L'infermiere può essere condannato solo se vi è certezza dell'efficacia condizionante della sua omissione rispetto ad altri fattori

di Valeria Zeppilli - La circostanza che degli infermieri non abbiano effettuato l'osservazione diretta e il monitoraggio dei parametri vitali di una paziente poi deceduta e non abbiano richiesto l'intervento del personale medico nonostante la stessa avesse ripetutamente accusato uno stato di grave malessere non è di per sé sufficiente a giustificare la loro condanna penale per il reato di omicidio colposo.

Le regole del reato colposo omissivo improprio

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Come rilevato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 17220/2019 (qui sotto allegata), anche nei giudizi di responsabilità medica valgono infatti le regole generali elaborate dalla giurisprudenza in tema di reato colposo omissivo improprio.

Il ragionevole dubbio

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In particolare, deve considerarsi che se vi è il ragionevole dubbio - ovverosia sussistono insufficienza, contraddittorietà e incertezza circa il nesso causale tra la condotta e l'evento - non è possibile giungere alla condanna.

In altre parole, non si può punire un sanitario se non si ha la certezza dell'efficacia condizionante della sua omissione rispetto ad altri fattori che interagiscono nella produzione dell'evento lesivo.

Alta probabilità logica

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Anche in questo caso, come in tutte le ipotesi in cui si giudica in materia di responsabilità medica, bisogna fare ricorso a un giudizio di alta probabilità logica, che, come ricordato dalla Corte, si configura solo "se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva".

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 17220/2019
Valeria Zeppilli

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