Discussione in udienza e decisione della Cassazione
Nei casi in cui non si pronuncia in camera di consiglio, la Corte di cassazione decide previa discussione in udienza.
- Come si svolge la discussione in Cassazione
- Decisione della Cassazione: le sentenze di rigetto
- Decisione della Cassazione: le sentenze di accoglimento
- Decisione della Cassazione: le sentenze di rettificazione
Come si svolge la discussione in Cassazione
L'udienza fissata per la discussione è caratterizzata dall'oralità.
In apertura il consigliere relatore riferisce sui fatti di causa che sono rilevanti ai fini della decisione, sul contenuto del provvedimento impugnato ed eventualmente, nel caso in cui non vi sia discussione delle parti, sui motivi del ricorso e del controricorso.
Subito dopo la relazione, il presidente ammette gli avvocati a svolgere le proprie difese e, successivamente, il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.
Anche se non sono ammesse repliche, gli avvocati delle parti sono comunque autorizzati a presentare brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M..
Conclusa la discussione della causa, la Corte decide, nella stessa seduta, con sentenza in camera di consiglio.
Decisione della Cassazione: le sentenze di rigetto
Le decisioni emesse dalla Corte di cassazione possono essere di tre tipi: di rigetto, di accoglimento e di rettificazione.
Più nel dettaglio, si ha sentenza di rigetto allorquando i motivi del ricorso siano infondati. Il ricorrente, in tal caso, è di norma condannato alle spese.
Decisione della Cassazione: le sentenze di accoglimento
Si ha sentenza di accoglimento, invece, nel caso in cui i motivi del ricorso siano ritenuti fondati e questo venga accolto. In sostanza, la sentenza impugnata viene cassata, a seconda dei casi con rinvio al giudice del merito o senza rinvio e con decisione della Cassazione stessa.
Decisione della Cassazione: le sentenze di rettificazione
Il terzo tipo di sentenza che può essere emessa dalla Corte di cassazione è quella cd. di rettificazione. Il riferimento va al comma 4 dell'articolo 384 del codice di rito, il quale stabilisce che, nei casi in cui la sentenza impugnata sia erroneamente motivata ma il suo dispositivo sia conforme al diritto, la Corte deve limitarsi a correggere la motivazione senza procedere alla cassazione.
Alla base di tale previsioni vi sono evidenti ragioni di economia processuale.
Aggiornamento: novembre 2019