Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve dimostrare l'esistenza e la fondatezza del proprio diritto. L'opposizione proposta dal debitore, infatti, non dà origine a una causa completamente nuova, ma rappresenta la prosecuzione del giudizio già iniziato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Lo ha ribadito il Tribunale di Tivoli con la sentenza 17 agosto 2026, n. 1059, richiamando le regole generali sull'onere della prova previste dall'art. 2697 c.c.
L'opposizione non è un nuovo giudizio
Con l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. il rapporto processuale prosegue nella fase di cognizione. Il fatto che il creditore assuma formalmente la posizione di parte opposta e il debitore quella di opponente non modifica la distribuzione sostanziale degli oneri probatori.
Spetta quindi al creditore opposto dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre il debitore deve provare gli eventuali fatti che ne determinano l'estinzione, la modificazione o l'impedimento.
Il creditore che si oppone alla richiesta di revoca del decreto può limitarsi a chiedere la conferma dell'ingiunzione, senza dover necessariamente formulare una nuova domanda sul merito del credito.
Le prove nel giudizio di opposizione
La documentazione utilizzata nella fase monitoria serve a consentire l'emissione del decreto secondo i presupposti degli artt. 633 e 634 c.p.c.
Nel successivo giudizio di opposizione, tuttavia, il giudice deve verificare nel merito l'esistenza del credito. Il creditore può quindi produrre ulteriori elementi di prova, anche per completare la documentazione già depositata nella fase monitoria.
L'eventuale insufficienza della prova posta inizialmente a fondamento del decreto non esclude, dunque, la possibilità di dimostrare successivamente la pretesa nel giudizio di cognizione.
Prova dell'inadempimento
Il principio generale dell'art. 2697 c.c. trova applicazione anche quando il creditore agisce per ottenere l'adempimento, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno.
In questi casi, il creditore deve dimostrare la fonte dell'obbligazione e la relativa scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte.
Spetta invece al debitore dimostrare di avere correttamente adempiuto oppure l'esistenza di un diverso fatto idoneo a estinguere o modificare l'obbligazione.
L'inesatto adempimento
La stessa regola opera quando viene contestato non un totale inadempimento, ma un adempimento inesatto.
Il creditore deve allegare la specifica difformità della prestazione, che può riguardare, ad esempio, quantità, qualità, diligenza o obblighi accessori. Una volta formulata tale contestazione, spetta al debitore dimostrare di avere eseguito correttamente la prestazione dovuta.
Il principio della sentenza
La sentenza del Tribunale di Tivoli ribadisce quindi che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere trattata secondo le ordinarie regole del giudizio di cognizione.
La posizione processuale delle parti può apparire invertita rispetto a quella abituale, ma non cambia la regola fondamentale sull'onere della prova: il creditore deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre al debitore spetta la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.



