- Rito del lavoro: appellabilità delle sentenze
- Giudice competente per l'appello di lavoro
- Il ricorso in appello
- Riserva di appello rito del lavoro
- I termini per l'appello
- Costituzione dell'appellato nel rito del lavoro
- Come si svolge l'appello di lavoro
Rito del lavoro: appellabilità delle sentenze
Nel rito del lavoro è possibile appellare tutte le pronunce del tribunale che la parte ritenga essere ingiuste e bisognose di riforma, con una sola eccezione, sancita dall'articolo 440 del codice di procedura penale: non è possibile appellare le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a 25,82 euro.
Vale comunque il principio in forza del quale l'impugnazione è dichiarata inammissibile se non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
Giudice competente per l'appello di lavoro
Il giudice che deve essere chiamato a decidere dell'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie di lavoro è la corte d'appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
Il ricorso in appello
L'appello va proposto con ricorso e deve essere motivato.
Nella motivazione vanno necessariamente indicate:
- le parti del provvedimento che si intende appellare;
- le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Se tali indicazioni mancano, l'appello è inammissibile.
Riserva di appello rito del lavoro
In ogni caso, se l'esecuzione è iniziata prima della notificazione della sentenza di primo grado, è comunque possibile proporre appello con riserva dei motivi, che andranno presentati nei termini ordinariamente previsti per il deposito del ricorso in appello.
I termini per l'appello
In particolare, il ricorso va depositato entro:
- 30 giorni dalla notificazione della sentenza;
- 40 giorni se si è dovuto effettuare la notificazione all'estero.
A questo punto, entro cinque giorni il presidente della corte d'appello, con decreto, nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione, che deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di deposito del ricorso.
Il ricorso va notificato all'appellato unitamente al decreto entro dieci giorni dal deposito di quest'ultimo, tenendo conto anche del fatto che tra la data di notifica all'appellato e la data dell'udienza di discussione devono trascorrere almeno venticinque giorni.
Se la notifica deve effettuarsi all'estero, l'udienza deve svolgersi entro ottanta giorni dalla data di deposito del ricorso e non prima che siano trascorsi sessanta giorni da quando il ricorso e il decreto sono stati notificati all'appellato.
Costituzione dell'appellato nel rito del lavoro
L'appellato ha tempo sino a dieci giorni prima dell'udienza per costituirsi in appello, depositando il fascicolo e una propria memoria nella quale esporre in maniera dettagliata tutte le proprie difese.
Egli può anche proporre appello incidentale e, se lo fa, nella stessa memoria deve specificare anche i motivi su cui si fonda la propria impugnazione.
Più nel dettaglio, l'articolo 436 del codice di procedura civile stabilisce che "L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata".
Come si svolge l'appello di lavoro
L'udienza di discussione in appello, nel rito del lavoro, si snoda attraverso le seguenti fasi:
- il giudice incaricato fa la relazione orale della causa;
- vengono sentiti i difensori delle parti;
- viene fissata l'eventuale udienza nella quale devono essere assunte le prove o viene pronunciata sentenza dal collegio.
La sentenza è letta nella stessa udienza di discussione o all'esito di quella eventualmente fissata per l'assunzione delle prove. La stessa va poi depositata in cancelleria entro quindici giorni.
Nuove prove
Va infine precisato che in appello non sono ammesse nuove domande né nuove eccezioni e non è possibile proporre nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio.
Con riferimento alle prove viene comunque fatta salva l'ipotesi in cui il giudice le ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa e le parti hanno sempre la possibilità di deferire il giuramento decisorio, potendo provvedervi in qualsiasi momento della causa.
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