazioni infragruppo e bancarotta distrattiva: il credito della fallita come bene aggredibile

La decisione è altrettanto significativa sul versante della bancarotta patrimoniale distrattiva. La Sentenza segnala che la contestazione ha riguardato, tra l’altro, compensazioni infragruppo che avrebbero neutralizzato crediti di Roto Alba verso GVE, riducendoli da oltre 8,4 milioni di euro a circa 786 mila euro, oltre a cessioni di beni senza corrispettivo reale e pagamenti per macchinari mai consegnati o usati.

Il principio valorizzato dalla sentenza è di grande impatto applicativo: oggetto di distrazione può essere anche il diritto di credito della società poi fallita, non solo il bene materiale o la liquidità immediatamente disponibile. Ciò emerge con particolare nettezza nel passaggio testuale riportato nella medesima sentenza:

"Il distacco del bene dal patrimonio... può realizzarsi anche attraverso la non consentita compensazione di crediti per difetto dei presupposti ex art. 1243, primo comma, cod. civ., non avendo incidenza la possibilità di recupero del credito..."

L’approdo è pienamente coerente con l’idea, costantemente ribadita dalla giurisprudenza, della natura di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta patrimoniale: non è necessario che la distrazione determini in via immediata ed irreversibile la perdita definitiva del bene; è sufficiente che si traduca in un depauperamento o in una compromissione della funzione di garanzia patrimoniale verso i creditori (Cass.Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 20096 del 21/05/2024).

In tale prospettiva, la sentenza è particolarmente importante per le crisi di gruppo. Le compensazioni, i travasi finanziari e le sistemazioni contabili interne al perimetro societario non sono neutrali sul piano penale solo perché avvengono tra società collegate. Se l’operazione si traduce, nella sostanza, in una rinuncia alla riscossione o nella sterilizzazione di crediti della società poi fallita, con effetto di pregiudizio per i creditori, essa può assumere valenza distrattiva.

4. L’omesso versamento sistematico di tributi e contributi come “operazione dolosa”

Un ulteriore snodo toccato dalla sentenza riguarda la bancarotta a mezzo operazioni dolose, costruita su una serie di condotte consistenti nel sistematico omesso versamento di imposte, contributi e trattenute, tra cui quelle relative al fondo Byblos per circa 427 mila euro.

La Sentenza evidenzia che tali omissioni non sono state considerate come meri inadempimenti episodici, bensì come una modalità organizzata di sostegno artificiale della gestione, attraverso l’utilizzo di risorse dovute a terzi e destinate per legge ad altre finalità. In questa chiave, l’omesso versamento sistematico si converte in una vera e propria operazione dolosa capace di cagionare o aggravare il dissesto.

La giurisprudenza di legittimità richiamata nelle fonti automatiche si muove nella medesima direzione, valorizzando l’effetto di aggravio dell’esposizione debitoria e la natura non meramente passiva della condotta, quando essa si inserisce in una strategia di gestione patologica dell’impresa.

5. La figura dell’amministratore di fatto

La sentenza conferma inoltre la rilevanza, sul piano fallimentare, della figura dell’amministratore di fatto, individuata in base a criteri fattuali quali l’inserimento organico nell’impresa, l’esercizio di funzioni direttive, i rapporti con dipendenti, clienti e fornitori.

Per ciò che emerge, la Cassazione ha ritenuto congruamente motivata la qualificazione di B.B. come amministratore di fatto, ritenendo non sindacabile in sede di legittimità un accertamento di merito sorretto da dati concreti. Anche questo profilo ha notevole rilievo pratico: nelle strutture societarie complesse, la responsabilità penale fallimentare non resta confinata al titolare formale della carica, ma può estendersi a chi eserciti in concreto i poteri tipici dell’organo gestorio.

6. La responsabilità del sindaco: la Cassazione esclude ogni automatismo

Il passaggio forse più significativo della decisione riguarda, però, la posizione del sindaco C.C., per il quale il ricorso è stato accolto con annullamento e rinvio (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 26293 del 14/07/2026).

La sentenza del 2026 ribadisce che la responsabilità per concorso nel reato di bancarotta dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta automaticamente dalla mera posizione di garanzia o dal semplice mancato esercizio dei doveri di controllo (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 26293 del 14/07/2026; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 20867 del 26/05/2021; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 33782 del 01/08/2023). Il fondamento normativo è nella combinazione tra l’art. 40, comma 2, c.p. e l’art. 110 c.p., a norma del quale:

"Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti."

La stessa sentenza n. 26293/2026 sintetizza gli elementi del concorso omissivo nell’altrui reato commissivo: obbligo giuridico di impedire l’altrui reato, condotta omissiva, nesso causale e dolo di concorso. In altri termini, non basta dire che il sindaco “doveva vigilare”; occorre verificare, in concreto, quale fosse la sua posizione di garanzia rispetto a quello specifico fatto, quali poteri impeditivi avesse, se l’omissione abbia inciso causalmente sul reato degli amministratorise sussistesse dolo, anche solo eventuale.

La giurisprudenza del 2021 e del 2023, richiamata, è perfettamente allineata: la responsabilità penale dei sindaci postula “puntuali elementi sintomatici” della partecipazione all’attività degli amministratori oppure dell’effettiva incidenza causale dell’omesso controllo sulla commissione del reato (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 20867 del 26/05/2021; Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 33782 del 01/08/2023).

7. Poteri impeditivi diretti e indiretti: il cuore del problema

La parte più innovativa della giurisprudenza più recente, espressamente richiamata dalla sentenza del 2026, riguarda il tema dei poteri impeditivi del sindaco.

Secondo Cass. n. 23175/2025, recepita dalla decisione qui in commento, assumono rilievo non solo i poteri direttamente impeditivi, cioè capaci di arrestare in via autonoma il processo lesivo, ma anche quelli indirettamente impeditivi, vale a dire idonei ad attivare una sequenza procedimentale in cui altri soggetti possano poi neutralizzare la condotta illecita.

La giurisprudenza del 2025 lo esprime con formula precisa:

"Assumono rilevanza non solo i poteri c.d. "direttamente impeditivi" — ossia implicanti interventi autonomamente risolutivi o, per così dire, di arresto potestativo del processo causale— ma anche quelli "indirettamente impeditivi", poteri cioè idonei ad avviare una sequenza procedimentale..."

Sul versante civilistico, le fonti confermano la latitudine dei poteri-doveri sindacali: richiesta di informazioni o ispezioni, segnalazione all’assemblea, impugnazione delle delibere, convocazione dell’assemblea, ricorso al tribunale, denunzia ex art. 2409 c.c.. Ciò non significa che ogni omissione si traduca automaticamente in responsabilità penale; significa, piuttosto, che il giudice deve misurare concretamente la forza impeditiva di questi strumenti rispetto allo specifico fatto contestato.

8. Il nesso causale omissivo: non serve la certezza impeditiva, ma una concreta capacità di incidenza

La sentenza n. 26293/2026 insiste poi su un profilo metodologico essenziale: il nesso causale nell’omissione del sindaco non va costruito come se si trattasse della causalità omissiva “pura” dell’evento naturalistico, ma secondo i criteri della causalità concorsuale.

La pronuncia del 2025, ripresa nel 2026, chiarisce che non è necessario accertare se, sostituendo la condotta omessa con quella doverosa, il reato degli amministratori non si sarebbe verificato con certezza o con elevata probabilità logica. Occorre invece verificare se l’omissione del garante abbia concretamente agevolato la realizzazione dell’altrui illecito, che avrebbe potuto anche verificarsi ugualmente, ma con modalità più difficili o meno efficaci.

Il passaggio è decisivo, perché evita due errori speculari: da un lato, l’automatismo che collega inerzia e responsabilità; dall’altro, un criterio troppo rigoroso che finirebbe per escludere quasi sempre la rilevanza penale dell’omissione sindacale. La Cassazione sceglie una via intermedia: il giudice deve domandarsi se l’attivazione dei poteri sindacali avrebbe avuto una concreta capacità di ostacolo, contenimento o rallentamento del fatto illecito.

Proprio l’assenza di questa verifica ha determinato l’annullamento con rinvio della condanna di C.C..

9. Dolo penale e colpa professionale: un confine da non confondere

La sentenza in commento consente anche di ribadire la distinzione tra responsabilità civile del sindacoresponsabilità penale concorsuale.

Sul piano civilistico, l’art. 2407 c.c. stabilisce che i sindaci devono adempiere i loro doveri con professionalità e diligenza e, fuori dalle ipotesi di dolo, rispondono per i danni cagionati dalla violazione dei loro doveri nei limiti previsti dalla nuova formulazione introdotta nel 2025. La giurisprudenza civile chiarisce che il nesso causale sussiste quando il regolare svolgimento dell’attività di controllo avrebbe potuto impedire o limitare il danno (Sez. Prima Civile, Sentenza n. 28357 del 11/12/2020), e che il sindaco deve attivare tutta la gamma dei poteri istruttori e di reazione consentiti dall’ordinamento (Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 23688 del 03/08/2023).

Sul piano penale, però, non è sufficiente l’inosservanza colposa dei doveri di vigilanza. Occorre che l’omissione esca dalla dimensione meramente colposa e assuma il significato di una partecipazione dolosa al fatto degli amministratori, anche nella forma del dolo eventuale. La sentenza n. 33782/2023 lo afferma in modo esplicito, richiedendo che emergano elementi sintomatici del mancato doloso adempimento dei poteri-doveri di vigilanza (Sez. Quinta Penale, Sentenza n. 33782 del 01/08/2023).

La Cassazione del 2026 si muove esattamente su questa linea: il sindaco non può essere condannato solo perché non ha vigilato abbastanza; deve risultare, con motivazione puntuale, che la sua inerzia abbia avuto reale incidenza sul reato e che essa sia stata sorretta dal necessario coefficiente soggettivo.

10. Le ricadute operative della pronuncia

La decisione presenta implicazioni pratiche rilevanti per amministratori, consulenti, organi di controllo e gruppi societari.

a) Bilancio e crisi

La sentenza conferma che la rappresentazione contabile della perdita non è un tema meramente tecnico. La violazione del principio di continuità dei criteri di valutazione e l’uso distorto di poste come rimanenze o capitalizzazioni possono rilevare penalmente quando consentano di occultare la perdita del capitale e di procrastinare l’emersione della crisi.

b) Gruppi societari

La pronuncia mette in guardia contro la lettura “neutralizzante” delle operazioni infragruppo. Compensazioni, rinunce sostanziali a crediti, trasferimenti di beni senza corrispettivo e pagamenti a favore di consociate devono essere valutati alla luce della garanzia patrimoniale dei creditori della società depauperata.

c) Organi di controllo

Per i sindaci, il messaggio è duplice. Da un lato, la Corte esclude forme di responsabilità penale automatica da mera carica; dall’altro, richiede una vigilanza sostanziale e non cartolare, capace di attivare, quando necessario, anche i poteri indirettamente impeditivi. L’inerzia può restare sul piano civilistico, ma può anche trasmodare in concorso penale se corredata da effettiva capacità causale e dolo.

Conclusioni

La sentenza n. 26293/2026 rappresenta un arresto di particolare importanza perché ricompone, in un unico quadro, profili contabili, societari e penal-fallimentari. Da un lato, conferma la centralità del falso in bilancio come fattore di aggravamento del dissesto; dall’altro, valorizza la funzione di garanzia patrimoniale dei crediti della fallita, riconoscendo che anche la loro compensazione o sterilizzazione può integrare distrazione. Soprattutto, la Corte chiarisce che la responsabilità del sindaco richiede un accertamento specifico e non stereotipato di posizione di garanzia, poteri impeditivi, causalità omissiva e dolo.

Il risultato è una decisione che, pur confermando la severità dell’ordinamento verso le manipolazioni contabili e i drenaggi patrimoniali nelle crisi di gruppo, riafferma al contempo un principio di garanzia fondamentale: nel diritto penale dell’impresa non vi è spazio per responsabilità presunte, neppure quando il soggetto riveste una funzione di controllo.

Avv. Maurizio Auteri

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