Il bonus affitti è un credito d'imposta introdotto dal dl rilancio riguardante i canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo

Bonus affitti coronavirus: normativa

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Il bonus affitti coronavirus è una delle misure con le quali si è tentato di fornire una risposta particolarmente incisiva e quanto più possibile immediata alle molte difficoltà che hanno dovuto affrontare famiglie, lavoratori e imprese a causa dell'emergenza da Covid-19.

Del resto, quella relativa ai canoni di locazione si è mostrata sin da subito come una delle problematiche più complesse da gestire: nonostante le chiusure disposte dal Governo, infatti, molti commercianti (e non solo) hanno dovuto comunque continuare a pagare gli affitti dei locali pur non potendo svolgere la propria attività.

Più precisamente, i crediti d'imposta di natura agevolativa per i conduttori, introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono i seguenti:

  • un credito d'imposta per canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, di cui all'articolo 65 del D.L. 18/2020;
  • un credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del D.L. 34/2020.

Successivamente, con il cd. decreto agosto, il cd. decreto ristori e il cd. decreto ristori bis la platea di beneficiari è stata estesa e al bonus hanno avuto accesso un maggior numero di contribuenti.

Si tratta, in ogni caso, di normative che si sono sovrapposte e che dettano regole parzialmente differenti per i diversi periodi in cui trovano applicazione.

A chi spetta il bonus affitti 2020

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Il bonus affitti 2020 spetta a tutti coloro che esercitano un'attività d'impresa, un'arte o una professione alla quale è attribuito uno dei codici Ateco di volta in volta aggiornati dalla disciplina emergenziale.

Il presupposto, ovviamente, è il pagamento dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento della predetta attività.

Il credito di imposta spetta anche alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Chiarimenti Agenzia delle entrate

Nell'elenco dei beneficiari, come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare n. 14/E), rientrano anche:

  • imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), 5 del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR;
  • persone fisiche e associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR;
  • soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190/2014;
  • imprenditori e imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

Leggi anche: Bonus affitti per i professionisti

A quanto ammonta il bonus

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Lo sgravio fiscale è pari al 60% del canone versato per le locazioni di immobili a uso non abitativo. Per l'affitto d'azienda che comprende un immobile non abitativo con previsione di un canone unitario, il credito ammonta, secondo le più recenti previsioni, al 50%.

Diminuzione del fatturato

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Condizione per fruire del credito d'imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un'attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Pertanto, il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese.

Il decreto Ristori, nel prevede l'estensione del bonus anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (per le partite IVA colpite dalle nuove restrizioni previste dal dpcm 24 ottobre 2020), ha eliminato il requisito di massimo 5 milioni di euro di fatturato, previsto nella prima versione del credito d'imposta.

Utilizzo del credito

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Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Lo stesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, il soggetto avente diritto al credito d'imposta può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Ancora, è ammessa anche la cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La cessione è possibile sino al 31 dicembre 2021.

Leggi anche: Via al bonus affitti

Bonus affitti 2021

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La legge di bilancio 2021 ha prorogato il godimento del bonus affitti fino al 30 aprile 2021, limitando tuttavia la platea dei beneficiari rispetto a quanto previsto per il 2020.

In particolare, con una modifica al decreto rilancio, la legge di bilancio 2021 ha riconosciuto la proroga del bonus affitti alle imprese del settore del turismo, affiancando alle stesse le agenzie di viaggio e i tour operator (ed esonerandole, contemporaneamente, dal pagamento della prima rata IMU 2021).

In cosa consiste il bonus affitti 2021

Il bonus affitti, quindi, continua a poter essere goduto, ma solo nell'ambito delle misure specifiche pensate per sostenere il settore del turismo, che indubbiamente è uno tra i più penalizzati dalla pandemia da Covid-19.

Operativamente, si tratta di un bonus pari, anche in questo caso, al 60% dei canoni d'affitto dovuti per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, purché gli stessi siano pagati entro il 31 dicembre 2021.

Il suo riconoscimento è previsto indipendentemente dal volume d'affari e compensi relativo al periodo d'imposta precedente a quello di fruizione.


Foto: 123rf.com
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