Per il CNF il legale non ha diritto di ritenzione degli atti e dei documento di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi

di Lucia Izzo - Incorre in un illecito disciplinare l'avvocato che omette di restituire al cliente tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, anche qualora questi non paghi le sue spese legali. Neppure l'obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza 71/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi nei confronti di un'avvocatessa al quale il competente COA aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione per un anno dell'esercizio dell'attività.

In particolare, la professionista era venuta meno ai doveri di correttezza non avendo consegnato tempestivamente a una sua cliente la documentazione relativa a una causa pendente, nonostante i ripetuti solleciti sia della parte stessa che dei suoi nuovi avvocati.

L'avvocato non ha diritto di ritenere atti e documenti di causa

In relazione a tale capo d'incolpazione, i giudici confermano la responsabilità dell'avvocatessa, ma ritengono di comminarle la sanzione meno afflittiva dell'avvertimento. Alcun dubbio, infatti, sussiste sulla contestata violazione deontologica dovendo essere sanzionata l'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato.

Infatti, ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 NCDF e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario.

Secondo l'attuale formulazione dell'art. 33 del Codice Deontologico Forense, la sanzione edittale prevista per l'infrazione è proprio quella dell'avvertimento che, secondo il CNF, è adeguata al caso di specie, considerato il relativamente breve lasso di tempo intercorso tra la richiesta della cliente e la restituzione dei documenti e non sussistendo motivi o ragioni per farsi luogo alla applicazione delle ipotesi attenuata o aggravata.

Infatti, nella vicenda in esame è emerso che la ricorrente aveva proceduto a restituire i documenti alla cliente a distanza di oltre un mese dalla richiesta rivoltale dalla stessa.

CNF, sentenza n. 71/2018

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