Che cos'è la disoccupazione involontaria, le politiche attive e le indennità previste come la NASpI, la Dis-coll e l'ASDI per il sostegno al reddito

di Annamaria Villafrate - La disoccupazione involontaria è la condizione in cui si trova il lavoratore che perde l'impiego per le cause previste dalla legge. Per superare questa condizione la legge affianca alle politiche attive di ricerca del lavoro e di riqualificazione professionale, alcune misure economiche come la NASpI, la Dis-coll e la ASDI.


Cos'è la disoccupazione involontaria

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L'art. 1 lettera c) del dlgs. n. 181/2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro", che definiva lo stato di disoccupazione involontaria è stato abrogato dal dlgs. n. 150/2015 che, all'art. 19, lo ridefinisce nei seguenti termini: "Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego". Lo stato di disoccupazione é sospeso nel momento in cui il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

Disoccupazione involontaria e politiche attive

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Nel momento in cui un soggetto si trova nello stato di disoccupazione descritto dall'art. 19 del dlgs. 150/2015 può registrarsi al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro dal momento in cui gli viene comunicato il licenziamento, anche se pende il periodo di preavviso di licenziamento, perché a rischio di disoccupazione.

In base alle informazioni fornite al sistema delle politiche del lavoro, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono "profilati" per valutare in che misura risultano occupabili, in base a una procedura di elaborazione dati eseguita nel rispetto degli standard internazionali. Ogni 90 giorni la profilazione viene aggiornata automaticamente, tenendo conto della durata dello stato di disoccupazione e delle informazioni raccolte.

Disoccupazione involontaria: la NASpI

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Chi si trova in uno stato di disoccupazione involontaria ha inoltre diritto alla NASpI, una rendita mensile di durata variabile a cui si devono accompagnare iniziative di ricollocazione lavorativa.

L'indennità spetta a tutti quei lavoratori che ha perso il lavoro per i seguenti motivi:

  • licenziamento: disciplinare, per giusta causa o giustificato motivo (compreso quello per giustificato motivo oggettivo economico dopo operazioni di ristrutturazione aziendale in casi particolari). L'indennità spetta anche al dipendente che, assunto con contratto a tutele crescenti, in caso di licenziamento accetti l'offerta di conciliazione prevista dall'art. 6 del dlgs. 23/2015;
  • intervenuta risoluzione consensuale del contratto, che secondo la circolare INPS n. 369/2018 comprende anche le ipotesi in cui il dipendente rifiuti di trasferirsi a un'altra sede aziendale che disti a più di 50 Km e che sia raggiungibile in 80 minuti dalla propria residenza o in più tempo, se deve ricorrere ai mezzi pubblici;
  • dimissioni per giusta causa che, in base alla circolare INPS 94/2015 si verificano in caso di, mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali sul posto di lavoro, mobbing, demansionamento, trasferimento d'azienda o della sede in assenza di "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" richieste dall'art. 2103 c.c. e comportamento ingiurioso del superiore. L'indennità spetta anche in caso di dimissioni di padri e madri durante il periodo in cui al datore è vietato procedere al licenziamento o da 300 giorni prima del parto fino al compimento di 1 anno del figlio;
  • scadenza del contratto a tempo determinato.

NASpI: come fare domanda

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L'art. 2 del dlgs. 181/2000 prevedeva che la condizione di disoccupazione dovesse essere provata dal lavoratore tramite la presentazione di una dichiarazione attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta e la disponibilità immediata allo svolgimento di una nuova.

Come visto però l'art. 19 del dlgs. 150/2015 ha mutato il concetto di stato di disoccupazione prevedendo che i soggetti privi d'impiego sono considerati disoccupati se "dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego."

Ora la domanda per la NASpI (da presentare in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro) equivale alla "Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)." Essa viene comunicata dall'INPS all'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) e in questo modo il disoccupato, inserito nel sistema delle politiche attive, entro i successivi 15 è tenuto a prendere contatti con il centro per l'impiego territorialmente competente per stipulare "il patto di servizio personalizzato". La NASpI infatti non è riconosciuta a quei soggetti che non si attivano nella ricerca di un nuovo impiego o non partecipano a progetti di riqualificazione professionale. La legge prevede addirittura che il disoccupato che non rispetta il patto personalizzato va incontro alla decurtazione parziale o totale dell'indennità, fino alla perdita totale della stessa. Nel caso in cui poi, dopo un periodo di lavoro, il soggetto torni ad essere un "disoccupato involontario" per ottenere una nuova NASpI è necessario il decorso dell"anno mobile" dalla data in cui ha inizio la prima prestazione.

NASpI come incentivo all'imprenditorialità

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Il disoccupato che ha diritto all'indennità di disoccupazione può anche decidere di chiederne la liquidazione in un'unica soluzione, per utilizzarla come incentivo

  • per avviare un'impresa individuale;
  • intraprendere un'attività di lavoro autonomo,
  • acquistare una quota di capitale di una cooperativa mutualistica che preveda la prestazione lavorativa del socio.

La Dis-coll

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La circolare n. 115/2017 riporta la regolamentazione della Dis-coll, indennità istituita dall'art. 15, dlgs. n. 22/2015 e prevista in favore dei collaboratori coordinati e continuativi (a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) iscritti alla gestione separata INPS, non pensionati, disoccupati dal primo luglio 2017 e privi di partita Iva.

L'Assegno sociale di disoccupazione (Asdi)

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L'Assegno Sociale di Disoccupazione è l'indennità economica pensata per consentire la ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Prevista dall'art. 16 dlgs. n. 22/2015 rappresenta una misura di sostegno al reddito per i beneficiari della NASpI in stato di bisogno. La misura è compatibile con altri trattamenti pensionistici o assistenziali e decorre dal primo giorno successivo al termine in cui si è beneficiato della NASpI. La misura viene ridotta se il disoccupato trova lavoro o apre un'attività autonoma o d'impresa e decade definitivamente se, ad esempio, trova lavoro o supera certi limiti di reddito.


Foto: 123rf.com
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