Quali conseguenze derivano a chi ha proposto l'invito e a chi non lo ha riscontrato

Domanda: "Cosa succede se la controparte non risponde alla negoziazione assistita?"

Risposta: "Chi riceve un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ha trenta giorni di tempo dalla ricezione per dare riscontro. In particolare, entro tale lasso temporale è possibile aderire all'invito o rifiutarlo.

Può anche accadere, tuttavia, che la parte lasci trascorrere i 30 giorni infruttuosamente e non risponda all'invito che le è stato formulato: in tal caso, il suo comportamento equivale al rifiuto espresso di aderire alla proposta.

Se, quindi, la controparte non risponde all'invito nei termini, così come se nega l'adesione espressamente, il procedimento di negoziazione si considera esperito ai fini della procedibilità della domanda, ove esso è previsto dalla legge come obbligatorio.

Tuttavia, tale comportamento è foriero di conseguenza per chi lo tiene.

Il decreto legge numero 132/2014, infatti, all'articolo 4 stabilisce che in caso di mancata risposta all'invito della controparte o di rifiuto espresso, il giudice può tenerne conto ai fini della decisione sulle spese di giustizia, della concessione della provvisoria esecutorietà se si tratta di procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e della responsabilità processuale aggravata.

In ogni caso, come chiarito anche dal Tribunale di Verona con sentenza del 17 novembre 2015, il giudicante deve sempre tenere conto delle eventuali ragioni che hanno indotto la parte a non rispondere all'invito, verificando se un simile comportamento può in qualche modo essere 'giustificato'".

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