La fattura commerciale, seppur permetta di ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell'ordinario processo di cognizione

di Enrico Pattumelli - La fattura commerciale, seppur permetta di ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell'ordinario processo di cognizione. E' quanto ribadito dalla Cassazione nella recente sentenza n. 9542/2018 (sotto allegata).

La vicenda

Nella vicenda portata all'attenzione della S.C., veniva emanato un decreto ingiuntivo per ottenere il corrispettivo dovuto a fronte di un contratto di fornitura di sementi.

Il ricorrente allegava la fattura di tale acquisto.

La debitrice resistente si opponeva a siffatto decreto, chiedendone la revoca e sostenendo che non avesse mai acquistato tale merce. Nello specifico, si affermava che la merce fosse stata acquistata e prelevata dal figlio come dimostrato dal buono di consegna, allegato all'atto di citazione in opposizione.

Il giudice di pace rigettava l'opposizione e il Tribunale, nelle vesti di giudice di secondo grado, confermava la sentenza.

Il Tribunale sosteneva che il ricorrente avesse assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio la relativa fattura e quest'ultima indicava il medesimo quantitativo di merce riportato nel buono consegna; si aggiungeva altresì che il ritiro da parte del figlio della debitrice non fosse mai stato contestato dalle parti.

In altri termini, si statuiva che l'opponente non avesse fornito alcuna prova contraria in grado di superare la presunzione di esistenza del contratto desunta dalla fattura di acquisto.

La debitrice opponente ricorreva in Cassazione contro siffatta decisione.

L'onere probatorio di chi agisce in giudizio

L'art. 2697 c.c. prevede che chi agisce in giudizio deve provare i fatti che ne sono a fondamento e ciò rappresenta un principio generale del nostro ordinamento.

Su tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite, con la storica sentenza 13533/2001, segnando un punto di non ritorno in tema di onere probatorio.

L'attore che agisce in giudizio per ottenere l'adempimento o la risoluzione di un contratto o il risarcimento del danno cagionato, ha l'onere di provare l'esistenza di un titolo valido ed eventuali danni cagionati mentre ha il solo onere di allegare l'inadempimento di controparte.

Le Sezioni Unite individuano così una regola probatoria unica nel caso in cui venga esperita un'azione di adempimento, di risoluzione o di risarcimento del danno.

Una tale conclusione è dettata da esigenze di omogeneità e trova fondamento nel principio di persistenza del diritto e nel principio di vicinanza della prova.

L'inadempimento costituisce una fatto negativo addebitabile alla controparte ed è per questo che sarà quest'ultima a poter più agevolmente provare il fatto positivo contrario (provare di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa non imputabile).

Ai fini del caso di cui ci si occupa è fondamentale ribadire dunque che l'attore deve provare il titolo a fondamento della propria pretesa.

In altri termini, colui che agisce in giudizio per l'adempimento deve provare l'esistenza e la validità del contratto quale fonte del relativo obbligo.

L'onere probatorio nel procedimento d'ingiunzione

Applicando quanto sostenuto al procedimento di opposizione all'esecuzione di un decreto ingiuntivo, si sarebbe indotti a sostenere che l'esistenza del credito debba essere provata dall'attore ossia dall'opponente ma sarebbe un'affermazione errata.

Il procedimento di ingiunzione si compone di una fase necessaria, detta monitoria, e una fase eventuale e successiva detta, appunto, di opposizione.

Quest'ultima fase viene introdotta dal resistente debitore, di norma con atto di citazione, qualora ritenga sussistano fondati motivi per conseguire la revoca del decreto ingiuntivo.

In tale momento processuale, l'attore è il resistente mentre il convenuto è il ricorrente principale.

Si verifica un mutamento delle parti processuali che è solo formale e non anche sostanziale.

L'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto.

Di converso l'opposto, pur essendo formalmente convenuto, è sostanzialmente attore.

Quanto detto trova spiegazione sull'assunto che la fase di opposizione è la prosecuzione della fase monitoria, quest'ultima azionata dal creditore per ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo.

E' dunque il creditore opposto a dover provare l'esistenza del titolo da cui deriva la legittimità del proprio credito, preteso con l'ingiunzione di pagamento.

Ricostruito così il quadro normativo e giurisprudenziale, ci si chiede se l'esistenza del contratto possa essere desunta da una fattura.

La valenza probatoria della fattura

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha modo di ricordare e confermare il proprio orientamento sulla valenza probatoria della fattura.

Una fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo.

Si tratta di un atto a formazione unilaterale attraverso il quale si rendono noti alla controparte elementi negoziali, relativi ad un rapporto contrattuale tra loro intercorrente.

In altri termini la fattura attiene elementi di un rapporto già costituito, di un contratto già in esecuzione.

Ciò spiega perché, qualora il rapporto contrattuale venga contestato, non si possa riconoscere a tale atto il valore di prova legale piena ma, al contrario, di un mero indizio.

L'esistenza di un rapporto e l'esecuzione delle relative prestazioni non si possono presumere unicamente dall'allegazione di una fattura.

E' giusto affermare che la fattura costituisce una prova scritta tale da legittimare l'emanazione di un decreto ingiuntivo ma, siffatta valenza probatoria, non può riconoscersi anche qualora venga presentata la relativa opposizione.

Il giudizio di opposizione altro non è che un ordinario giudizio di cognizione, nel quale si garantisce il pieno rispetto del contraddittorio e si conclude con una sentenza di conferma o revoca del decreto ingiuntivo.

Nell'eventualità in cui venga instaurato un procedimento di opposizione all'ingiunzione, sarà dunque il creditore- ricorrente a dover fornire nuove prove per integrare la documentazione offerta in fase monitoria, non essendo sufficiente la sola fattura precedentemente allegata.

E' proprio seguendo tale percorso logico- giuridico che il supremo Consesso annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Cassazione sentenza n. 9542/2018

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