Con la sentenza 8262 depositata il 2 marzo 2010, la quinta sezione penale della Cassazione ha stabilito che è responsabile del reato di bancarotta fraudolenta l'imprenditore che non giustifica l'incompletezza dell'attivo: nella specie, l'uomo non era riuscito a giustificare la mancanza di alcuni macchinari facenti parte dell'attivo. La S.C., nel rigettare il ricorso, ha affermato la responsabilità all'imputato che quindi “non adempie a sufficiente giustificazione né esime l'imprenditore da penale responsabilità l'asserita incompletezza del corredo contabile addebitabile alla gestione che lo ha preceduto nella conduzione amministrativa. Infatti, una volta che egli abbia accertato l'irregolarità delle scritture è obbligato in forza della tutela delle ragioni creditorie che al predetto fanno capo, a procedere alla loro ricostituzione o integrazione, ricadendo sul medesimo l'obbligo di legge”.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 8262 depositata il 2 marzo 2010
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