Decreto 140/2012 compensi a professionisti

Vedi anche:
» Tabella compensi avvocati 2012 (procedimenti civili, amministrativi e tributari)
» Tabella compensi avvocati 2012 procedimenti penali
» Calcolo compensi avvocati 2012 (civile)
» Calcolo compensi avvocati 2012 (penale)

DECRETO 20 luglio 2012, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Capo I
Disposizioni generali


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;


Adotta il seguente regolamento:


Art. 1


Ambito di applicazione e regole generali


1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita', compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu' soci.

5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo II
Disposizioni concernenti gli avvocati

Art. 2


Tipologia di attivita'


1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attivita' stragiudiziale e attivita' giudiziale. Le attivita' giudiziali sono distinte in attivita' penale e attivita' civile, amministrativa e tributaria.

Art. 3


Attivita' stragiudiziale


1. L'attivita' stragiudiziale e' liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

2. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.

3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso e' aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

Art. 4


Attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria


1. L'attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria e' distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Si tiene altresi' conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso puo' essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso e' aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Art. 5


Determinazione del valore della controversia


1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia e' determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa e' determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando cio' non e' possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.

3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessita' della stessa.

Art. 6


Procedimenti arbitrali


1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, e' dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.

2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attivita' stragiudiziale.

Art. 7


Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi


1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 8


Cause di lavoro


1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso e' ridotto di regola fino alla meta'.

Art. 9


Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio


1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso puo' essere ridotto fino alla meta'. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta' anche in materia penale.

Art. 10


Responsabilita' processuale aggravata e pronunce in rito


1. Nel caso di responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilita' o improponibilita' o improcedibilita' della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Art. 11


Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria


1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

2. Il compenso e' liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.

10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Art. 12


Attivita' giudiziale penale


1. L'attivita' giudiziale penale e' distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessita' e gravita' del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entita' economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuita', la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

3. Si tiene altresi' conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti.

5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso puo' essere diminuito fino alla meta'.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Art. 13


Parte civile


1. I parametri previsti per l'attivita' giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attivita' giudiziale civile.

Art. 14


Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale penale


1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

2. Il compenso e' liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attivita'.

4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attivita' istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attivita' ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attivita' connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Capo III
Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili

Sezione prima
Disposizioni generali

Art. 15


Tipologia di attivita'


1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attivita' svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:

a) amministrazione e custodia;

b) liquidazione di aziende;

c) valutazioni, perizie e pareri;

d) revisioni contabili;

e) tenuta della contabilita';

f) formazione del bilancio;

g) operazioni societarie;

h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;

i) assistenza in procedure concorsuali;

l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;

m) sindaco di societa'.

2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attivita' diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso e' determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

Art. 16


Definizioni


1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:

a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo;

b) «valore della pratica»: entita' numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attivita' professionali;

c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:

1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

2) il valore complessivo dei proventi finanziari;

3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;

4) il valore complessivo dei proventi straordinari;

d) «attivita'»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;

e) «passivita'»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;

f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;

g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;

h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

Art. 17


Parametri generali


1. Il compenso del professionista e' determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

a) valore e natura della pratica;

b) importanza, difficolta', complessita' della pratica;

c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;

d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;

f) pregio dell'opera prestata.

2. Il valore della pratica e' determinato, in relazione alle singole attivita' svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.

3. Il compenso e' di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonche' utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

Art. 18


Maggiorazioni e riduzioni


1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o difficolta', ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista puo' essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

2. Nel caso in cui la prestazione puo' essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista puo' essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Sezione seconda
Disposizioni e parametri specifici

Art. 19


Amministrazione e custodia


1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende e' determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attivita', e il compenso e' liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 20


Liquidazioni di aziende


1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, e' determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso e' liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 21


Valutazioni, perizie e pareri


1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, e' determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 22


Revisioni contabili


1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonche' per il riordino di contabilita', per l'accertamento dell'attendibilita' dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorita' giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attivita' e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 23


Tenuta della contabilita'


1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilita' ordinaria, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attivita' e delle passivita' risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilita' semplificata, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 24


Formazione del bilancio


1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attivita' e delle passivita', e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 25


Operazioni societarie


1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di societa', ente o associazione, e' determinato in funzione del capitale sottoscritto ed e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di societa', ente o associazione, e' determinato in funzione del totale delle attivita' delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attivita' professionale svolta, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 26


Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria


1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, e' determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passivita' accollate dal cessionario, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria e' determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 27


Assistenza in procedure concorsuali


1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresi', nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, e' determinato in funzione del totale delle passivita', e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta' nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

Art. 28


Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria


1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonche' per la rappresentanza tributaria, e' determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e' richiesto il rimborso, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria e' determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e' richiesto il rimborso, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 29


Sindaco di societa'


1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di societa' che svolge i controlli di legalita' e sull'amministrazione della societa' e' determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attivita', e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Quando la funzione di sindaco e' svolta in societa' di semplice amministrazione di beni immobili di proprieta', in societa' dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in societa' in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta'.

3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

Capo IV
Disposizioni concernenti i notai

Art. 30


Tipologia di attivita'


1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attivita' notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.

((1-bis. L'attivita' notarile si articola in tre fasi: fase istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attivita': studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalita' pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalita' del contenuto dell'atto, controllo della validita' delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di societa' di capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalita' ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.))

2. Le prestazioni di garanzia ((reale)) sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.

3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della societa'.

4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attivita' non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attivita' di valore indeterminato o indeterminabile.

5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, e' compresa tra gli «altri atti».

Art. 31


Criteri


1. Per valore di riferimento si intende:

a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;

b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entita' del credito garantito;

c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;

d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.

Art. 32


Parametro


1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso e' liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.

2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento e' quello relativo ai beni immobili.

3. Per le prestazioni di garanzia ((personale)) il compenso e' liquidato, di regola, in percentuale ((tra il 2,14)) per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.

4. Il compenso puo' essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficolta', complessita', importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.

5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate piu' tabelle e piu' voci della medesima tabella.

6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo puo' essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.

7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B-Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficolta', complessita', importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore e' inferiore a ((euro 5.000,00)) per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B-Notai.

8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, e', di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.

Capo V
Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

Art. 33


Ambito di applicazione


1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Art. 34


Parametri generali per la liquidazione del compenso


1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;

b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;

c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»;

d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».

Art. 35


Costo economico dell'opera


1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione:

P=0,03+10/V 0,4

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

Art. 36


Complessita' della prestazione


1. La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.

2. In considerazione, altresi', della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 37


Specificazione delle prestazioni


1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :

a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita';

b) progettazione;

c) direzione esecutiva;

d) verifiche e collaudi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:

a) edilizia;

b) strutture;

c) impianti;

d) viabilita';

e) idraulica;

f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;

h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;

i) territorio e urbanistica.

3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e' liquidato per analogia.

Art. 38



Consulenze, analisi ed accertamento


1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e' liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39


Determinazione del compenso


1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:

CP=V×G×Q×P

((Capo V-bis
Disposizioni concernenti gli assistenti sociali))

Art. 39-bis

(( (Tipologia di attivita'). ))


((1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, le attivita' degli Assistenti sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione riportata nella tabella A - Assistenti Sociali: Area Relazionale, Area Gruppi e Comunita', Area Didattico-Formativa, Area Studio e Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei servizi.))

Art. 39-ter

(( (Criteri e Parametri). ))


((1. Ai fini della liquidazione del compenso, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna attivita', dell'importo relativo al valore medio di riferimento dell'intervento come riportato nella Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo a quello della prestazione effettivamente svolta.

2. Per valore medio di riferimento dell'intervento si intende la quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale, complessivamente considerata, che non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta' o tenuita'.

3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in considerazione:

a) dell'importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;

b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi indicati nella tabella A;

c) della complessita' della prestazione tenuto conto dell'impegno profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di questioni tecniche di particolare difficolta' o tenuita', della necessita' di operare in situazioni ambientali disagiate;

d) dell'urgenza della prestazione;

e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee di soggetti, del cliente.

4. Quando l'attivita' professionale svolta non puo' essere ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B - Assistenti Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e' liquidato a vacazione. La vacazione e' di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata. Il compenso per la prima vacazione e' di euro 90,00; per le successive e' di euro 80,00. Si applica il comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.))

((Capo V-ter
Disposizioni concernenti gli attuari))

Art. 39-quater

(( (Tipologia di attivita' e parametri). ))


((1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attivita' degli attuari iscritti alla sezione A dell'Albo Nazionale degli Attuari si distingue in: attivita' riservate per legge; altre attivita'.

2. Le attivita' riservate per legge si distinguono in:

a) autorizzazione a esercitare l'attivita' assicurativa;

b) attivita' su incarico delle imprese che esercitano attivita' assicurativa nei rami vita e responsabilita' civile di auto e natanti;

c) attivita' per le societa' di revisione.

3. Ai fini della liquidazione delle attivita' di cui al comma 2, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per ogni scaglione, nella tabella A - Attuari, aumentato o ridotto fino al 20 per cento in considerazione della difficolta' e complessita' della prestazione, dell'impegno richiesto al professionista e del grado di responsabilita' che il professionista assume anche nei confronti delle autorita' di controllo e di sorveglianza previste dalla legge.

4. Rientrano tra le «altre attivita'» quelle elencate nella tabella B - Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attivita', l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3.

5. Quando l'attivita' professionale svolta non puo' essere ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A - Attuari e B - Attuari neppure in via analogica, il compenso e' liquidato, in via eccezionale, a vacazione. La vacazione e' di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione e' liquidato un compenso da euro 200,00 a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e' derogabile.))

Art. 39-quinquies

(( (Attuari junior). ))


((1. Il compenso per l'attivita' professionale svolta dall'iscritto alla sezione B dell'Albo Nazionale degli Attuari e' liquidato a vacazione. La vacazione e' di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione e' liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e' derogabile.))

Art. 39-sexies

(( (Incarichi connessi a piu' clienti). ))


((1. Per l'Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'incarico sia conferito per piu' imprese appartenenti allo stesso Gruppo societario il compenso e' di regola liquidato sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti per cento limitatamente alle imprese controllate.

2. Nel caso vi sia un'organizzazione interna al Gruppo tale da consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente richiesto per lo svolgimento dell'incarico nei confronti di imprese indipendenti, il compenso di cui al comma 1 e' ridotto fino al cinquanta per cento.))

Art. 39-septies

(( (Rinvio). ))


((1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.))

Capo VI
Disposizioni concernenti le altre professioni

Art. 40


Altre professioni


1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, e' liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Capo VII
Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 41


Disposizione temporale


1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 42


Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2012


Il Ministro: Severino

Visto, il Guardasigilli: Severino


Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012

Registro n. 8, Giustizia, foglio n. 2

Tabella A - Avvocati


TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +130%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.050; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 4.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 6.750; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 3.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 8.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%


GIUDICE DI PACE

Scaglione fino a euro 5.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 150; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -80%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +30%; diminuzione: fino a -70%

Scaglione da euro 5.001

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%


CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL'UNIONE EUROPEA

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione


CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.700; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione


PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro

Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro


PRECETTO

Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro

Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro

Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900


PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO

Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni


AFFARI TAVOLARI

Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

Tabella B - Avvocati


TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +300%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -70%

Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.


GIUDICE DI PACE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%


GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%


TRIBUNALE COLLEGIALE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%


CORTE D'ASSISE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%


CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%


CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%


MAGISTRATURE SUPERIORI

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%

Tabella C


COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI


Riquadro 1 [Art. 19]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attivita':

fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%

sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%

sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%


Riquadro 2 [Art. 20]

a) sul totale dell'attivo realizzato:

fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%

sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%

oltre euro 4.000.000 dallo 0.75% al 1%

b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%


Riquadro 3 [Art. 21]

- sul valore della perizia o della valutazione:

fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1%

per il di piu' fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%

per il di piu' oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%


Riquadro 4 [Art. 22]

a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%

b) sul totale delle attivita': dallo 0,050% allo 0,075%

c) sull'ammontare delle passivita' dallo 0,050% allo 0,075%


Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]

a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%;

b) sul totale delle attivita': dallo 0,020% allo 0,060%

c) sul totale delle passivita' risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%


Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:

fino a euro 50.000 dal 4% al 3%

sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% al 1%

oltre euro 100.000 dal 1% allo 0,5%


Riquadro 6 [Art. 24]

a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:

dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro

per il di piu' oltre 20.000.000 dallo 0.005% allo 0.010%

b) sul totale delle attivita': dallo 0,050% allo 0,060%

c) sull'ammontare delle passivita': dallo 0,020% allo 0,030%


Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]

- sul capitale sottoscritto:

fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% al 1,50%

per il di piu' oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%


Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2]

- sul totale delle attivita' delle situazioni patrimoniali utilizzate:

fino ad euro 4.000.000 dal 1% al 1,50%

oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% al 1%


Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]

- sul corrispettivo pattuito:

fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%

oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%


Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3]

- sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:

fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 1,00%

oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%


Riquadro 9 [Art. 27]

- sul totale delle passivita':

fino a euro 1.000.000 dal 1% al 2%

oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%


Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]

- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche euro 150

- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita iva euro 450

- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle societa' di persone euro 550

- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle societa' di capitali euro 650

- Dichiarazioni IRAP euro 200

- Dichiarazioni IVA euro 250

- Dichiarazione dei sostituti di imposta euro 150

- Dichiarazione di successione euro 350

- Altre dichiarazioni e comunicazioni euro 100

- Invio telematico euro 20


Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%


Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%


Riquadro 11 [Art. 29]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attivita':

fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000

per il di piu' fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%

per il di piu' fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%

per il di piu' fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%

per ogni euro 100.000.000 di valore in piu' o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000

Tabella A


((NOTAI


Atti immobiliari:

da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 - valore medio: euro 15.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 7,66% del valore dell'immobile forbice: aumento sino al 16%; riduzione fino al 5,99%;

da euro 25.001,00 a euro 500.000,00 - valore medio: euro 262.500,00 - percentuale riferita al valore medio: 1,078% del valore dell'immobile forbice: aumento sino al 5,990%; riduzione fino allo 0,653%;

da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00 - valore medio: euro 750.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,440% del valore dell'immobile forbice: aumento sino allo 0,653%; riduzione fino allo 0,410%;

da euro 1.000.001,00 a euro 3.500.000,00 - valore medio: euro 2.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,210% del valore dell'immobile forbice: aumento sino allo 0,410%; riduzione fino allo 0,160%;

da euro 3.500.001,00 a euro 5.000.000,00 - valore medio: euro 4.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,140% del valore dell'immobile forbice: aumento sino allo 0,160%; riduzione fino allo 0,120%.))

Tabella B


((NOTAI


Atti mobiliari (inclusi mobili registrati):

da euro 10.000,00 a euro 200.000,00 - valore medio: euro 105.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,62% - forbice: aumento sino all'1,790%; riduzione fino allo 0,350%;

da euro 200.001,00 a euro 700.000,00 - valore medio: euro 450.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,200% - forbice: aumento sino allo 0,350%; riduzione fino allo 0,143%;

da euro 700.001,00 a euro 2.500.000,00 - valore medio: euro 1.600.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,069% - forbice: aumento sino allo 0,143%; riduzione fino allo 0,048%;

da euro 2.500.001,00 a euro 4.500.000,00 - valore medio: euro 3.500.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,038% - forbice: aumento sino allo 0,048%; riduzione fino allo 0,033%.))

Tabella C


((NOTAI


Atti societari:

da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 - valore medio euro 15.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 8,42% - forbice: aumento sino al 16%; riduzione fino al 6,90%;

da euro 25.001,00 a euro 400.000,00 - valore medio: euro 212.500,00 - percentuale riferita al valore medio: 1,40% - forbice: aumento sino al 6,90%; riduzione fino allo 0,86%;

da euro 400.001,00 a euro 1.500.000,00 - valore medio: euro 950.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,47% - forbice: aumento sino allo 0,86%; riduzione fino allo 0,35%;

da euro 1.500.001,00 a euro 5.000.000,00 - valore medio: euro 3.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,18% - forbice: aumento sino allo 0,35%; riduzione fino allo 0,13%.))

Tabella D


((NOTAI


Altri atti:

A) da euro 50,00 a euro 900,00, con aumento fino al doppio, per i seguenti atti:

autentica di firma;

accettazione di eredita';

acquiescenza e rinuncia alla azione di riduzione;

atto di avveramento della condizione;

atto di accettazione di eredita';

atto di accettazione di nomina;

verbale di asseverazione di perizie;

associazione temporanea di Imprese (A.T.I);

atto notorio;

atto di consenso a cancellazione di ipoteca;

atto di consenso a riduzione di ipoteca e liberazione parziale di beni;

atto di convalida;

atto di rettifica;

atto di rettifica ex art. 59-bis, legge notarile;

convenzione matrimoniale diversa da quella di costituzione del fondo patrimoniale;

deliberazione di proroga della durata di societa';

deposito di documento (verbale di deposito) anche non avente contenuto patrimoniale;

atto di dichiarazione di nomina;

impresa familiare (atto dichiarativo);

procura generale, generale alle liti, procura institoria, procura speciale ed altre procure diverse dalle precedenti;

revoca di procura;

pubblicazione (verbale di ) di testamento olografo o segreto;

quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati);

atto di ratifica;

atto di rinuncia all'eredita';

atto di rinuncia alla opposizione ad atto di donazione (art. 563 e.e.);

testamento internazionale;

testamento olografo (deposito o ritiro da parte del testatore);

testamento pubblico - verbale di passaggio agli atti tra vivi;

testamento segreto (ricevimento o ritiro di ).

B) atti procedimentalizzati - da euro 600,00 ad euro 4.000,00:

Costituzione di Enti in genere, Associazione, Consorzio tra imprese ex art. 2602 c.c., quando e' indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;

Convenzione matrimoniale di costituzione del fondo patrimoniale;

Atti di obbligo edilizi, Convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, convenzioni urbanistiche di contenuto analogo ed ogni altra convenzione urbanistica;

Verbale di assemblea e deliberazioni di organi sociali di societa', associazioni, consorzi ed enti in genere;

Modifica di patti di societa' di persone: trasferimento sede (con immobili); modifica denominazione sociale (con immobili), scioglimento (senza assegnazione beni), nomina/revoca amministratori, modifica modalita' di ripartizione utili/perdite;

Contratti di rete senza costituzione di patrimonio comune;

Verbali di inventario.))

Esemplificazione determinazione del compenso CP


Parte di provvedimento in formato grafico

((Tabella A


ASSISTENTI SOCIALI


Area relazionale

Singolo/Persona. Famiglia: interventi

1. Primo colloquio

2. Analisi della domanda e studio del caso

3. Ricerca, analisi e valutazione della documentazione specifica

4.

a) ricerca risorse/o orientamento attivita' specifiche

b) attivazione, conduzione e gestione della rete delle risorse

5. Colloquio di counselling/sostegno/valutazione/restituzione

6. Mediazione familiare e dei conflitti

7. Visita domiciliare

8. Progetto d'intervento: elaborazione, stesura e relativo contratto

9. Consulenze, equipe, collaborazioni, coordinamento, valutazioni con referenti (scolastici, educativi, sanitari, psicologici, psicoterapeutici, legali, altro)

10. Relazione sociale

11. Progetto di inserimento in struttura: elaborazione, stesura, verifiche periodiche e valutazioni conclusive.


Area gruppi e comunita'

Interventi

12. Incontro di lavoro con i committenti

13. Ricerca, raccolta, analisi e valutazione della documentazione e/o risorse

14. Progetto e proposta organizzativa

15. Conduzione riunioni

16. Predisposizione materiale tecnico e stesura verbali o diario

17. Relazione periodica e/o conclusiva

18. Mediazione sociale

19. Gestione di un progetto

20. Conduzione di un gruppo


Area didattico-formativa

Interventi

21. Analisi di fabbisogni formativi/programmazione di corsi di formazione

22. Docenza/formazione

23. Supervisione

24. Tutoring

25. Relazione per conferenza

26. Redazione di articoli, interventi editoriali in forma di rubrica periodica, testi

27. Selezione di candidati a corsi e di personale

28. Organizzazione di attivita' di formazione


Area studio e ricerca

Interventi

29. Programmazione ed organizzazione di uno studio o di una ricerca

30. Raccolta, analisi, elaborazione dati su una tematica con ipotesi di una o piu' ricerche

31. Monitoraggio, conduzione, gestione di uno studio o di una ricerca

32. Relazione in itinere e conclusiva

33. Analisi interpretativa dei dati di una ricerca ed elaborato scritto

34. Elaborazione e stesura testo divulgativo sui risultati di uno studio/ricerca


Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi

35. Ideazione del progetto: analisi della domanda, studio dei bisogni, definizione degli obiettivi, individuazione delle risorse, scelta della metodologia

36. Stesura del processo: analisi della fattibilita' analisi organizzativa, fasi e tempistica

37. Realizzazione del progetto: gestione, monitoraggio e verifica del processo

38. Pianificazione e progettazione delle politiche dei servizi sociali e socio sanitari in ambito di prevenzione

39. Consulenza esperta nei processi di programmazione dei servizi sociali

40. Coordinamento di tavoli tecnici o di gruppi di programmazione dei servizi sociali e sanitari

41. Elaborazione e stesura di accordi di programma e protocolli di intesa

42. Organizzazione e realizzazione di servizi di prevenzione di problemi sociali

43. Organizzazione o riorganizzazione di una unita' operativa di servizio sociale o di servizio socio sanitario

44. Valutazione della qualita' dei servizi: analisi dell'organizzazione e analisi del processo di intervento

45. Direzione di programmi nel campo delle politiche sociali e dei servizi sociali e socio sanitari.))

((Tabella B


ASSISTENTI SOCIALI


Area relazionale

1. Singolo, Persona, Famiglia - casi semplici

Accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse

Valore medio di liquidazione: euro 715,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Singolo, Persona, Famiglia - casi complessi

Accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse; lavoro di equipe, relazione

Valore medio di liquidazione: euro 1.755,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%


Area gruppi e comunita'

1. Casi semplici

Attivazione del gruppo e/o delle reti di comunita', promozione dell'attivita', conduzione degli incontri

Valore medio di liquidazione: euro 1.460,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Casi complessi

Lavoro con gruppo e con comunita', analisi e valutazione della documentazione

Valore medio di liquidazione: euro 2.945,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%


Area didattico formativa

1. Situazioni semplici

Studio, ricerca del bisogno formativo, organizzazione

Valore medio di liquidazione: euro 2.360,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Situazioni complesse

Studio, ricerca del bisogno formativo, organizzazione; docenza, supervisione

Valore medio di liquidazione: euro 4.165,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%


Area studio e ricerca

1. Fase

Progettazione e conduzione del progetto di ricerca di Servizio Sociale, organizzazione

Valore medio di liquidazione: euro 6.615,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Fase

Validazione dei dati, monitoraggio, documentazione

Valore medio di liquidazione: euro 3.205,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%


Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi

1. Progettazione

a. Progetti semplici

Ideazione del progetto, stesura del processo, realizzazione del progetto, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati

Valore medio di liquidazione: euro 2.600,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

b. Progetti complessi

Ideazione del progetto, stesura del processo, realizzazione del progetto, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati

Valore medio di liquidazione: euro 8.800,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Programmazione

a. Casi semplici

Elaborazione di proposta di politiche sociali e di prevenzione nei servizi socio-sanitari, consulenza esperta nella realizzazione dei processi di programmazione

Valore medio di liquidazione: euro 3.500,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

b. Casi complessi

Elaborazione di proposta di politiche sociali e di prevenzione nei servizi socio-sanitari, consulenza esperta nei processi di programmazione

Valore medio di liquidazione: euro 10.000,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

3. Amministrazione e organizzazione di gestione e servizi

a. Casi semplici

Organizzazione, direzione e realizzazione di servizi di prevenzione di problemi sociali, valutazione della qualita' dei servizi, verifica dell'efficienza ed efficacia

Valore medio di liquidazione: euro 4.000,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

b. Casi complessi

Organizzazione e realizzazione di servizi di prevenzione di problemi sociali, valutazione della qualita' dei servizi, gestione e direzione delle risorse e dei servizi, verifica dell'efficienza ed efficacia

Valore medio di liquidazione: euro 10.000,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%))



((Tabella A


ATTUARI


Autorizzazione ad esercitare l'attivita' assicurativa



|====================================|==============================| | Premi medi annui presunti | Parametro di Riferimento | | (scaglioni in euro) | (Importi in euro) | |====================================|==============================| | Fino a 3.000.000,00 | 16.000,00 | |------------------------------------|------------------------------| | 3.000.000,00- | | | 170.000.000,00 | 47.000,00 | |------------------------------------|------------------------------| | Oltre 170.000.000,00 | 92.000,00 | |====================================|==============================|



Rami vita e responsabilita' civile auto natanti



|====================================|==============================| | Ammontare delle riserve tecniche | Parametro di Riferimento | | (scaglioni in euro) | (Importi in euro) | |====================================|==============================| | Fino a 300.000.000,00 | 42.000,00 | |------------------------------------|------------------------------| | 300.000.000,00- | | | 1.000.000.000,00 | 74.000,00 | |------------------------------------|------------------------------| | Oltre 1.000.000.000,00 | 120.000,00 | |====================================|==============================|



Incarichi dalle Societa' di Revisione



|====================================|==============================| | Ammontare delle riserve tecniche | Parametro di Riferimento | | (scaglioni in euro) | (Importi in euro) | |====================================|==============================| | Fino a 25.000.000,00 | 7.000,00 | |------------------------------------|------------------------------| | 25.000.000,00- | | | 150.000.000,00 | 22.000,00 | |------------------------------------|------------------------------| | Oltre 150.000.000,00 | 40.000,00 | |====================================|==============================| ))

((Tabella B


ATTUARI


Altre attivita':

valutazione delle riserve sinistri con metodologie statistico-attuariali;

calcolo del valore del portafoglio e dell'Embedded Value di una Compagnia di Assicurazioni sulla Vita, Danni a qualsiasi fine destinati;

valutazione delle riserve tecniche vita;

valutazioni nell'ambito dell'applicazione della Direttiva Solvency II e successive modifiche ed integrazioni;

valutazioni nell'ambito dell'Enterprise Risk Management (Risk management Aziendale);

assunzione della funzione di Risk Manager;

attivita' relative al responsabile della funzione attuariale ai sensi della normativa Solvency II;

progetto per la costituzione o la trasformazione di imprese assicurative o finanziarie - valutazioni relative ad acquisizioni o riassicurazioni o riscatti di portafoglio o liquidazioni di imprese assicurative o finanziarie - valutazioni attuariali riguardanti aziende di qualsiasi tipo e questioni connesse;

bilanci tecnici dei fondi pensione, dei fondi sanitari, valutazione dei danni alla persona.

Valore medio di liquidazione: euro 30.000,00.))