Per la Cassazione al lavoratore che presta attività lavorativa presso il luogo di assunzione diverso dalla sua residenza non spetta l'indennità di trasferta

Quale regime si applica all'indennità di trasferta

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La Corte di cassazione si è di recente confrontata con l'opposizione ad una cartella esattoriale dell'INPS effettuata da un'azienda, avente sede nel napoletano, relativamente al regime contributivo per le somme corrisposte formalmente a titolo di indennità di trasferta a lavoratori assunti per l'esecuzione di un appalto in sede diversa da quella aziendale. In particolare i lavoratori erano residenti nella provincia di Napoli ed erano stati assunti a Bologna dall'azienda napoletana per lo svolgimento di lavori edili solo in un cantiere di Bologna.

Secondo l'INPS (e secondo il Tribunale investito della questione in primo grado) l'indennità corrisposta non poteva essere qualificata come indennità di trasferta. La Corte d'Appello, invece, aveva accolto l'opposizione della società, valorizzando la diversità fra sede aziendale e sede del cantiere e la trasferta dei lavoratori dalla loro residenza al luogo di esecuzione dei lavori.

La distinzione, oggetto dell'ordinanza n. 14380/2020, è importante al fine di stabilire il regime contributivo applicabile, considerato il regime di favore previsto dall'art.51, comma 5, del TUIR per l'indennità di trasferta.

L'art.51, comma 5, del TUIR

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Come detto, la vicenda nasce dall'invio da parte dell'INPS di una cartella esattoriale per contributi previdenziali non pagati, sul presupposto che alcune somme corrisposte fossero state erroneamente qualificate quali indennità di trasferta. Infatti, per tale voce della retribuzione, l'art.51, comma 5, del DPR n.917/1986 (c.d. TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede un regime di favore.

Più precisamente, tale norma prevede che "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporti; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di € 15,49, elevate ad € 25,82 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito".

La differenza fra trasferta e trasferimento

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Per completezza è opportuno ribadire la differenza tra il concetto di trasferta e quello di trasferimento nell'ambito di un rapporto di lavoro.

La nozione di trasferta, come precisato anche nell'ordinanza in esame, è caratterizzata dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere attività lavorativa, dalla temporaneità del mutamento del luogo di lavoro e della necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio.

La nozione di trasferimento, invece, è caratterizzata dal provvedimento datoriale che prevede il cambiamento del luogo di esecuzione della prestazione del lavoratore in modo, tendenzialmente, definitivo. L'istituto in questione trova la propria disciplina in via generale nell'art.2103 c.c., ove è previsto che il lavoratore "non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".

Come si identifica una trasferta

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Nell'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce il concetto di trasferta: "In diritto, deve rilevarsi che la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto".
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte evidenzia che "Nella specie, vi è coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell'attività lavorativa, sicché i lavoratori non hanno eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa e nessuna scissione vi è tra sede lavorativa e luogo di espletamento del lavoro. Non si è verificata dunque una trasferta dei lavoratori da Napoli a Bologna in quanto i lavoratori hanno lavorato sempre e solo a Bologna, cioè nello stesso luogo in cui sono stati assunti". Né, al fine dell'identificazione di una trasferta, ha rilievo la circostanza che sia la sede dell'impresa sia la residenza dei lavoratori fossero diverse da quella in cui si svolgeva l'attività lavorativa.

Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.


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