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Azioni petitorie

Le azioni petitorie (artt. 948-951 c.c.) sono esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti ad incidere sul diritto di proprietà

Cosa sono le azioni petitorie

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Il nostro ordinamento giuridico, oltre ad aver previsto la possibilità che il proprietario, al ricorrere dei presupposti specifici, possa esperire le azioni possessorie, al fine di ottenere una tutela tanto sommaria quanto celere, ha individuato anche una serie di strumenti dedicati esclusivamente alla salvaguardia del diritto di proprietà.

A tal proposito, gli articoli 948-951 del codice civile disciplinano le azioni c.d. "petitorie", esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti a contestare la titolarità del diritto di proprietà ovvero ad incidere sul suo contenuto.

Dette anche "actiones in rem", le azioni a tutela della proprietà sono: l'azione di rivendicazione, l'azione negatoria, l'azione di regolamento di confini e l'azione di apposizione di termini. 

Azione di rivendicazione

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Ex art. 948 c.c. "il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa".

L'azione di rivendicazione è certamente il più importante dei mezzi processuali elencati, dato che ha lo scopo di far restituire al proprietario il bene che gli è stato sottratto, ivi compresi i frutti e gli accessori.

A differenza di quanto visto in tema di azioni possessorie, l'onere della prova ricade sul proprietario: l'attore è, dunque, tenuto a dimostrare il suo titolo di proprietà, unico che dà titolo all'azione di cui trattasi, ed è questa una delle prove che può risultare più difficili da fornire in giudizio, specie quando la res è giunta all'attuale proprietario a seguito di una serie di trasferimenti, tanto che si parla di c.d. "probatio diabolica". Tale onere, secondo la giurisprudenza, "può essere assolto con la dimostrazione dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento in suo favore dell'usucapione" (Cass. n. 27296/2013). 

Legittimazione attiva e passiva

Legittimato attivo all'azione di rivendica è sia colui il quale afferma di essere proprietario del bene, sia il nudo proprietario che il comproprietario. A tal proposito, è stata ammessa la legittimazione del singolo condomino, senza necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini  (Cass. n. 25454/2013); del mandatario con procura (Cass. n. 5799/1983); mentre è stata esclusa quella del venditore al fine di ottenere la restituzione del bene alienato detenuto da terzi (Cass. n. 4421/1994).

Legittimato passivo all'azione di rivendicazione è chiunque abbia il possesso o la detenzione della cosa ovvero chi, prima della proposizione della domanda giudiziale, abbia consapevolmente ceduto il bene a terzi (Cass. n. 1613/1987).

In quest'ultima evenienza, il soggetto che ha sottratto la cosa al proprietario sarà tenuto a recuperala e restituirla allo stesso ovvero a corrispondergli l'equivalente in denaro qualora il bene non possa essere reperito, oltre a risarcigli il danno (art. 948, 2° comma, c.c.). Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa (art. 948, 3° comma, c.c.).

Nonostante il principale fine dell'azione rivendicatoria (conosciuta fin dai tempi dei Romani con il termine di "actio rivendicatoria") sia quello di far recuperare al proprietario la res, costui può anche chiedere che sia accertato e dichiarato formalmente in giudizio il suo titolo, prevenendo, in tal modo, la necessità di ulteriori pronunce sul punto. 

Imprescrittibilità

L'azione di rivendicazione, quale diretta conseguenza della perpetuità del diritto di proprietà, è imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. 

Azione negatoria

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Secondo il disposto dell'art. 949 c.c. "il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno".

L'actio negatoria può essere, quindi, promossa dal proprietario che abbia timore di subire un pregiudizio da terzi che vantino sulla medesima cosa diritti reali minori (ad esempio diritto di usufrutto o servitù); da ciò deriva che unico legittimato passivo è chi si dichiari titolare di un diritto reale di godimento e, in conseguenza di tale affermazione, costituisca per il proprietario un concreto pericolo di molestia (Cass. n. 17789/2009).

Finalità

Finalità dell'azione negatoria non è infatti l'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma la cessazione dell'attività turbativa lesiva, per cui incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere tali attività (Cass. n. 1409/2007); giacchè, infatti, nell'azione negatoria la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva, ove la stessa sia contestata, è sufficiente per l'attore dimostrare, con ogni mezzo e in via presuntiva, l'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene (Cass. n. 8120/2014; n. 4120/2001; n. 2828/1999).

Legittimazione

Condizione necessaria per l'esperibilità dell'azione è l'interesse ad agire del proprietario, ravvisabile laddove venga posta in essere da terzi un'attività implicante in concreto un pregiudizio (Cass. n. 12607/2002); ovvero quando pur non denunciando l'esercizio di atti materialmente lesivi alla proprietà, a fronte di pretese reali affermate da terzi sulla stessa, il titolare del diritto intenda accertare l'infondatezza di tali pretese (Cass. n. 5569/2010).

Imprescrittibilità

L'actio negatoria è imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione.  

Azioni di regolamento di confini e apposizione di termini

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L'azione di regolamento di confini e quella di apposizione di termini, infine, pur avendo numerose analogie, tra cui quella di aver ad oggetto esclusivamente la proprietà fondiaria, sono esperibili al ricorrere di presupposti differenti.

Regolamento di confini

La prima, infatti, avente natura reale e funzione d'accertamento dichiarativa, è volta ad ottenere dall'autorità giudiziaria la precisa determinazione della linea di confine che separi due fondi attigui.

La legittimazione attiva spetta ad entrambi i titolari dei fondi (Cass. n. 8003/1991): come previsto infatti dall'art. 950 c.c., ciascuno dei proprietari può agire con l'azione di regolamento dei confini quando il confine tra i due fondi è incerto.

La legittimazione passiva compete al possessore del fondo limitrofo.

Nell'azione di regolamento dei confini è ammesso ogni mezzo di prova e in mancanza di altri elementi, nel caso in cui anche a seguito della opportuna consulenza tecnica permanga l'incertezza, avranno efficacia probatoria i certificati catastali.

Data la natura reale e petitoria, anche tale azione è imprescrittibile, a meno che non venga eccepita l'usucapione (Cass. n. 5134/2008).

Apposizione di termini

A fondamento dell'azione di apposizione di termini, ex art. 951 c.c., invece, non vi è un dubbio circa l'esatta delimitazione del confine, dato che l'unico scopo di tale strumento è quello di ripristinare i termini mancanti o divenuti irriconoscibili, ripartendo equamente la spesa tra i proprietari finitimi.

La natura giuridica dell'azione è personale, presupponendo appunto che il confine sia già certo e delimitato ab initio (ovvero per intervenuta sentenza di regolamento di confini) e volendo evitare possibili sconfinamenti o usurpazioni si chiede al giudice la mera riapposizione dei segni di demarcazione, prescindendo da ogni incertezza in merito (Cass. n. 2461/1990).

La legittimazione spetta a ciascuno dei proprietari dei fondi confinanti, mentre legittimato passivo è il possessore del fondo limitrofo.

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