Avv. Roberto Cataldi |

Responsabilità medica: Tribunale di Udine, l'accertamento del nesso di causalità nei reati omissivi impropri

Occupandosi di un caso di responsabilità medica per ritardata somministrazione di un farmaco il Tribunale di Udine ha ricordato che nei reati omissivi impropri colposi l'accertamento del rapporto di causalità tra l'omissione ed evento dannoso non può basarsi solo sulla semplice probabilità statistica ed è quindi necessario ccertare in concreto che, se non vi fosse stato quel comportamento omissivo, il danno non si sarebbe verificato. Se pertanto non vi è una prova certa del nesso causale tra condotta omissiva ed evento anche in relazione al'esisteza di altri fattori causali che possono avere interagito nella produzione dell'evento lesivo, si deve concludere per il proscioglimento. Il Tribunale nella sua decisione richiama anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui in tema di responsabilità professionale medica "nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del medico e l'evento lesivo, il giudice deve prendere le mosse dalle leggi scientifiche 'di copertura' ed in primo luogo da quelle statistiche, che, quando esistenti, costituiscono il punto di partenza dell'indagine giudiziaria. In secondo luogo va verificato se tali leggi siano adattabili al caso in esame, avuto riguardo alle condizioni del paziente, all'eventuale coesistenza di altre patologie, alla sensibilità individuale ad un determinato trattamento farmacologico ed a tutte le altre condizioni che appaiono idonee ad influenzare il giudizio di probabilità logica. In tale prospettiva il giudizio finale di affermazione della responsabilità del sanitario non può che fondarsi su un elevato grado di credibilità razionale e di probabilità logica, mentre l'insufficienza, la contraddittorietà o l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale e sulla reale efficacia nella produzione dell'evento della condotta omissiva del medico non può che condurre a pronunzia assolutoria".

Altre informazioni su questa sentenza

Con altra recente pronunzia si è stabilito che nel reato omissivo improprio il giudizio controfattuale, necessario a stabilire l'effettivo rilievo condizionante della condotta imputata, e segnatamente il possibile effetto salvifico delle terapie omesse, deve fondarsi su affidabili conclusioni scientifiche e sulle contingenze significative del caso concreto. In particolare, occorre accertare l'andamento ordinario della patologia, l'efficacia delle terapie ed i fattori che ne influenzano il successo, lo stadio dell'affezione nel quale si collocano le condotte assunte come colposamente omissive. In base a tali evidenze l'esistenza del nesso causale può essere ritenuta quando l'ipotesi del sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici mancati sia caratterizzata da elevata probabilità logica, vale a dire sia fortemente corroborata alla luce delle informazioni scientifiche e di fatto disponibili (Cass. sez. IV, 2.4.2007, n° 21597). Secondo Cass. sez. IV, 11.12.2007, in tema di responsabilità professionale del sanitario, la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico e l'evento lesivo deve operarsi in concreto ed in termini di ragionevole certezza, vale a dire di elevato grado di credibilità razionale o di probabilità logica, secondo tutte le circostanze che connotano il caso, e non già in termini di mera probabilità statistica di apprezzabili possibilità di successo dell'azione impeditiva dell'evento. In tale ultima ipotesi, insufficiente risultando la prova del nesso causale, dovrà conseguentemente adottarsi pronunzia assolutoria a norma dell'art. 530 comma 2° c.p.p..


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