
- Chi ha diritto alla Dis-coll
- Condizioni
- Dis-coll: quando e come fare domanda
- Dis-coll: dopo quanto arriva
- Come funziona
- Dis-coll: calcolo
- Sospensione e cessazione
Chi ha diritto alla Dis-coll
Hanno diritto alla Dis-coll i collaboratori coordinati e continuativi, che sono in disoccupazione volontaria e risultano iscritti alla gestione separata Inps.
I collaboratori coordinati e continuativi, si ricorda, sono dei lavoratori che, pur in assenza di un contratto di assunzione, sono soggetti alle direttive dell'azienda a cui solo legati. Si tratta in sostanza di una categoria di lavoratori a metà strada tra il dipendente e l'autonomo.
Dal primo luglio del 2017, in virtù dell'art. 7 della legge n. 81/2017, che ha aggiunto all'art. 15 del dlgs n. 22/2015, alcuni commi, la Dis-coll è stata estesa anche ai dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio e agli assegnisti relativamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da questa data.
Requisiti
I requisiti indispensabili affinché i predetti soggetti possano beneficiare della Dis-coll sono sanciti dal comma 2 dell'art. 15 del d.lgs n. 22/2015, che così recita:
"La Dis-coll e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione."
Chi ne è escluso?
Dalla Dis-coll sono esclusi i collaboratori coordinati e continuativi che percepiscono una pensione, i titolari di partita Iva, coloro che ricoprono il ruolo di sindaco, amministratore e revisore di società e infine le associazioni e gli enti in possesso o privi di personalità giuridica.
Condizioni
Come previsto dal comma 10 dell'art. 15 del d.lgs n. 22/2015, l'erogazione della Dis-coll e' condizionata:
- dalla permanenza dello stato di disoccupazione;
- e dalla "regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti".
Dis-coll: quando e come fare domanda
L'istanza per ottenere la Dis-coll deve essere presentata telematicamente attraverso il sito dell'Inps, nel termine di 68 giorni dalla data in cui viene a cessare il contratto di collaborazione/assegno/dottorato.
Se non si è pratici dei servizi online dell'Inps è comunque possibile chiamare il Contact center (al numero 803164 gratuito da rete fissa o lo 06164164 (da rete mobile). In alternativa ci si può rivolgere a un ente di patronato o a un intermediario Inps.
Dis-coll: dopo quanto arriva
La decorrenza della Dis-coll varia in base al momento in cui viene presentata la domanda:
- se essa è presentata entro otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, dall'ottavo giorno decorre la Dis-coll, mentre se viene avanzata dopo otto giorni dalla cessazione del rapporto, allora la Dis-coll decorre dal giorno successivo;
- se invece la domanda è presentata durante la maternità o la degenza ospedaliera indennizzati la Dis-coll decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione di detto periodo, mentre se viene presentata dopo che la maternità o la degenza sono cessati, ma sempre nei termini di legge, la Dis-coll decorre dal giorno successivo.
Come funziona
La Dis-coll viene riconosciuta mensilmente per un numero di mensilità pari alla metà di quelle contributive, da calcolare a partire dal primo gennaio dell'anno precedente a quello in cui il rapporto di lavoro è cessato e la cessazione stessa, nel limite massimo di sei mesi. Dei mesi in cui il lavoratore percepisce la Disc-coll non si tiene conto ai fini pensionistici, poiché la Dis-coll non dà diritto a contributi figurativi.
Dis-coll: calcolo
L'ammontare della Dis-coll corrisponde al 75% del reddito medio mensile, determinato ai fini previdenziali, se esso è inferiore a 1.221,44 euro dal 2019, rivalutato annualmente in base agli indici Istat. Invece, se il reddito medio mensile è superiore a 1.221,44 euro l'importo della Dis-coll è pari al 75% di 1.221,44 euro maggiorato del 25% da calcolarsi sulla differenza tra reddito medio mensile e 1.195,00 euro. In ogni caso, l'importo mensile non può superare 1.328,76 euro da rivalutarsi annualmente, precisando che dal quarto mese la Dis-coll si riduce del 3% al mese.
Come viene corrisposta
Le pubbliche amministrazioni non possono, in virtù della legislazione vigente, effettuare pagamenti in contati per cifre superiori ai 1000.00 euro, per questo la Dis-coll deve essere corrisposta con mezzi di pagamento tracciabili, ovvero:
- bonifico presso lo sportello domiciliato dell'ufficio postale sito nel luogo di residenza o domicilio dell'avente diritto;
- accredito su conto corrente postale o bancario;
- versamento su libretto postale.
Sospensione e cessazione
Nel momento in cui all'Inps giunge la comunicazione di assunzione del soggetto beneficiario della Dis-coll, la prestazione viene sospesa d'ufficio.
Il diritto alla Dis-coll invece viene meno nel momento in cui:
- cessa lo stato di disoccupazione in virtù di un contratto di assunzione;
- il beneficiario avvia un'attività autonoma, anche in forma di impresa, senza dare comunicazione all'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa esisteva già nel momento in cui è presentata la domanda, non ha comunicato il reddito presunto ricavabile dalla stessa;
- al percettore viene riconosciuto il diritto all'assegno d'invalidità ordinario, a meno che costui non preferisca la Dis-coll;
- il lavoratore non partecipa regolarmente al percorso di riqualificazione professionale previsto dai servizi competenti.