Interruzione del possesso
Come si accennava, nel possesso ad usucapionem si deve riscontrare, tra le altre, anche la caratteristica della continuità, intendendosi che lo stesso dovrà essere esercitato con regolarità e non soltanto in modo occasionale. E’ utile richiamare, a questo punto, l’art. 1142 del codice civile, in base al quale si presume che il possessore attuale, che tale sia stato anche in un momento anteriore, abbia posseduto anche in epoca intermedia. Tanto premesso, bisogna analizzare, ora, quali sono le cause che possono interrompere la continuità del possesso utile ai fini dell’usucapione. Autorevole dottrina, al proposito, distingue tra interruzione “naturale” e interruzione “civile”; ricorre la prima allorché il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno per fatto di un terzo (ad es. in conseguenza di uno spoglio del bene). Si tratta, invece, di interruzione civile ogni qual volta contro il possessore è stata esercitata una domanda giudiziale ( ad es. una delle azioni petitorie, ossia quelle a difesa della proprietà) tesa a contestare la legittimità del potere esercitato sulla cosa. Per l’interruzione del possesso ad usucapionem, l’articolo 1165 c.c. richiama le norme sull’interruzione della prescrizione, in quanto compatibili con l’usucapione. E’ proprio in virtù di tale rinvio, ad esempio, che l’usucapione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui inizia il giudizio, ai sensi dell’art. 2943 c.c. (ma non anche dalla diffida stragiudiziale del proprietario) e dal riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore (cfr. art. 2944 c.c.).
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