Per la Cassazione, nella responsabilità medica la prova controfattuale deve essere riportata al fatto storico e non può fondarsi solo sulla statistica

Il coefficiente di probabilità non basta per la responsabilità medica

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In materia di nesso causale relativo alla responsabilità omissiva del medico, la giurisprudenza di legittimità è allineata nel ritenere che tale nesso può essere ravvisato quando, sulla base del giudizio controfattuale condotto in base a una regola di esperienza generalizzata o una legge scientifica universale o statistica, si accerti che, se il medico avesse realizzato la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Tuttavia, come di recente riaffermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 28294/2020 qui sotto allegata, non è corretto decretare l'esistenza del nesso causale in maniera automatica solo basandosi sul coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica di riferimento.

La validità nel caso concreto

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Il giudice chiamato ad accertare la responsabilità del medico, ad esempio per decesso di un paziente, deve infatti verificare la validità della legge statistica nel caso concreto, tenendo conto delle circostanze specifiche e dell'evidenza disponibile e verificando l'eventuale interferenza di fattori eziologici alternativi. Se è presente un ragionevole dubbio, descritto dalla Corte come "l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale", il giudizio nei confronti del medico non può che avere esito assolutorio.

Responsabilità medica, probabilità statistica e probabilità logica

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La Cassazione, insomma, ha tenuto ben distinta la probabilità statistica dalla probabilità logica: nel reato colposo omissivo improprio (come quello astrattamente configurabile nella condotta del medico che non ponga in essere le condotte idonee a evitare la morte del paziente), il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può basarsi solo sulla probabilità statistica, ma deve fondarsi su un giudizio di alta probabilità logica.

Quest'ultimo, peraltro, deve essere raggiunto all'esito sia di una deduzione logica basata sulle generalizzazioni scientifiche, che di un giudizio induttivo che si fondi sull'analisi del fatto storico e del caso concreto.

Insomma, per usare le parole della Corte, "nella verifica dell'imputazione causale dell'evento, occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l'agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta".

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 28294/2020
Valeria Zeppilli

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