Il procedimento monitorio o d'ingiunzione: le due fasi, i casi di provvisoria esecutività e il valore della prova scritta nell'opposizione
Avv. Marco Sicolo - Il procedimento monitorio, o di ingiunzione, è uno dei procedimenti sommari previsti dal nostro ordinamento, finalizzato al rilascio del decreto ingiuntivo da parte del giudice adito.

Le due fasi del procedimento d'ingiunzione

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Il procedimento d'ingiunzione si divide in due parti: la fase monitoria, che si conclude con la pronuncia del giudice sulla richiesta del creditore inaudita altera parte, e la fase a cognizione piena, che viene in essere solo con l'eventuale opposizione del debitore.

La fase monitoria

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Il procedimento monitorio inizia con il ricorso presentato da un soggetto che vanti un credito determinato, liquido ed esigibile.

Questi deve sottoporre al giudice la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.

In particolare, l'art. 633 c.p.c. dispone che il decreto ingiuntivo può essere emesso quando venga fornita una prova scritta del credito preteso.

Il concetto di prova scritta è meno stringente rispetto a quanto avviene nell'ambito dei procedimenti ordinari, e può comprendere persino documenti provenienti dallo stesso creditore, come ad esempio una fattura (vedi, sul punto, Documentazione probatoria per decreto ingiuntivo).

Cognizione sommaria in assenza di contraddittorio

La fase monitoria è caratterizzata dalla cognizione sommaria e si svolge in assenza di contraddittorio.

Il giudice può rigettare la richiesta del ricorrente, chiedergli un'integrazione documentale o accogliere il ricorso, emettendo il provvedimento d'ingiunzione.

Competente a ricevere il ricorso per decreto ingiuntivo è il Giudice di Pace o il tribunale in composizione monocratica che sarebbe competente a ricevere la domanda relativa al giudizio ordinario (art. 637 c.p.c.).

La notifica del decreto ingiuntivo

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Il creditore è tenuto a notificare al debitore copia autentica del ricorso e del decreto ingiuntivo, entro 60 giorni dall'emissione di tale provvedimento. In mancanza, il decreto perde efficacia, ma la relativa domanda può essere riproposta (art 644 c.p.c.).

Con il decreto il giudice ingiunge al debitore di adempiere all'obbligazione nel termine di 40 giorni, provvedendo al pagamento della somma o alla consegna del bene al creditore.

Entro lo stesso termine, il debitore è legittimato a proporre opposizione contro il decreto, aprendo la fase a cognizione piena del procedimento d'ingiunzione.

In mancanza di opposizione, il decreto diviene esecutivo e il creditore può avviare la fase esecutiva, notificando al debitore il precetto e, dopo minimo 10 giorni e massimo 90 da tale notifica, provvedere al pignoramento.

I casi di provvisoria esecutività del decreto

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In alcuni casi, il creditore può richiedere che il decreto ingiuntivo sia immediatamente esecutivo (art 642 c.p.c.). Ciò avviene, ad esempio, quando il credito sia fondato su titolo di credito (assegno, cambiale), o quando possa derivare grave pregiudizio dal ritardato pagamento (vedi Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo).

Quando è concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il creditore ha la possibilità di avviare la procedura esecutiva senza attendere i 40 giorni dalla notifica del decreto al debitore.

In tal caso, il ricorrente può notificare il precetto contestualmente al decreto e quindi procedere al pignoramento dei beni del debitore dopo soli 10 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale.

Rimane ferma la possibilità, per il debitore, di proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

La fase a cognizione piena

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Come detto, se il debitore propone opposizione si apre la fase a cognizione piena del procedimento monitorio, che segue la normale procedura di ogni giudizio ordinario.

Tale giudizio è teso all'accertamento del diritto fatto valere dal creditore ed esige, pertanto, una prova più rigorosa rispetto a quella fornita nella fase monitoria. In altre parole, occorre una documentazione probatoria più completa rispetto a quella sufficiente per il rilascio del decreto; la stessa fattura, ad esempio, assume in questa fase valore di mero indizio.

- Cassazione: la fattura non è prova ma mero indizio

Il decreto ingiuntivo per onorari professionali

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Si ricorda che, a norma dell'art. 633 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, il procedimento monitorio è utile anche per ottenere in tempi brevi il pagamento relativo ai crediti derivanti dalle prestazioni professionali rese nell'ambito di un processo o relative all'esercizio di qualsiasi altra professione che faccia riferimento a tariffe predeterminate per legge.


Per ulteriori approfondimenti sul tema, vedi anche la nostra Guida al decreto ingiuntivo e il Fac-simile


Foto: 123rf.com
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