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Il demansionamento

Il demansionamento consiste nell'assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle per cui è stato assunto o addirittura la sottrazione di mansioni precedentemente esercitate. Oggi il demansionamento rappresenta, seppur con limiti, un'espressione dello ius variandi 
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Demansionamento: lo ius variandi nel codice civile

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L'articolo 2103 del codice civile disciplina l'esercizio del cosiddetto ius variandi, ossia il potere di variare le mansioni rispetto a quelle assegnate in fase di assunzione. 
La norma prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione e sancisce la nullità        di ogni patto contrario.
Pertanto, lo ius variandi si configura sia in senso orizzontale con l'attribuzione di mansioni equivalenti, sia in senso verticale con il conferimento di mansioni di carattere superiore. Per contro, è esclusa, pena la nullità        dell'atto, la possibilità        del demansionamento del lavoratore e tale sbarramento opera tanto nell'ipotesi in cui il demansionamento operi per atto unilaterale da parte del datore di lavoro quanto nel caso di un accordo in tal senso tra le parti. 

La normativa: l'articolo 2103 c.c.

In un'ottica di contemperamento tra l'esigenza della conservazione del posto di lavoro e il diritto del lavoratore a non essere adibito a mansioni inferiori, alcune leggi speciali prevedono la possibilità       per il datore di lavoro di adibire il dipendente allo svolgimento di mansioni inferiori
Più precisamente, il regime delineato dall'articolo 2103 c.c. viene derogato - ma con conservazione della retribuzione più favorevole- nel caso del lavoratore divenuto inabile a seguito di infortunio o malattia (Legge n. 68 del 1999) ovvero della lavoratrice in gravidanza nel caso in cui le mansioni di assunzione rientrino tra le mansioni a rischio o interdette in relazione allo stato della lavoratrice (D. Lgs. n. 151 del 2001). 
Il demansionamento può essere previsto anche dagli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità        che stabiliscano l'assegnazione dei lavoratori in esubero allo scopo di evitare il licenziamento (Legge n. 223 del 1991).

Il demansionamento nelle situazioni di crisi

Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità      , la limitazione dello ius variandi prevista dall'articolo 2103 c.c. mira ad impedire la modifica in pejus delle mansioni del lavoratore contro la sua volontà        ed in suo danno, salvo venga provato in fatto che il demansionamento sia disposto con il consenso del lavoratore finalizzato ad evitare il licenziamento reso necessario da una situazione di crisi aziendale.
La contrattazione collettiva è legittimata a porre meccanismi convenzionali di mobilità        orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità        funzionale tra esse per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità        potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere nella sanzione di nullità        del secondo comma dell'articolo 2103.

Il demansionamento dopo il Jobs Act

Nel Jobs Act è stata inserita una disposizione concernente la possibilità        di modificare le mansioni del lavoratore in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità        e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento. 
La legge delega prevede, inoltre, che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle menzionate. 

Sul Jobs act vedi anche: 
» In vigore il Jobs Act. I contenuti in breve e il testo 
» La tutela del licenziamento Jobs Act 

La Cassazione sul demansionamento

Di seguito una selezione di massime della Cassazione in materia di demansionamento: 

Cassazione n. 6941/2020

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale. Si tratta di danno che è suscettibile di essere dimostrato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 cod.civ., anche attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, di tal che possono essere valutati la qualità       e quantità       dell'attività       lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità       coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione ma pur sempre, come si è detto, sulla base di un quadro fattuale da cui il giudice possa desumere in via presuntiva la sua esistenza. Rientra tra gli apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e perciò incensurabili in sede di legittimità       la verifica dell'esistenza di allegazioni sufficienti da parte del lavoratore, che ne è onerato, da cui poi desumere l'esistenza del danno da demansionamento professionale e procedere ad una determinazione della sua entità       anche in via equitativa. 

Cassazione n. 32982/2019

La prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale può essere offerta dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c. con l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. L'onere del lavoratore di specifica allegazione dei fatti è alleggerito però in caso di inadempimento del datore di lavoro con conseguente totale inattività       del lavoratore.

Cassazione n. 19923/2019

In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità   anche in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità   e quantità   della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità   colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. 

Cassazione n. 17365/2018

Quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità   della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.  

Cassazione n. 1327/2015

In tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.

Cassazione n. 20473/2014

In caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità        del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito demansionamento, ferma la necessità        di evitare, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla medesima fonte causale.

Data: 2 aprile 2020