Varenne, l'ultimo Capitano: il cavallo atleta e il diritto che non sapevamo di avere

Varenne, l'ultimo Capitano: il cavallo atleta e il diritto che non sapevamo di avere

L'animale non è più una cosa: la svolta del 2004 e la riforma del 2025. Il «cavallo atleta»: una categoria giuridica originale. La responsabilità per danni cagionati dal cavallo

1. Il silenzio di Eboli 

Nella notte tra il 17 e il 18 agosto 2026, all'allevamento LJ di Eboli, un infarto fulminante ha spento Varenne. Aveva trentuno anni, un'età che per un trottatore vale tre vite umane, e con lui si è chiuso un capitolo che nessun altro cavallo, in nessun angolo del mondo, potrà mai riscrivere. «Con immenso dolore diamo la notizia della morte del Capitano»: poche righe, un dolore immenso. Perché Varenne non è stato soltanto il più grande trottatore della storia. È stato il cavallo che ha dato soddisfazione a un'intera generazione di appassionati, in un'epoca in cui – ahimè – la febbre da cavallo non era più di moda, gli ippodromi si svuotavano e il mondo delle corse sembrava destinato a diventare un ricordo. 

Nato il 19 maggio 1995 nell'allevamento di Zenzalino, a Copparo (Ferrara), da Waikiki Beach e Ialmaz, acquistato dall'imprenditore napoletano Enzo Giordano – scomparso nel maggio 2025 – e guidato quasi sempre dal driver romano Giampaolo Minnucci, Varenne ha vinto 62 corse su 73, incassando oltre sei milioni di euro di premi. Due Grand Prix d'Amérique a Parigi, due Elitloppet a Stoccolma, la Breeders Crown a New York, il Grand Slam del 2001 e del 2002: un dominio assoluto, l'unico trottatore della storia nominato «Cavallo dell'anno» in Italia, Francia e Stati Uniti. Poi il ritiro, a Montréal nel settembre 2002, e la seconda carriera da stallone, con oltre duemila figli. E infine la pensione dignitosa a Eboli, fino a quella notte di agosto. Di fronte a una simile dipartita, il giurista non può limitarsi alla cronaca. Deve interrogarsi su ciò che Varenne rappresenta per il diritto: un cavallo, sì, ma un cavallo che il nostro ordinamento qualifica oggi con una categoria tecnica precisa – quella di «cavallo atleta» – e che ci costringe a ripensare il posto dell'animale nel sistema delle fonti, tra la sua antica natura di cosa e la sua nuova dignità di essere senziente. È questa la nozione di diritto che la scomparsa del Capitano ci consegna. 

2. Il trionfo e il declino: quando la febbre da cavallo si è raffreddata 

C'è una malinconia che accompagna ogni ricordo di Varenne, ed è la consapevolezza che il suo trionfo è coinciso con l'inizio della fine. Il campione ha corso e vinto proprio mentre il mondo che lo aveva reso grande cominciava a sgretolarsi. La crisi dell'ippica italiana non è una storia recente: è un'agonia lunga, fatta di tagli ai fondi, scommesse in calo, tribune sempre più vuote. Il Corriere della Sera ha raccontato l'addio a quattro ippodromi storici – San Siro, Agnano, Livorno e Tor di Valle – in un solo inverno, mentre la Repubblica documentava come dal 2010 a oggi il 35% degli allevamenti abbia chiuso le scuderie, mandando a casa almeno duemila addetti. Il montepremi è crollato da oltre 200 milioni di euro del 2011 a 75 milioni del 2014, e da lì in poi è stato un precipizio. Il quadro è desolante, e lo è in modo quasi poetico. L'ippodromo del Casalone di Grosseto, inaugurato nel 1925, è chiuso e in stato di abbandono dal fallimento della società gestrice nel 2018; a Follonica l'impianto dei Pini è fermo; a Livorno il bando per il Caprilli è andato deserto e solo un affidamento diretto dell'ultima ora ha evitato la paralisi. Padova e Firenze hanno chiuso i battenti. E nel 2012, in un gesto che oggi suona come un presagio, FederIppodromi annunciò che dal primo gennaio tutti gli ippodromi italiani avrebbero chiuso i cancelli. L'ultimo, simbolico colpo è arrivato in Liguria. 

L'Ippodromo dei Fiori di Villanova d'Albenga, dal 1991 l'unico impianto di corse di cavalli della regione, nato negli anni del boom turistico della riviera, ha vissuto stagioni di gloria e poi un declino inesorabile. Già nel 2015 l'amministratore delegato Simone Lippi denunciava un settore «economico-produttivo al collasso», con tagli che dal 2011 ammontavano al 70% e rischiavano di portare alla chiusura tutti gli ippodromi italiani, compreso quello di Villanova. 

Nel dicembre 2024 il Comune ha perfezionato l'acquisto dell'area di 280mila metri quadri, ponendo fine a oltre quarant'anni di contenziosi, ma sul futuro della struttura restano nubi. L'ippodromo dei Fiori, l'ultimo della Liguria, è oggi il simbolo di un mondo che si spegne. 

3. I fantini in fuga e i mecenati che non ci sono più 

Il declino degli impianti è solo una faccia della medaglia. L'altra è la diaspora dei suoi protagonisti. L'ippica italiana, un tempo seconda solo all'Inghilterra – e spesso superiore – ha visto i suoi migliori talenti emigrare in cerca di fortuna. Il Corriere della Sera ha raccontato le storie di Jessica Marcialis, Cristian Demuro e Umberto Rispoli, che hanno stabilito il loro quartier generale in Francia, dove si fanno onore contro mostri sacri come Olivier Peslier; di Giuseppe e Alessandro Botti, con il nipote Marco a Newmarket; di Gianluca Bietolini, romano con proprietari americani; di Andrea Atzeni in Gran Bretagna; di Mirco Demuro, prima lama dei fantini italiani, che ha firmato un contratto super con una scuderia nipponica e ha rivinto il Derby in Giappone. E poi c'è lui, Lanfranco «Frankie» Dettori, il fantino che tutti ci invidiano, partito dall'Italia e diventato il numero uno al mondo lontano da casa. A questa fuga di cervelli si aggiunge la scomparsa dei mecenati. L'ippica italiana è stata per decenni finanziata dai grandi industriali, dagli imprenditori che amavano i cavalli e che vedevano nelle scuderie un segno di prestigio e di passione. Quei mecenati non ci sono più: sono morti, hanno venduto, si sono ritirati. E con loro è sparita quella rete di proprietari che alimentava il circuito virtuoso delle scommesse, dei montepremi e dell'indotto. Oggi, come ha scritto Cavallo Magazine, gli ippodromi restano «misteriosamente avvolti in un'ombra appena sfiorata dalle luci riflesse di qualche evento o da quella dei monitor diffusi che illuminano unicamente i volti degli scommettitori». Un settore che impiegava decine di migliaia di famiglie – allevatori, fantini, driver, allenatori, artieri – è oggi ridotto a un pugno di addetti che resistono per amore del cavallo, «perché solo se mangi pane e ippica puoi comprendere fino in fondo questo mondo», come racconta Witness Journal. 

4. L'animale non è più una cosa: la svolta del 2004 e la riforma del 2025 

Eppure, mentre il mondo delle corse si spegneva, il diritto compiva un cammino straordinario. Per secoli l'animale è stato una res, un bene patrimoniale disciplinato dalle regole della proprietà. La svolta è recente e radicale. Con la l. 20 luglio 2004, n. 189, il legislatore ha introdotto nel codice penale il titolo IX-bis, dedicato ai «Delitti contro il sentimento per gli animali», riconoscendo all'animale una soggettività giuridica che prescinde dal suo valore economico. L'art. 544-bis c.p. punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale; l'art. 544-ter c.p. sanziona il maltrattamento e la sottoposizione a fatiche insopportabili; l'art. 544-quinquies c.p. vieta i combattimenti e le competizioni non autorizzate; l'art. 727 c.p. reprime l'abbandono. Il quadro è stato irrigidito dalla l. 6 giugno 2025, n. 82, che ha inasprito le pene e, per la prima volta, ha accordato agli equidi una tutela penale rafforzata rispetto agli altri animali. Alla base di questa evoluzione sta un principio di rango europeo: l'art. 13 TFUE, che riconosce agli animali la qualità di esseri senzienti. Non più semplici cose, non ancora persone: gli animali occupano oggi una posizione intermedia, di crescente dignità giuridica. 

È il senso profondo di quel «non dpa» che i profani pronunciano senza saperlo: il cavallo non è una cosa, non è un oggetto, non è un bene da sfruttare e dismettere. È un essere vivente, e il diritto ha finalmente imparato a guardarlo come tale. 

5. Il «cavallo atleta»: una categoria giuridica originale 

È qui che la vicenda di Varenne si salda con il diritto positivo. Il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, nel riordinare la disciplina degli enti sportivi, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento la nozione di «cavallo atleta». L'art. 22 ne fissa i requisiti, che devono ricorrere congiuntamente: che l'equide sia «registrato», come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963; che sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare; che sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso una delle federazioni riconosciute. L'art. 2, lett. g) precisa che il cavallo atleta è «l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri». La portata della novità è notevole. Il cavallo atleta non è un semplice animale da compagnia né un bene di produzione: è un soggetto che partecipa a pieno titolo all'attività sportiva, al quale l'ordinamento riconosce uno statuto giuridico proprio. L'art. 19 impone a chi detiene un animale impiegato in attività sportive di preservarne il benessere «in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea», vietando metodi di addestramento che possano danneggiare la salute e il benessere psicofisico, nonché ogni forma di coercizione o costrizione. L'art. 20 subordina l'ammissione dell'animale a una manifestazione sportiva all'accertamento veterinario della sua idoneità, e vieta la partecipazione degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne definitive per i reati contro gli animali. 

L'art. 23 impone la visita veterinaria sportiva annuale. E l'art. 19, comma 6, vieta infine di macellare o sopprimere gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario: una norma che, letta alla luce della vicenda di Varenne – ritiratosi dalle corse e vissuto in pensione fino a trentuno anni – assume un valore quasi simbolico. Il campione non è una risorsa da sfruttare e poi dismettere: è un atleta che, al termine della carriera, ha diritto a una vita dignitosa. 

6. Il doping equino: la tutela penale dell'atleta a quattro zampe 

La qualificazione del cavallo come atleta non è una mera etichetta formale: produce conseguenze penali concrete, come dimostra la giurisprudenza in materia di doping equino. La somministrazione di sostanze vietate a un cavallo da competizione integra, secondo un orientamento costante della Cassazione, sia il reato di frode sportiva di cui all'art. 1 della l. 13 dicembre 1989, n. 401, sia il reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p. La Cass. pen., Sez. III, n. 35176 del 2018 ha chiarito che rientra nel concetto di doping «quella pratica che permette all'uomo-atleta, ovvero all'animale, di ottenere un rendimento superiore alle doti fisiologiche possedute in quel determinato momento storico», e che la somministrazione di analgesici che attenuano la percezione del dolore è idonea ad alterare fraudolentemente i risultati della gara. La Cass. pen., Sez. III, n. 38647 del 2017 ha precisato che il divieto di somministrazione delle sostanze dell'allegato 1 del regolamento UNIRE opera in termini assoluti, a prescindere dalla quantità, perché «rischia di compromettere la salute del cavallo ed il corretto e leale svolgimento della competizione». Nello stesso senso si sono espresse la Cass. pen., Sez. III, n. 24257 del 2024, secondo cui per doping equino si intende l'utilizzazione di qualsiasi agente esogeno finalizzato al miglioramento delle prestazioni in assenza di indicazioni terapeutiche, e la Cass. pen., Sez. VII, n. 16254 del 2024, che ha ricondotto la somministrazione di broncodilatatori a cavalli da competizione tanto alla frode sportiva quanto al maltrattamento. Il senso di questo filone giurisprudenziale è profondo: il cavallo atleta è tutelato non solo in quanto essere senziente, ma anche in quanto protagonista di una competizione che deve svolgersi in modo leale. Il doping non è soltanto una truffa: è una violenza contro l'animale, che viene spinto oltre i limiti fisiologici del proprio corpo. Varenne, che ha corso e vinto senza mai macchiarsi di sospetti, rappresenta in questo senso il modello ideale dell'atleta equino: un campione che ha vinto con le proprie forze, nel rispetto delle regole e del proprio corpo. 

7. La responsabilità per i danni cagionati dal cavallo 

La rilevanza giuridica dell'equide non si esaurisce nella tutela penale. Sul versante civilistico, l'art. 2052 c.c. pone a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale una presunzione di responsabilità per i danni da esso cagionati, superabile solo con la prova del caso fortuito. La giurisprudenza più recente ha precisato che il comportamento imprevedibile dell'animale – come l'improvviso scalciare di un cavallo – non costituisce caso fortuito, rappresentando un'eventualità ben nota e ricorrente, insita nei rischi connessi all'utilizzo degli animali: così il Trib. Reggio Emilia, n. 1261 del 2023, che ha condannato il proprietario del cavallo per le gravi lesioni riportate da una cavallerizza colpita al volto da un calcio nel paddock. E il Trib. Bergamo, n. 684 del 2026, ha chiarito che la responsabilità dell'utilizzatore non proprietario ha natura alternativa rispetto a quella del proprietario e presuppone l'esercizio di un effettivo potere di governo sull'animale, mentre l'imbizzarrimento non integra il caso fortuito perché l'imprevedibilità delle reazioni degli animali è caratteristica intrinseca degli esseri privi di raziocinio. Quando invece il danneggiato è un principiante, trova applicazione l'art. 2050 c.c. sulla responsabilità per attività pericolose, come ha stabilito il Trib. Firenze, n. 1045 del 2025, mentre per l'atleta professionista la diligenza si valuta con il metro qualificato dell'art. 1176, comma 2, c.c., come ha osservato il Trib. Arezzo, n. 583 del 2024. 

8. Il lascito del Capitano 

C'è, nella vicenda di Varenne, un ultimo insegnamento che il giurista non può trascurare. Il Capitano è stato acquistato per una cifra che si aggirava attorno ai 180 milioni di lire, aveva un frammento osseo in una zampa – un «difetto» evidenziato da una radiografia – eppure ha frantumato record su record, diventando un'icona anche fuori dalle piste, fino a entrare nell'immaginario collettivo accanto ai protagonisti di quel capolavoro che è «Febbre da Cavallo». 

La sua storia dimostra che il cavallo non è una macchina da corsa né un semplice investimento: è un atleta, un essere senziente, un compagno di vita con cui l'uomo condivide una delle esperienze più antiche e nobili della civiltà. Il diritto, che per secoli ha visto nell'animale soltanto una cosa, ha compiuto in questi anni un cammino straordinario: dalla res alla categoria del cavallo atleta, dalla tutela patrimoniale alla tutela della dignità dell'essere senziente. Varenne, con la sua carriera immacolata e la sua pensione dignitosa a Eboli, fino all'infarto che lo ha colto a trentuno anni, è stato – senza saperlo – il testimone più luminoso di questa evoluzione. Oggi le sue ali lo hanno portato altrove, come recita il commovente saluto dello staff: «corri sempre libero e sempre nostro Capitano». Ma il suo lascito giuridico resta, e con esso la lezione che un campione a quattro zampe può insegnare al diritto: che la grandezza non si misura solo in premi e record, ma nel rispetto che un ordinamento civile sa accordare a ogni essere vivente. E mentre gli ippodromi si spengono uno dopo l'altro, e i fantini partono per terre lontane, e i mecenati non ci sono più, resta almeno questo: la certezza che il diritto ha imparato a onorare chi, come Varenne, ha dato tutto per la febbre da cavallo di un intero Paese. Per chi, come chi scrive, ha avuto la fortuna di vedere correre il Capitano, quell'amore per i cavalli e per le corse non si dimentica mai. 

Avv. Erik Stefano Carlo Bodda – Foro di Torino, cassazionista.



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