di Paolo M. Storani - SECONDA PARTE - E' stata depositata ieri, 29 agosto 2013, la motivazione della sentenza n. 35729/2013 emessa il 1° agosto 2013 (che trovate qui in calce quale allegato consultabile gratuitamente) con cui la Sezione Feriale della Corte di Cassazione Penale, con pronuncia che è stata sottoscritta e fatta propria da tutti i componenti, quali Estensori, del Supremo Collegio (e non dai soli Presidente e Relatore), ha condannato in via definitiva Silvio Berlusconi (ed altri imputati).
Il leader politico era l'ideatore, il creatore, l'organizzatore oltre, particolare non certo di poco rilievo, che il beneficiario di una colossale disponibilità finanziaria all'estero mediante un meccanismo di catene societarie offshore segretamente controllate dal tycoon e politico italiano, tre volte Presidente del Consiglio italiano. In tale veste, anche frodando gli investitori ed azionisti Mediaset dopo la quotazione in borsa della società (luglio 1996), evento che, come spiegammo, comportò la necessità di apportare alcuni correttivi al collaudato sistema, riuscì, grazie al varo di leggi ad personam predisposte e fatte approvare nel tempo, a suscitare la prescrizione penale della massima parte del frutto di tale meccanismo delittuoso.
In tale operazione il Berlusconi si è avvalso di strettissimi e fidati collaboratori quali il defunto Bernasconi, Mills, Del Bue e Berruti, nonché di vari dirigenti finanziari del Gruppo Fininvest che il condannato, in tanti anni, non ha mai denunciato per truffa pur al cospetto di movimentazioni ingenti. Si tratta di un sistema che - spiegano i Giudici del Supremo Collegio - venne attuato con operazione di occultamento, attuato con la costituzione di un meccanismo di notevole accuratezza ed insidiosità, esponendo così l'organo accertatore ad un difficilissimo e dispendiosissimo compito.
Già avemmo occasione di illustrare, in un precedente intervento del 9 agosto 2013 pubblicato su queste colonne, con il corredo della pronuncia di secondo grado emessa dalla Corte di Appello di Milano l'8 maggio 2013, con deposito avvenuto il 23 successivo, le sfaccettature di quel gioco sistematico di specchi, protrattosi sino a quando il condannato era divenuto Presidente del Consiglio dei Ministri.
Orbene, è stata raggiunta la prova piena, orale e documentale, che l'attuale leader del PdL abbia direttamente gestito la fase di partenza dell'enorme evasione fiscale realizzata a mezzo di società offshore e di conti esteri con la movimentazione fittizia di danaro che non aveva altra giustificazione se non quella di servire a gonfiare i prezzi dei film acquistati che, con il contratto sottostante, definito master, il Gruppo Fininvest aveva già acquisito a costi di gran lunga inferiori.
I ricarichi intermedi risultavano, quindi, di gran lunga superiori al prezzo originario e la mail del contabile Schwalbe, indirizzata al Presidente della cedente Fox, spiega nei dettagli il gioco di gusci vuoti attuato per evadere il Fisco italiano.
In definitiva, era proprio il Berlusconi il soggetto destinatario della ricaduta economica del sistema praticato, come gli Estensori spiegano con raro nitore a pag. 193 della motivazione in disamina.
Tali fatti di causa e tali fonti di prova non potranno essere più intaccati da nessun ricorso suppletivo alla Corte di Cassazione e da nessuna pronuncia della Corte Europea dei Diritti Umani.
Infatti, quei ricorsi sono sì nella disponibilità diretta dell'interessato, ma non potranno modificare l'esito e le ripercussioni tecnico-giuridiche della sentenza emessa dalla Sezione Feriale della Cassazione Penale, checché se ne discetti da circa un mese su gli organi informativi e da parte di commentatori, politici e giuristi.
Abbiamo già esposto che la finalità di questo viaggio di Law In Action nel processo Mediaset è proprio di tentare di spiegare, con parole piane e comprensibili a tutti i nostri lettori, le fonti di prova acquisite mentre ora impazza la giostra mediatica su amnistia e cosiddetto Lodo Violante che definisce il ricorso alla Consulta avverso la sanzione della Legge Severino (norma che è proporzionata e legittima stando al precedente che ha riguardato la decadenza del Presidente della Lituania: Paksas versus Lituania ricorso 34932/04, deciso dalla Grande Camera il 6.1.2011 con sentenza ed ancora Bloch versus Francia 21.10.1997 escludono entrambe la tipologia penale della limitazione all'elettorato passivo) "un diritto di Berlusconi a difendersi".
Sarà la CEDU, se il condannato l'adirà come preannunciato dai suoi legali Coppi, Ghedini e Longo, a stabilire, infine, se il processo penale, protrattosi per lunghi anni sino alla pronuncia giudiziaria definitiva irrevocabile, sia stato conforme ai principi fondanti dell'Organo sovranazionale. La Convenzione attribuisce il diritto a ricorrere a chi sia vittima di una violazione ed abbia esperito i rimedi interni allo Stato membro. Sia, infine, detto con riferimento alle espressioni di Luciano Violante, avanti alla Corte di Costituzionale non ci si difende ma si dubita della legittimità costituzionale di norme di legge; la Consulta può essere interessata soltanto da giudici, non da organi amministrativi come la Giunta per le Immunità sull'eleggibilità presieduta dal Sen. di SEL Dario Stefàno.
In tutta franchezza, gli autorevoli estensori dei pareri pro veritate che sostengono all'unanimità che il Parlamento deve riesaminare tutta la questione della decadenza di Silvio Berlusconi non hanno risposto a quella che Sandro Paternostro definirebbe la domanda delle cento pistole: se il Parlamento sia divenuto un quarto grado di giudizio. Ma in proposito costoro glissano e sorvolano.
Nel depositare quei dotti pareri i legali del leader PdL sembrano non avvedersi dell'intima contraddizione tra l'affermazione (erronea) che Giunta-Parlamento abbiano natura di giudice (ordinamento interno) e l'annuncio della presentazione del ricorso alla CEDU, che presuppone l'esaurimento delle chances italiane.
Ora si guarda al Colle, in prospettiva grazia.
I cinque Giudici Estensori, dopo una nuova camera di consiglio del 28 agosto 2013 voluta dal Presidente Esposito ai sensi dell'articolo 617 c.p.p., che stabilisce al terzo comma che il presidente riunisce la Corte in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione, hanno dunque compiuto il loro dovere decisorio e motivazionale.
Cessata la pausa feriale, il 15 settembre 2013 la Corte di Appello di Milano in nuova composizione fisserà l'udienza di prosieguo del processo per la rideterminazione della pena accessoria, vale a dire la durata dell'interdizione dai pubblici offici per il condannato Silvio Berlusconi.
Con ogni probabilità il condannato presenterà un ulteriore ricorso per cassazione contro la rimodulazione della pena accessoria che effettuerà in tempi rapidi il Collegio meneghino. Poi, finalmente, il processo penale potrà dirsi ultimato.
Sugli attacchi, alcuni dei quali beceri, al Presidente Antonio Esposito, abbiamo pubblicato un intervento su Studio Cataldi il 20 agosto 2013 nell'ambito della rubrica, giunta alla 29^ puntata, MEDIAevo.
(fine seconda puntata, prosegue nei prossimi giorni su LIA Law In Action di Studio Cataldi).
In allegato il testo integrale della motivazione della sentenza in commento. Il testo integrale in PDF della sentenza
Il leader politico era l'ideatore, il creatore, l'organizzatore oltre, particolare non certo di poco rilievo, che il beneficiario di una colossale disponibilità finanziaria all'estero mediante un meccanismo di catene societarie offshore segretamente controllate dal tycoon e politico italiano, tre volte Presidente del Consiglio italiano. In tale veste, anche frodando gli investitori ed azionisti Mediaset dopo la quotazione in borsa della società (luglio 1996), evento che, come spiegammo, comportò la necessità di apportare alcuni correttivi al collaudato sistema, riuscì, grazie al varo di leggi ad personam predisposte e fatte approvare nel tempo, a suscitare la prescrizione penale della massima parte del frutto di tale meccanismo delittuoso.
In tale operazione il Berlusconi si è avvalso di strettissimi e fidati collaboratori quali il defunto Bernasconi, Mills, Del Bue e Berruti, nonché di vari dirigenti finanziari del Gruppo Fininvest che il condannato, in tanti anni, non ha mai denunciato per truffa pur al cospetto di movimentazioni ingenti. Si tratta di un sistema che - spiegano i Giudici del Supremo Collegio - venne attuato con operazione di occultamento, attuato con la costituzione di un meccanismo di notevole accuratezza ed insidiosità, esponendo così l'organo accertatore ad un difficilissimo e dispendiosissimo compito.
Già avemmo occasione di illustrare, in un precedente intervento del 9 agosto 2013 pubblicato su queste colonne, con il corredo della pronuncia di secondo grado emessa dalla Corte di Appello di Milano l'8 maggio 2013, con deposito avvenuto il 23 successivo, le sfaccettature di quel gioco sistematico di specchi, protrattosi sino a quando il condannato era divenuto Presidente del Consiglio dei Ministri.
Orbene, è stata raggiunta la prova piena, orale e documentale, che l'attuale leader del PdL abbia direttamente gestito la fase di partenza dell'enorme evasione fiscale realizzata a mezzo di società offshore e di conti esteri con la movimentazione fittizia di danaro che non aveva altra giustificazione se non quella di servire a gonfiare i prezzi dei film acquistati che, con il contratto sottostante, definito master, il Gruppo Fininvest aveva già acquisito a costi di gran lunga inferiori.
I ricarichi intermedi risultavano, quindi, di gran lunga superiori al prezzo originario e la mail del contabile Schwalbe, indirizzata al Presidente della cedente Fox, spiega nei dettagli il gioco di gusci vuoti attuato per evadere il Fisco italiano.
In definitiva, era proprio il Berlusconi il soggetto destinatario della ricaduta economica del sistema praticato, come gli Estensori spiegano con raro nitore a pag. 193 della motivazione in disamina.
Tali fatti di causa e tali fonti di prova non potranno essere più intaccati da nessun ricorso suppletivo alla Corte di Cassazione e da nessuna pronuncia della Corte Europea dei Diritti Umani.
Infatti, quei ricorsi sono sì nella disponibilità diretta dell'interessato, ma non potranno modificare l'esito e le ripercussioni tecnico-giuridiche della sentenza emessa dalla Sezione Feriale della Cassazione Penale, checché se ne discetti da circa un mese su gli organi informativi e da parte di commentatori, politici e giuristi.
Abbiamo già esposto che la finalità di questo viaggio di Law In Action nel processo Mediaset è proprio di tentare di spiegare, con parole piane e comprensibili a tutti i nostri lettori, le fonti di prova acquisite mentre ora impazza la giostra mediatica su amnistia e cosiddetto Lodo Violante che definisce il ricorso alla Consulta avverso la sanzione della Legge Severino (norma che è proporzionata e legittima stando al precedente che ha riguardato la decadenza del Presidente della Lituania: Paksas versus Lituania ricorso 34932/04, deciso dalla Grande Camera il 6.1.2011 con sentenza ed ancora Bloch versus Francia 21.10.1997 escludono entrambe la tipologia penale della limitazione all'elettorato passivo) "un diritto di Berlusconi a difendersi".
Sarà la CEDU, se il condannato l'adirà come preannunciato dai suoi legali Coppi, Ghedini e Longo, a stabilire, infine, se il processo penale, protrattosi per lunghi anni sino alla pronuncia giudiziaria definitiva irrevocabile, sia stato conforme ai principi fondanti dell'Organo sovranazionale. La Convenzione attribuisce il diritto a ricorrere a chi sia vittima di una violazione ed abbia esperito i rimedi interni allo Stato membro. Sia, infine, detto con riferimento alle espressioni di Luciano Violante, avanti alla Corte di Costituzionale non ci si difende ma si dubita della legittimità costituzionale di norme di legge; la Consulta può essere interessata soltanto da giudici, non da organi amministrativi come la Giunta per le Immunità sull'eleggibilità presieduta dal Sen. di SEL Dario Stefàno.
In tutta franchezza, gli autorevoli estensori dei pareri pro veritate che sostengono all'unanimità che il Parlamento deve riesaminare tutta la questione della decadenza di Silvio Berlusconi non hanno risposto a quella che Sandro Paternostro definirebbe la domanda delle cento pistole: se il Parlamento sia divenuto un quarto grado di giudizio. Ma in proposito costoro glissano e sorvolano.
Nel depositare quei dotti pareri i legali del leader PdL sembrano non avvedersi dell'intima contraddizione tra l'affermazione (erronea) che Giunta-Parlamento abbiano natura di giudice (ordinamento interno) e l'annuncio della presentazione del ricorso alla CEDU, che presuppone l'esaurimento delle chances italiane.
Ora si guarda al Colle, in prospettiva grazia.
I cinque Giudici Estensori, dopo una nuova camera di consiglio del 28 agosto 2013 voluta dal Presidente Esposito ai sensi dell'articolo 617 c.p.p., che stabilisce al terzo comma che il presidente riunisce la Corte in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione, hanno dunque compiuto il loro dovere decisorio e motivazionale.
Cessata la pausa feriale, il 15 settembre 2013 la Corte di Appello di Milano in nuova composizione fisserà l'udienza di prosieguo del processo per la rideterminazione della pena accessoria, vale a dire la durata dell'interdizione dai pubblici offici per il condannato Silvio Berlusconi.
Con ogni probabilità il condannato presenterà un ulteriore ricorso per cassazione contro la rimodulazione della pena accessoria che effettuerà in tempi rapidi il Collegio meneghino. Poi, finalmente, il processo penale potrà dirsi ultimato.
Sugli attacchi, alcuni dei quali beceri, al Presidente Antonio Esposito, abbiamo pubblicato un intervento su Studio Cataldi il 20 agosto 2013 nell'ambito della rubrica, giunta alla 29^ puntata, MEDIAevo.
(fine seconda puntata, prosegue nei prossimi giorni su LIA Law In Action di Studio Cataldi).
In allegato il testo integrale della motivazione della sentenza in commento. Il testo integrale in PDF della sentenza
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