La terza sezione penale della Corte di Cassazione, ha stabilito che per il rinvio a giudizio dell'imprenditore con l'imputazione del reato di fatture false è sufficiente un conto corrente con movimenti sospetti.
È quanto hanno stabilito gli Ermellini con la sentenza n.14933 del 7 aprile 2009. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, il pubblico ministero presso il tribunale di Roma, chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato, per aver utilizzato fatture relative a operazioni commerciali inesistenti emesse dalla società s.r.l. per un totale di circa 2 mila euro e per aver l'imprenditore occultato le scritture contabili obbligatorie.
Il Gup aveva dichiarato la nullità del rinvio a giudizio dell'imputato, sottolineando come i capi d'imputazione fossero stato rilevati in maniera troppo generica da non garantire all'imputato il suo diritto alla difesa. Il pubblico ministero aveva proposto allora ricorso contro l'ordinanza del Gup. La Corte ha accogliendo il ricorso del Pubblico ministero, ha affermato che “era stata contestata l'inesistenza delle operazioni e non delle fatture, elemento costitutivo del reato”. Secondo il giudizio della Corte, il reato era stato accertato dagli accertamenti bancari effettuati. “Ne consegue – si legge nella sentenza - la completezza dell'imputazione nei limiti del possibile, tanto più che era stato anche l'occultamento delle predette fatture e delle scritture contabili, sottraendo quindi all'organo inquirente la possibilità di una maggiore specificazione mediante l'illegale sottrazione delle prove del reato”.
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