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233/1991 - Legge Cassa Integrazione

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((2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti)). ((4))

3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'articolo 1176 del codice civile e' tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS promuove l'azione di recupero.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministero dei lavori pubblici su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalita' di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1 dell'articolo 10 [...] della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista e' di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".

Art. 11.

(Norme in materia di trattamento specialedi disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)

1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

"Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre' contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia".

2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro, e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione e conseguente il previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attivita', per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione e' previsto dall'articolo 7, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (4) ((14a))

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro.

4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni e degli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione di cui ai commi 1 e 2 una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale e' determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed e' comprensiva di quella prevista dall'articolo 25, comma 1.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto:

- (con l'art. 6, comma 1) che "Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione e' riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro";

- (con l'art. 6, comma 2) che "Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui [...] al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista e' di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi";

- (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".

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AGGIORNAMENTO (14a)

La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 17, lettera f)) che "In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1 [...] sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita', i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".

Titolo I
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

(Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale)

1. A decorrere dal 1 aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applica anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attivita' dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.

2. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita' produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dell'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

3. Le disposizione in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di duecento dipendenti.

((3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti)).

Art. 13.

(Norme in materia di contratti di solidarieta')

1. L'ammontare del trattamento di intergrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non e' soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

((2. Nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali e' consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 MAGGIO 1994, N. 299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 51)).

Art. 14.

(Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)

1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non puo' superare ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980 n. 427, la presente disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura nonche' limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, per primi sei mesi di fruzione del trattamento medesimo. ((7))

2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, nonche' delle aziende esercenti l'attivita' di escavazione di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 16) che "Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricolo".

Art. 15.

(Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilita')

1. Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio 1981, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.

Art. 16

(Indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di

mobilita' ai sensi dell'articolo 7. (6)

2. Per le finalita' del presente articolo i datori di lavoro di cui

al comma 1 sono tenuti:

((a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle

retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo)); ((23))

b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4.

3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita' di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti

italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al

comma 2, lettera a) e b).

4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria i lavoratori il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in

vigore della presente legge.



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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 423

(in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente

prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'".


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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 20, comma  3)
che la suddetta modifica decorre dal 1° gennaio 2009.

Art. 17.

(Rintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilita')

1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, puo' procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 18

(Norme in materia di contributi associativi)

1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contibuti associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e' esteso ai beneficiari dell'indennita' di mobilita', dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps.

2. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' sostituito dal seguente:

"Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonche' sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalita' stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale".

Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro e' tenuto a dare comunicazione all'INPS dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalita' previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornite ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.

Art. 19.

(Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)

1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una eta' inferiore di non piu' di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianita' contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali e' riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, con decorrenza del mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia. ((4))

2. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'INPS e all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione e' cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza del mese successivo a quello in cui si e' verificata la predetta risoluzione o il ripristino del rapporto originario.

5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio a tempo parziale per un orario inferiore alla meta' di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione e', ove piu' favorevole, quella dei periodi antecedendi la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovando nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 5, comma  9)
che "Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro  mesi  di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'
ridotto a dodici mesi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che  "Le  disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".

Art. 20.

(Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)

1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disocuppazione, ((...)), possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento dai datori di lavoro, che al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale. ((4))

2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disocupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi 36 mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.

3. Il datore di lavoro ha facolta' di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a priprio carico nei limiti del cinquata per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.

4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell'INPS.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che "Le disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  dall'11
maggio 1993".

Art. 21.

(Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura)

1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione.

3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 puo' essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1.

4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 puo' essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da piu' di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge medesima.

((6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004)).

Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversita'.

7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrenza dell'anno 1991.

8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 22.

(Disciplina transitoria)


1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento puo' essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni. (3) (4)

3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' in vigore della presente legge nonche' per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi di commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione, salariale successivi alla data stessa. L'articolo 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque anteriori alla data stessa.

6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiareai sensi delle seguenti leggi articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e succesive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo e' elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilita' i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi del presente comma sono iscritti ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilita' ed hanno diritto all'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 5. In questo caso la somma e' aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.

7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali e' gia' intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilita', con il diritto alla indennita' di mobilita' nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto nell'articolo 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali e' stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione. (5) ((9))

8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione e' stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilita' e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'articolo 7, commi 5 e 6. (4) (5) ((9))

9. Sono abrogati: il terzo comma dell'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427; il primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464; l'articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215.

10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facolta' di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 settembre 1992, n. 393, convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 26 novembre 1992, n. 460, ha disposto (con l'art.  2,  comma
1) che "I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di  cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  per  i
trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge  21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
aprile 1985, n.  143,  e  successive  modificazioni,  nonche'  per  i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6
del richiamato articolo 22, possono  essere  ulteriormente  prorogati
per un periodo non superiore a  sei  mesi,  con  pari  riduzione  del
periodo iniziale di mobilita' per i lavoratori interessati".

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 6) che "L'articolo 22, comma 8, della  legge
23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che  le  disposizioni
ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in
vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento
speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427";
- (con l'art. 6, comma 9) che "I provvedimenti assunti  sulla  base
delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2,  della  legge  23
luglio  1991,  n.  223,  per  i   trattamenti   concessi   ai   sensi
dell'articolo  2  del  decreto-legge  21  febbraio   1985,   n.   23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143,  e
successive modificazioni, nonche' per i trattamenti  di  integrazione
salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22,
possono essere ulteriormente prorogati per un periodo  non  superiore
rispettivamente a dodici e a  sei  mesi,  con  pari  riduzione  della
durata del  trattamento  economico  di  mobilita'  per  i  lavoratori
interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di
mobilita' anche per il periodo  per  il  quale  non  percepiscono  la
relativa indennita'";
- (con l'art. 11,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  del  presente
decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 5, comma 17)
che "Per i lavoratori di cui all'articolo 22,  commi  7  e  8,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di  fruizione  dei  relativi
trattamenti, in scadenza alla data del 30 giugno 1994,  e'  prorogato
di ulteriori quattro mesi, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei
soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione".

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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 01 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, nel modificare l'art. 5, comma 17 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza entro l'anno 1994, e' prorogato fino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione".

Art. 23.

(Reimpiego presso GEPI S.p.A. e INSAR S.p.A.)

1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI S.p.A. e dall'INSAR S.p.A. in base alle vegenti leggi.

2. Per ciascun lavoratore di cui all'articolo 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la GEPI S.p.A. e l'INSAR S.p.A. realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette societa' subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette societa' quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.

3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal comma 2 del presente articolo viene corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere dell'indennita' di mobilita' e sempre che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reiscritto nella lista di mobilita' in applicazione dell'articolo 9, comma 7.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importo sono utilizzati dalla GEPI S.p.A. e dalla INSAR S.p.A. per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupzione, nonche' il rempiego o la modalita' dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.

Art. 24

(Norme in materia di riduzione del personale)


1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicanoper tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. (4)

((1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.))

((2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.))

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale . (4)

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108 e' disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilita' entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".

TITOLO II
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
Capo I
Riforma delle procedure di avviamento

Art. 25.

(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)


1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ed agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita' e agli indici di disoccupazione nel territorio.

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, e' per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. ((26))

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle comma 5. Tale quota e' ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.

11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' deter- minate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'articolo 6, comma 1.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

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AGGIORNAMENTO (26)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 134) che "In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010."

TITOLO II
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
Capo II
Disposizioni diverse

Art. 26.

(Disposizioni diverse)

1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennita' di mobilita' e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.

Art. 27.

(Trattamenti di anzianita' e ristrutturazioni di aziende ad alta capacita' innovativa e competitivita' mondiale)

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione, tecnologica, competitivita' mondiale, capacita' innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facolta' di richiedere entro il 31 dicembre 1991 concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalla disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se due.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unita', il numero massimo dei pensionamenti anticipati.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

4. La facolta' di pensionamento anticipato di anzianita' puo' essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE.

I Lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianita' di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facolta' di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti la cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

5. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita'. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianita', un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione. ((2))

6. La facolta' di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le modalita' indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quella termoelettromeccanico, nonche' per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.

7. La facolta' di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, e' altresi' esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di eta' non inferiore al cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non piu' di trenta anni di anzianita' contributiva. (1)

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 gennaio 1992, n. 22 ha disposto (con l'art.  3,  comma  4)
che "Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della  legge  23  luglio
1991, n. 223, e' differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992".
    
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 ottobre 1992, n. 406, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il contributo a carico delle imprese, previsto dal comma 5 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da corrispondere alla gestione pensionistica competente, e' elevato al 50%".

Art. 28.

(Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)

1. La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, e' elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento stroardinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione della riserva.

2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui e' situato l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 29.

(Trattamenti di anzianita' nel settore siderurgico pubblico)

1. La facolta' di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, e' esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico ivi comprese le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con le modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di frafite artificiale per l'ndustria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di eta' non inferiore a quella di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianita' contributiva, nei limiti di novemila unita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 gennaio 1992, n. 22 ha disposto (con l'art.  3,  comma  4)
che "Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della  legge  23  luglio
1991, n. 223, e' differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992".

Art. 30.

(Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 legge 28 febbraio 1987, n. 56 e' sostituito dal seguente:

"2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato".

2. L'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Cancellazione dalle liste). - 1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritti all'indennita' di disoccupazione e la cancellazione dalle liste".

Art. 31.

(Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal primo gennaio 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 luglio 1991

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

MARINI, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI


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