Il CNF stabilisce che l'omessa restituzione tempestiva di atti e documenti al cliente costituisce illecito disciplinare, salvo la corrispondenza riservata


La sentenza n."421/2024 del CNF (pubblicata il 16 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico) riguarda un avvocato che non restituiva al cliente - e alla parte assistita - atti e documenti relativi al mandato professionale. In particolare, l'avvocato tratteneva copie di atti giudiziali, perizie, e documenti utili per proseguire il contenzioso.

Il cliente lamentava la condotta ostruzionistica, evidenziando il proprio diritto a riaffermare la documentazione dopo la cessazione del rapporto professionale.

La decisione del CNF: violazione dell'art."33 CDF

Il CNF ha ribadito che l'art."33 del Codice Deontologico Forense impone all'avvocato di restituire prontamente atti e documenti al cliente e alla parte assistita, una volta terminata la prestazione o revocato il mandato.

Soltanto la corrispondenza riservata - disciplinata all'art."48 - può essere trattenuta, ma solo nei limiti strettamente necessari alla difesa e per tempi contenuti. Al di fuori di questa eccezione, la trattenuta costituisce illecito disciplinare.

Tutela del cliente e correttezza professionale

La motivazione del CNF si fonda su due esigenze:

  1. Accesso alla documentazione: il cliente deve avere piena possibilità di consultare la documentazione, indipendentemente dal rapporto con il professionista.

  2. Onestà e trasparenza: trattenere documenti senza giustificazione mina la fiducia verso l'avvocato e ostacola l'effettivo esercizio del diritto.

  3. La mancata restituzione configura dunque una scorrettezza professionale suscettibile di sanzione disciplinare.

    Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: