Responsabilità del commercialista: cosa deve provare il cliente
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Responsabilità del commercialista: cosa deve provare il cliente

Responsabilità del commercialista: il cliente deve dimostrare incarico, danno e nesso causale. Il Tribunale di Palermo chiarisce anche i doveri del contribuente

In caso di presunta responsabilità professionale del commercialista, non basta dimostrare che il professionista abbia commesso un errore. Il cliente deve provare l’esistenza dell’incarico, il danno subito e il collegamento causale tra l’inadempimento e il pregiudizio.

È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Palermo, sezione III, 18 giugno 2026, n. 4111, che ricostruisce anche gli obblighi di diligenza del professionista e quelli di vigilanza gravanti sul contribuente.

La diligenza richiesta al commercialista

Il commercialista deve svolgere l’incarico secondo la diligenza qualificata prevista dall’articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

Ciò comporta, in relazione all’incarico ricevuto, l’obbligo di fornire al cliente le informazioni necessarie, acquisire i dati utili e svolgere le verifiche richieste dalla natura della prestazione.

Il professionista non può quindi limitarsi a recepire senza controllo le informazioni fornite dal cliente quando siano necessarie verifiche tecniche che rientrano nelle competenze proprie dell’attività professionale.

Per stabilire concretamente quali obblighi gravino sul commercialista occorre, tuttavia, individuare il contenuto dell’incarico effettivamente conferito.

Anche il contribuente ha obblighi di vigilanza

La responsabilità del professionista può essere ridotta o esclusa quando la condotta del cliente abbia contribuito alla produzione del danno.

Gli obblighi tributari, infatti, restano riferibili al contribuente, anche quando quest’ultimo si avvale di un commercialista per gli adempimenti fiscali.

Il cliente deve pertanto mantenere un adeguato controllo sull’attività affidata al professionista, soprattutto quando esercita un’attività imprenditoriale, professionale o di lavoro autonomo.

Quando il cliente può evitare le conseguenze dell’inadempimento

Secondo la ricostruzione del Tribunale, il contribuente non può ritenersi automaticamente esonerato dalle conseguenze di un errore commesso dal commercialista per il solo fatto di avere affidato a quest’ultimo gli adempimenti fiscali.

Il dovere di vigilanza permane e deve essere valutato insieme alla condotta del professionista.

L’esonero del contribuente dalle conseguenze dell’omesso adempimento può essere riconosciuto, in particolare, quando il comportamento del commercialista abbia avuto natura fraudolenta ed fosse finalizzato a occultare il proprio inadempimento, impedendo al cliente di accorgersi della violazione.

La prova resta centrale

La decisione richiama quindi un principio essenziale in materia di responsabilità professionale: chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare non soltanto l’esistenza del rapporto professionale, ma anche l’effettivo danno e il nesso causale tra la condotta contestata al commercialista e il pregiudizio subito.

La valutazione deve essere effettuata considerando sia il contenuto dell’incarico affidato al professionista sia il comportamento tenuto dal contribuente nell’adempimento dei propri obblighi fiscali.



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