Trasferta dell’avvocato: indennità dovuta anche senza pernottamento
Redazione |

Trasferta dell’avvocato: indennità dovuta anche senza pernottamento

La Cassazione conferma che l’avvocato ha diritto all’indennità di trasferta anche senza soggiorno fuori sede. La quantificazione è rimessa alla valutazione del giudice

L’avvocato che, per adempiere al mandato professionale, è costretto a svolgere attività fuori dal luogo in cui esercita abitualmente la professione ha diritto non soltanto al rimborso delle spese sostenute e documentate, ma anche all’indennità di trasferta. Tale voce non dipende dalla necessità di pernottare fuori sede né richiede un accordo preventivo con il Ministero della Giustizia.

Lo ha precisato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21677 del 2026, annullando la decisione del Tribunale di Aosta che aveva escluso il riconoscimento dell’indennità in favore di un professionista impegnato in un procedimento di equa riparazione.

La vicenda

Il legale aveva chiesto il riconoscimento dell’indennità per gli spostamenti effettuati tra Torino e Aosta nell’ambito dell’incarico ricevuto. Il giudice di merito aveva però liquidato esclusivamente le spese di viaggio, ritenendo indispensabili sia il pernottamento sia un accordo preventivo sul compenso con l’amministrazione.

Contro tale decisione è stato proposto ricorso in Cassazione.

Le motivazioni della Corte

La Suprema Corte ha chiarito che il pernottamento rappresenta soltanto una possibile voce di spesa e non costituisce un requisito per il riconoscimento dell’indennità di trasferta. Quest’ultima matura per il semplice fatto che il professionista debba svolgere la propria attività fuori dalla sede abituale di lavoro.

Diversamente, le spese di soggiorno e di alloggio, se sostenute e documentate, possono essere rimborsate separatamente secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.

La liquidazione dell’indennità

Con l’entrata in vigore del d.m. n. 55/2014 sono state eliminate le precedenti tariffe forensi che indicavano importi prestabiliti per la trasferta. Tuttavia, il diritto all’indennità non è venuto meno.

Gli articoli 11, 15 e 27 del decreto ministeriale continuano infatti a prevedere il riconoscimento di un compenso aggiuntivo per l’attività svolta fuori dal luogo di esercizio prevalente della professione, lasciando però al giudice il compito di determinarne l'importo secondo criteri di equità.

I precedenti richiamati

La Cassazione ha inoltre ricordato che, una volta dimostrata l’effettiva trasferta, il giudice è tenuto a provvedere alla relativa liquidazione secondo i criteri previsti dal d.m. n. 55/2014. È stato inoltre ribadito che il rimborso della trasferta costituisce una voce autonoma rispetto al compenso professionale e non può considerarsi automaticamente compresa negli onorari spettanti al difensore.



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