Chi dichiara il falso per ottenere erogazioni pubbliche è punibile ai sensi degli artt. 316 ter, 640 e 640 bis del codice penale. Ecco una breve rassegna della Cassazione

di Annamaria Villafrate - In questo periodo non si parla che del reddito di cittadinanza. Questa misura pubblica di sostegno difatti verrà erogata a partire da marzo-aprile 2019 a coloro che si trovano in condizioni di disagio grave, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Il Governo annuncia un severo controllo, grazie anche all'impiego della app io.italia.it, per evitare che qualcuno faccia il furbo e dichiari il falso al fine di ottenere indebitamente questa sorta di "sussidio".

Chi dichiara il falso per ottenere erogazioni pubbliche in ogni caso, si ricorda, rischia la condanna penale ai sensi di tre articoli del codice penale. Il primo è il 316-ter c.p. che punisce l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il secondo è il 640 c.p. che sanziona penalmente chi truffa lo Stato, il terzo, ossia il 640-bis punisce infine la truffa aggravata.

Ecco una breve rassegna giurisprudenziale della Cassazione per evidenziare caratteristiche e differenze delle fattispecie penali descritte:

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato

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L'art. 316 ter cp, al comma 1 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee."

In merito a tale fattispecie di reato la Cassazione n. 25364/2015 precisa che: "Peraltro, in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la produzione all'ente erogatore di una falsa autocertificazione

finalizzata a conseguire indebitamente contributi previdenziali integra il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., anziché quello di truffa aggravata, qualora l'ente assistenziale non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49642 del 17/10/2014)."

Truffa ai danni dello Stato

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Il più grave reato di truffa ai danni dello Stato, che si differenza dalla fattispecie prevista dall'art. 316 ter cp per l'adozione di artifizi o raggiri tesi a indurre in errore lo Stato al fine di ottenere indebitamente le erogazioni pubbliche, è invece disciplinato dall'art. 640 cp. Tale norma dispone che: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro :1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (...)"

Secondo la Cassazione n. 4226/2015, il reato di truffa di cui all'art 640 cp è integrato con la produzione di una falsa attestazione circa le proprie condizioni personali corredata dalle false dichiarazioni di asseriti precedenti datori di lavoro, poiché condotta certamente "truffaldina" e determinante al fine di indurre in errore i funzionari dell'ente che hanno liquidato l'indennità di disoccupazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

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Per quanto riguarda infine la terza fattispecie di cui all'art 640 bis cp"Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche "La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

La Cassazione, con la sentenza n. 53650/2026 ha ravvisato il reato di truffa aggravata di cui all'art 640 bis cp poiché"l'indagata, per ottenere un contributo dall'Unione europea, allegava all'istanza un contratto di affitto con due firme false riferite a persone decedute. Tale documento condizionava l'erogazione del contributo; pertanto la sua allegazione integra una condotta fraudolenta inquadrabile nella fattispecie astratta prevista dall'art. 640 bis cod. pen., dato che, come correttamente ritenuto dalla collegio territoriale, la falsificazione è una condotta artificiosa idonea a ingannare l'Autorità concedente circa l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del contributo."

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