Il sottobalcone o cielino è la parte sottostante del balcone, quindi la parte sottostante il piano calpestabile non visibile dal proprietario dell'appartamento

Sottobalcone o cielino: cos'è

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Il sottobalcone, detto anche cielino, è la parte sottostante di un balcone, ovvero quella che si trova al di sotto della superficie calpestabile e che ne costituisce, pertanto, la parte non visibile dal proprietario dell'appartamento.

Proprietà del sottobalcone

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A tal proposito, l'art. 1117 del codice civile che disciplina le parti comuni dell'edificio condominiale non fa nessun riferimento esplicito al sottobalcone.
Secondo i giudici di piazza Cavour (cfr., tra le altre, Cass. ordinanza n. 7042/2020), invece, il balcone aggettante (ovvero quello che costituisce un prolungamento esterno dell'abitazione e che consente, quindi, l'affaccio) e, pertanto, anche la parte sottostante, appartengono in via esclusiva al proprietario dell'unità immobiliare costituendo un prolungamento della stessa.
Pertanto, anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, non può riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante.

In altre parole, per la soletta sporgente dalla facciata non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti.

Manutenzione del cielino

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In relazione alla manutenzione del sottobalcone (cielino), bisogna operare una distinzione tra la regola generale e le sue eccezioni.
Difatti, la circostanza secondo la quale la parte inferiore del sottobalcone sia di proprietà del titolare dell'appartamento, comporta come le spese di manutenzione e riparazione spettino al proprietario medesimo (ad esempio quando bisogna intervenire sulla struttura portante del balcone).
Ma, come spesso capita, vi è l'eccezione che conferma la regola.

Chi paga le spese per il sottobalcone

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Invero, quando il sottobalcone e i frontalini si inseriscono nel prospetto dell'edificio avendo una chiara funzione decorativa e artistica, contribuendo a rendere il condominio esteticamente gradevole, dovranno essere considerati parti comuni a tutti i condomini e, di conseguenza, i costi necessari alla loro manutenzione dovranno essere suddivisi tra tutti i partecipanti alla comunione secondo le tabelle millesimali.
Detto in altri termini, i lavori inerenti all'estetica e all'aspetto meramente decorativo del fabbricato gravano su tutto il condominio.

Risarcimento danni

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Altro discorso va fatto nel caso in cui dal sottobalcone ammalorato si stacchino pezzi di intonaco e/o calcinacci creando danni a terzi; in altre parole ci si chiede chi debba pagare il risarcimento dei danni provocati dalla cattiva manutenzione del sottobalcone.
Il quesito è di facile soluzione.

Difatti, avendo la giurisprudenza più volte affermato come l'aggetto costituito da un balcone appartenga esclusivamente al proprietario dell'unità immobiliare corrispondente, sarà quest'ultimo l'esclusivo responsabile dei danni provocati a terzi, nel caso in cui, per esempio, il distacco di intonaco sarà dovuto alla cattiva manutenzione del pavimento e dell'impermeabilizzazione del piano di calpestio del balcone.
In tal caso, non essendo un intervento volto a migliorare l'aspetto estetico e decorativo dell'edificio condominiale bensì alla messa in sicurezza del balcone aggettante, la relativa spesa e l'eventuale risarcimento dei danni causati a terzi non potrà essere ripartito tra tutti i condomini ma sarà a carico del solo proprietario dell'unità immobiliare corrispondente.

avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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Foto: 123rf.com
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