I contributi figurativi sono quelli che vengono accreditati a prescindere dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del dipendente, al fine di evitare una penalizzazione della copertura assicurativa e della pensione

Cosa sono i contributi figurativi

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I contributi figurativi sono, in sostanza, contributi che vengono accreditati sul conto dei lavoratori, senza alcun onere né per il lavoratore né per il datore di lavoro e, quindi, senza che gli stessi siano stati effettivamente pagati.

Questo perché i lavoratori, in alcune fasi della propria carriera, possono andare incontro a periodi durante i quali non svolgono la normale attività lavorativa o la svolgono in maniera ridotta.

Si pensi alle ipotesi di malattia, maternità, cassa integrazione e così via.

Durante tali periodi, il datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi previdenziali e tale circostanza rischia di penalizzare la copertura assicurativa e il diritto alla pensione del dipendente.

È proprio per evitare tale rischio che il nostro ordinamento, in alcune ipotesi ritenute meritevoli di tutela, prevede l'istituto dei contributi figurativi.

Quando è possibile accreditare i contributi figurativi

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Trattandosi di un istituto eccezionale, i contributi figurativi possono essere accreditati solo in ipotesi tassativamente previste dalla legge. In alcuni casi l'accredito avviene d'ufficio, in altri a domanda della parte interessata.

Nei casi di accredito d'ufficio l'onere è a carico dell'I.N.P.S che provvede ad erogare l'importo in base ai dati di cui è in possesso o in base alla segnalazione dell'azienda che annualmente effettua una denuncia delle retribuzioni.

Occorre inoltre precisare che per quanto riguarda i contributi figurativi accreditabili su richiesta del dipendente, gli stessi possono essere rinunciati, contrariamene a quanto previsto per quelli che vengono erogati d'ufficio.

Contributi figurativi accreditati d'ufficio

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In particolare, l'accredito d'ufficio dei contributi figurativi avviene in ipotesi di:

  • cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • contratto di solidarietà;
  • lavori socialmente utili;
  • mobilità;
  • assistenza antitubercolare a carico dell'I.N.P.S;
  • indennità di disoccupazione;
  • indennità in ambito ASPI e NASPI.

Contributi figurativi accreditabili a domanda

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È invece necessaria una specifica domanda dell'interessato in ipotesi di:

  • servizio militare;
  • malattia e infortunio;
  • assenza per donazione sangue;
  • congedo di maternità durante il rapporto di lavoro;
  • maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo di maternità;
  • congedo parentale;
  • riposi giornalieri (cd. allattamento);
  • assenze per malattia del bambino;
  • congedo per gravi motivi familiari;
  • permessi ex legge 104;
  • congedo straordinario per handicap grave;
  • aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l'assunzione di cariche sindacali.

Casi particolari

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Da segnalare alcune peculiarità ed eccezioni. I periodi accreditati per i lavori socialmente utili non sono utili per la misura della pensione.

I periodi in cui il lavoratore percepisce pensioni d'invalidità e inabilità, se lo stesso recupera la capacità lavorativa, sono utili per il diritto alla pensione, ma non per servono a definire la misura del trattamento.

Alcuni periodi di contributi figurativi poi hanno un valore limitato in relazione ad alcune tipologie di pensione anticipata o di anzianità. Per quanto riguarda ad esempio Opzione donna 2022, non sono conteggiati i contributi figurativi per malattia, maternità e disoccupazione indennizzata. Essi non sono validi ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contributi richiesti per uscire con Opzione donna, perché si tratta di una pensione anticipata, vengono considerati solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico finale.

Contributi figurativi: limiti

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Quando si verificano i predetti eventi, i contributi figurativi possono essere sempre accreditati, non esistendo dei limiti massimi di carattere generale per l'accredito.

Tuttavia, i lavoratori che al 31 dicembre 1992 non vantano alcuna contribuzione possono avere al massimo cinque anni di contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

Altri limiti possono essere poi previsti per specifici eventi.

Valeria Zeppilli

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