Con la sentenza n. 21051 la Corte di cassazione ha stabilito che, in tema di omissione di vigilanza del collegio dei sindaci, rischiano una condanna per bancarotta fraudolenta "documentale" i membri del collegio sindacale che si limitano a un riscontro contabile sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, senza verifiche sulla realtà dei fatti. Secondo la quinta sezione penale infatti per la integrazione del reato di bancarotta fraudolenta
di tipo "documentale" (di cui alla seconda ipotesi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, articolo 216, comma 1, n. 2, ravvisabile nella condotta dell'aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio della società o del movimento degli affari), è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, considerato che la locuzione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, formulata appunto in relazione alla fattispecie della irregolare tenuta delle scritture contabili, connoti la condotta e non la volontà dell'agente, sicché - hanno continuato i giudici - è da escludere che configuri il dolo specifico. Nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di uno o più dei componenti del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione.

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