L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti
Il codice di rito cd. Vassalli, entrato in vigore nel 1988 in sostituzione del codice Rocco, nella sua impostazione accusatoria ha recepito, fra i riti alternativi per la deflazione dei procedimenti penali, quello volgarmente ma comunemente chiamato “patteggiamento” di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p., che consente, su istanza dell’imputato, previa parere del P.M., l’applicazione di una pena su richiesta precedentemente concordata e da sottoporre al vaglio del Giudice. I vantaggi di un istituto di tal fatta, quando la responsabilità penale dell’imputato appare evidente, ma non solo, anche quando affrontare un dibattimento è estremamente dispendioso sia dal punto di vista delle condizioni di salute dell’imputato e sia dei costi per la difesa, risiedono nel fatto di potere stabilire prima la pena da concordare ed i benefici ad essa applicabili, primo fra tutto la sospensione condizionale che evita la detenzione.
Un rito assolutamente a bocce ferme e ad esito prevedibile. Accade però che, a volte, la complessità di imputazioni plurime, sia dal punto di vista soggettivo, con la presenza di molteplici imputati, sia dal punto di vista oggettivo, per la contestazione di molteplici reati, renda alquanto difficile il calcolo della pena da sottoporre al parere del P.M., compito esplicito della difesa.
La pronuncia
Il G.U.P. del Tribunale di Reggio di Calabria (vedi sentenza sotto allegata), su richiesta della difesa dell’imputato e con il parere favorevole del P.M., ha emesso sentenza con la quale applica la pena richiesta dalla parte in un procedimento in cui il capo di imputazione vedeva la presenza di un imputato di reati multipli, dei quali alcuni commessi individualmente ed altri contestati con diverse persone non legate da vincolo associativo, nel quale il calcolo della pena patteggiata presentava diversi problemi di quantificazione proprio in conseguenza dei reati multipli contestati e della correità con diversi singoli soggetti.
A complicare il quadro un altro procedimento, giunto addirittura in dibattimento per un errore di notifica al difensore di fiducia che, dopo la contestazione di nullità dello stesso al Giudice del dibattimento con trasmissione degli atti al P.M. per una nuova notifica, era oggetto di riunione con quello iscritto precedentemente.
Il fatto
La Procura della Repubblica di Reggio di Calabria, su comunicazione di notizia di reato degli Uffici Ispettivi dell’ente previdenziale, traeva in giudizio un imputato principale, cui venivano contestati reati di falso e di truffa ai danni dello Stato,
1. PRIMO PROCEDIMENTO
TIZIO reato p. e p. dall’art. 640 bis c.p. PER CONSEGUIMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI PUBBLICI (NASPI ED INDENNITA’ VARIE) DA PARTE DEI LAVORATORI AGRICOLI IMPIEGATI NEL PERIODO 2013/2022 IN AZIENDA AGRICOLA NON INTESTATA A LUI MA A LUI RICONDUCIBILE. NON VIENE CONTESTATA LA RECIDIVA
2. SECONDO PROCEDIMENTO
IL CAPO A. RIGUARDA FALSITA’ NEI PROCEDIMENTO DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO IL CAPO B. RIGUARDA FALSITA’ NELLE DICHIARAZIONE DI ESISTENZA DI AZIENDA AGRICOLA E DEI RELATIVI RAPPORTI DI LAVORO ED I SUCCESSIVI CAPI DA C. A J., IL CONSEGUENTE OTTENIMENTO INDEBITO DI CONTRIBUTI PUBBLICI (NASPI ED INDENNITA’ VARIE) DA PARTE DEI LAVORATORI AGRICOLI IMPIEGATI IN AZIENDA INTESTATA ALLO STESSO TIZIO IMPUTATI SOLO TIZIO A. In ordine al reato di cui agli artt. 103, comma 22, l. 34/2020 in relazione all’art. 76 DPR 445/2000, art. 81, 99 c.p. Con l’aggravante della recidiva SOLO TIZIO B. In ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 479, 483, 99, 61 n. 2 c.p. Con l’aggravante della recidiva TIZIO CON 8 DIVERSI COIMPUTATI TIZIO E CAIO C. In ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 e 640 bis, 99 c.p. Con l’aggravante dell’essere l’ingiusto profitto rappresentato da contributi pubblici. Con l’aggravante della recidiva per TIZIO TIZIO E MEVIO D. In ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 e 640 bis, 99 c.p. Con l’aggravante dell’essere l’ingiusto profitto rappresentato da contributi pubblici. Con l’aggravante della recidiva per TIZIO TIZIO E SEMPRONIO E. In ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 e 640 bis, 99 c.p. Con l’aggravante dell’essere l’ingiusto profitto rappresentato da contributi pubblici. Con l’aggravante della recidiva per TIZIO TIZIO E CALPURNIO F. In ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 e 640 bis, 99 c.p. Con l’aggravante dell’essere l’ingiusto profitto rappresentato da contributi pubblici. Con l’aggravante della recidiva per TIZIO TIZIO E LIVIO G. In ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 e 640 bis, 99 c.p. Con l’aggravante dell’essere l’ingiusto profitto rappresentato da contributi pubblici. Con l’aggravante della recidiva per TIZIO TIZIO E FILANO H. In ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 e 640 bis, 99 c.p. Con l’aggravante dell’essere l’ingiusto profitto rappresentato da contributi pubblici. Con l’aggravante della recidiva per TIZIO TIZIO E MARTINO I. In ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 e 640 bis, 99 c.p. Con l’aggravante dell’essere l’ingiusto profitto rappresentato da contributi pubblici. Con l’aggravante della recidiva per TIZIO TIZIO E IRIDE J. In ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 e 640 bis, 99 c.p. Con l’aggravante dell’essere l’ingiusto profitto rappresentato da contributi pubblici.
Con l’aggravante della recidiva per TIZIO Le difficoltà nel calcolare la pena complessiva da sottoporre al parere del P.M. sono di tutta evidenza e l’aiuto dell’avv. Ignazio Danzuso del Foro di Catania, Direttore della Scuola Forense del relativo Ordine, è stato ben più che prezioso.
Di seguito la quantificazione determinata: - Pena base per il più grave reato di cui al capo F) (quello con il maggior danno economico), previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, e pertanto facendo riferimento alla pena prevista per l’art. 640 c.p. (da sei mesi a tre anni): anni 1 di reclusione; - pena aumentata per la continuazione con il capo A): mesi 1 giorni 15 di reclusione; - pena aumentata per la continuazione con il capo B): mesi 1 e giorni 15 di reclusione; - pena aumentata per la continuazione con il capo C): mesi 1 e giorni 10 di reclusione; - pena aumentata per la continuazione con il capo D): mesi 1 e giorni 20 di reclusione; - pena aumentata per la continuazione con il capo E): mesi 1 e giorni 15 di reclusione; - pena aumentata per la continuazione con il capo G): mesi 1 e giorni 15 di reclusione; - pena aumentata per la continuazione con il capo H): mesi 1 e giorni 15 di reclusione; - pena aumentata per la continuazione con il capo I): mesi 1 e giorni 15 di reclusione; - pena aumentata per la continuazione con il capo J): mesi 1 e giorni 15 di reclusione; - pena aumentata per la continuazione con il capo A del proc. diverso, riunito al procedimento principale: mesi 1 giorni 15 di reclusione.
*********** Si è giunti, così, ad una pena complessiva di anni 2 e mesi 3 di reclusione. Pena definitivamente ridotta per il rito ex art. 444 c.p.p.: ad anni 1 e mesi 6 di reclusione. Con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avv. Mattia Gattuso
Patrocinante in Cassazione
Foro di Catania





