L'indulto è una causa di estinzione della pena, disciplinata dall'art. 174 del codice penale, attraverso il quale una pena viene condonata, anche solo parzialmente, o commutata in una diversa dello stesso genere

Quando si applica l'indulto

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L'indulto è quel provvedimento di clemenza, di carattere generale, disciplinato dall'art. 174 del codice penale, attraverso il quale una pena viene condonata, anche solo parzialmente, o commutata in una diversa ma dello stesso genere.

L'indulto rientra tra le c.d. cause di estinzione della pena (sulle quali v. Cause di estinzione del reato e della pena e gli artt. 150 ss del codice penale).

L'art. 174 c.p.

Dell'indulto si occupa l'art. 174 del codice penale, il quale, dopo aver stabilito che tale provvedimento condona in tutto o in parte la pena inflitta o la commuta in una di un'altra specie, precisa che esso, comunque, non estingue le pene accessorie, a meno che il decreto non disponga diversamente.

L'indulto non estingue neanche gli altri effetti penali della condanna.

Concorso di più reati

Nel caso di concorso di più reati, il codice penale stabilisce che l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le pene, secondo le norme che concernono il concorso dei reati.

Quando non può essere applicato l'indulto

L'articolo 174, infine, rinvia agli ultimi tre capoversi dell'articolo 151, ovverosia della disposizione che, invece, si occupa di disciplinare l'amnistia.

Di conseguenza, l'indulto può essere sottoposto a condizioni o a obblighi e non può essere applicato ai recidivi (se la recidiva è aggravata o reiterata) né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, a meno che il decreto non disponga diversamente.

Indulto proprio e indulto improprio

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Generalmente si suole dividere l'indulto in proprio e improprio.

Più in particolare l'indulto proprio è quello che interviene nella fase esecutiva rispetto a una sentenza irrevocabile di condanna.

L'indulto improprio, invece, è quello che il giudice applica con sentenza.

Chi può concedere l'indulto

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La concessione dell'indulto può avvenire solo seguendo il procedimento previsto dall'articolo 79 della Costituzione.

La norma prevede innanzitutto che ai fini della concessione di tale atto di indulgentia principis è necessaria l'emanazione di una legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

In tale legge va peraltro stabilito il termine per l'applicazione dell'indulto, fissato senza dimenticare che il medesimo articolo 79 stabilisce che esso non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Aspetti procedurali dell'indulto

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La concessione dell'indulto, tuttavia, non rende lo stesso automaticamente operativo. A tal fine è infatti necessario il provvedimento di applicazione ad opera della competente autorità giudiziaria.

In particolare, se competente è il giudice dell'esecuzione, questi vi provvede, senza formalità, con ordinanza comunicata al p.m. e notificata all'interessato.

Contro tale ordinanza i predetti soggetti possono proporre opposizione, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

L'indulto, peraltro, va applicato anche se è terminata l'esecuzione della pena qualora il condannato ne faccia richiesta.

Che differenza c'è tra amnistia e indulto

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Istituto affine ma diverso dall'indulto è l'amnistia.

Entrambi, infatti, sono dei provvedimenti di clemenza che lo Stato concede ai cittadini.

Tuttavia mentre, come visto, l'indulto è una causa che si limita ad estinguere la pena lasciando intatto il reato, l'amnistia estingue invece il reato.

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La Cassazione sull'indulto

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La giurisprudenza che negli anni si è sviluppata in materia di indulto è copiosa e significativa:

Cassazione sentenza n. 10763/2022

Ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito.

Cassazione SS.UU. sentenza n. 18288/2010

Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata.

Cassazione SS.UU. sentenza n. 1031/2008

Per quanto riguarda le persone condannate all'estero le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza numero 1031/2008 e dirimendo il contrasto giurisprudenziale allora in essere, hanno sancito che l'indulto si applica anche a queste nel caso in cui siano state trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983.

Cassazione sentenza n. 45756/2007

In materia di concorso con la sospensione condizionale della pena, nel caso in cui ricorrano simultaneamente i presupposti per la concessione sia della sospensione condizionale della pena che dell'indulto, la prima prevale sul secondo. Essa infatti, quando si realizzano le condizioni previste dalla legge, determina l'estinzione del reato e non solo l'estinzione della pena.


Valeria Zeppilli

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