Quando il giudice dispone la negoziazione assistita durante un processo già avviato, l'invito a partecipare alla procedura deve essere notificato al difensore costituito e non direttamente alla parte. È questo il principio affermato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 2642 del 1° luglio 2026.
La negoziazione è parte del processo già pendente
Secondo il Tribunale, la negoziazione assistita ordinata nel corso di un giudizio non dà origine a un procedimento autonomo, ma rappresenta una fase interna del processo già in corso.
Per questo motivo trova applicazione l'articolo 170 del Codice di procedura civile, secondo cui, dopo la costituzione in giudizio, notificazioni e comunicazioni devono essere effettuate nei confronti del procuratore della parte.
Perché l'invito va notificato all'avvocato
La disciplina sulla negoziazione assistita non indica espressamente se l'invito debba essere inviato alla parte o al suo legale quando il procedimento è già pendente.
Il Tribunale ritiene però che la soluzione più coerente con il sistema processuale sia quella di notificare l'atto al difensore costituito, unico soggetto abilitato a ricevere gli atti processuali e a rapportarsi con il proprio assistito. Di conseguenza, una notifica effettuata direttamente alla parte, già rappresentata da un avvocato, deve considerarsi invalida.
Questa interpretazione, oltre a rispettare il dato normativo, evita inutili duplicazioni delle comunicazioni e valorizza il ruolo del difensore, che ha anche l'obbligo deontologico di informare il cliente degli atti ricevuti.
Il ruolo del domicilio digitale
La sentenza richiama inoltre il principio del domicilio digitale dell'avvocato.
Le notifiche degli atti processuali devono essere effettuate all'indirizzo PEC del difensore risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), unico recapito riconosciuto ai fini processuali.
L'utilizzo di un diverso indirizzo PEC, anche se presente nell'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC (INI-PEC), comporta la nullità della notificazione, poiché non garantisce le tutele previste dalla normativa processuale.
Il principio affermato dal Tribunale
La decisione conferma che, quando la negoziazione assistita è disposta dal giudice durante una causa già instaurata, tutte le comunicazioni devono seguire le regole ordinarie del processo civile. L'invito deve quindi essere notificato al difensore costituito, mentre la notifica eseguita direttamente alla parte non è idonea a produrre effetti validi.





