
- Amnistia: definizione
- L'art. 151 c.p.
- Amnistia propria e amnistia impropria
- La concessione dell'amnistia
- Il tempus commissi delicti
- La procedura
- Differenza tra amnistia e indulto
- Giurisprudenza su amnistia
Amnistia: definizione
L'art. 151 c.p.
L'amnistia trova il suo principale riferimento normativo nell'articolo 151 del codice penale.
Tale norma, nel dettaglio, stabilisce che l'amnistia non solo estingue il reato, ma, in caso di intervenuta condanna, ne fa cessare l'esecuzione e le pene accessorie.
La disposizione prosegue poi precisando che nel caso di concorso tra più reati, l'amnistia trova applicazione singolarmente per quelli per i quali è concessa.
Da un punto di vista temporale, la possibilità di estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati che sono stati commessi sino al giorno precedente la data del decreto con il quale la stessa è concessa, a meno che quest'ultimo non stabilisca diversamente. Tuttavia è una previsione che, come si vedrà, risulta essere obsoleta, in quanto non si è adeguata alla "nuova" formulazione dell'articolo 79 della Costituzione, che pone limiti più stringenti.
L'articolo 151 si conclude poi decretando la possibilità che l'amnistia sia sottoposta a condizioni o a obblighi e precisando che essa non si applica ai recidivi (in caso di recidiva aggravata o reiterata) né ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza.
Viene comunque fatta salva l'ipotesi in cui sia il decreto di concessione a disporre diversamente.
Amnistia propria e amnistia impropria
La concessione dell'amnistia
La concessione dell'amnistia avviene secondo il procedimento previsto dall'articolo 79 della Costituzione.
In esso, in particolare, si prevede che tale provvedimento di clemenza va concesso con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
Nella legge che concede l'amnistia va inoltre stabilito il termine per la sua applicazione, ricordando però che, per espressa previsione costituzionale (e diversamente da quanto precisato dal codice penale), essa non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Il tempus commissi delicti
Occorre spendere qualche parola in più sul sopra citato canone del cd. tempus commissi delicti, necessario per stabilire se, concretamente, un dato reato rientri o meno nel campo di applicazione dell'amnistia.
In particolare, per quanto riguarda il reato consumato occorre fare riferimento, a seconda delle diverse fattispecie delittuose, al momento in cui si è verificato l'evento, è stata posta in essere la condotta o è stato omesso il compimento dell'azione eventualmente dovuta.
Per quanto riguarda, invece, il reato permanente, per alcuni occorre fare riferimento al momento in cui cessa la permanenza, per altri al momento in cui si dà vita all'azione illecita.
Per il delitto tentato si deve guardare al momento in cui si è realizzato l'atto idoneo inequivocabilmente diretto a commettere il delitto, mentre per il reato sottoposto a condizione di punibilità si deve guardare al momento in cui questa si è verificata.
Vai alla guida Tempus commissi delicti
La procedura
Differenza tra amnistia e indulto
Giurisprudenza su amnistia
Cassazione penale n. 5799/1996
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la qlc dell'art. 1 D.P.R. n. 75 del 1990, nella parte in cui non differenzia l'ipotesi dell'amnistia propria da quella impropria in relazione alla pena ritenuta in sentenza rispetto a quella edittale, in quanto la distinzione tra amnistia propria e amnistia impropria è prevista dall'art. 151 c.p., ed essa non contrasta con l'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni oggettivamente diverse, implicanti come tali, una disciplina differente, rispondente a non irragionevole scelta di politica legislativa.Cassazione penale n. 6866/1993
In materia di limiti temporali, l'onere di provare l'epoca del reato ai fini dell'applicazione dell'amnistia non grava sull'imputato ma sull'accusa.
Corte Costituzionale n. 1755/1981
Cassazione penale n. 7400/1978
Cassazione penale n. 1511/1978
