La procura alle liti può costituire un elemento presuntivo dell’esistenza del rapporto di patrocinio. L’assenza di un contratto scritto o di un preventivo sottoscritto non comporta, di per sé, la perdita del diritto dell’avvocato al compenso per l’attività svolta.
Lo ha precisato il Tribunale di Torino, sezione III, con la sentenza 3 agosto 2026, n. 4617.
Procura e contratto di patrocinio
Procura alle liti e contratto di patrocinio sono atti distinti. La prima attribuisce al difensore il potere di rappresentare la parte nel processo; il secondo costituisce il rapporto contrattuale attraverso cui il professionista assume l’incarico di prestare la propria attività.
Il rilascio della procura può però rappresentare un elemento presuntivo dell’esistenza del rapporto di patrocinio. In assenza di una specifica contestazione, può quindi presumersi che chi ha conferito la procura abbia anche affidato al professionista l’incarico.
Non è invece necessario che il contratto di patrocinio sia accompagnato da un pagamento anticipato o da un fondo spese. Il rapporto può infatti essere concluso anche senza tali versamenti.
Chi deve pagare il compenso
Per individuare il soggetto obbligato al pagamento occorre distinguere tra la procura processuale e il rapporto contrattuale con il cliente.
Se il professionista sostiene che l’incarico sia stato conferito da un soggetto diverso da quello che ha sottoscritto la procura, deve fornire la prova di tale circostanza. In mancanza, si presume che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura alle liti.
Il preventivo non determina da solo il diritto al compenso
L’art. 13 della legge n. 247/2012 prevede obblighi informativi dell’avvocato relativi ai costi prevedibili della prestazione e al preventivo.
La mancata predisposizione o sottoscrizione del preventivo, tuttavia, non determina automaticamente l’inesistenza del contratto di patrocinio né esclude il diritto al compenso per l’attività effettivamente prestata.
Il giudice deve valutare nel concreto se il conferimento dell’incarico e la spettanza del compenso risultino dimostrati attraverso gli elementi disponibili.
Responsabilità dell’avvocato
Il rapporto di patrocinio ha natura contrattuale. Di conseguenza, il cliente che intenda chiedere il risarcimento dei danni derivanti da un presunto inadempimento professionale deve provare il rapporto contrattuale, la condotta contestata, il danno subito e il nesso causale tra l’attività del professionista e il pregiudizio.
Quanto al nesso eziologico, la verifica deve essere compiuta secondo il criterio del “più probabile che non”. L’onere della prova grava sul cliente ai sensi dell’art. 2697 c.c.





