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Il ricorso per Cassazione

Cos'è il ricorso per cassazione e quando è esperibile. Guida completa con i riferimenti normativi, la giurisprudenza e il fac-simile di ricorso e controricorso per cassazione 

Cos'è il ricorso per Cassazione

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Il ricorso per cassazione è uno strumento che consente di impugnare le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado ma solo per errori di diritto non essendo possibile dinanzi a la suprema corte valutare nuovamente il merito dalla controversia come accade nel giudizio di appello.

Si tratta a tutti gli effetti di un sindacato di legittimità e quindi di un controllo sull'esatta applicazione delle norme di diritto.

La disciplina normativa del ricorso per cassazione è contenuta negli articoli 360 e seguenti c.p.c. (si veda: Libro II, titolo III Capo III)

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

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Secondo quanto dispone l'articolo 360 del codice di procedura civile ("Sentenze impugnabili e motivi di ricorso"): "le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Inoltre, dispone la norma, può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello (ma soltanto a norma del 1° comma n. 3). Non sono invece, immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Avverso tali sentenze, il ricorso può essere proposto, senza necessità di riserva, allorquando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. 

Inammissibilità del ricorso: il filtro in Cassazione

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All'evidente fine di deflazionare il contenzioso dinanzi alla Suprema Corte, il legislatore ha voluto inserire nel codice di procedura una norma che stabilisce le ipotesi in cui il ricorso è inammissibile. 

Si tratta, in sostanza, di un vero e proprio "filtro" per accedere al giudizio di legittimità.

Il riferimento va all'articolo 360 bis c.p.c., secondo il quale il ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile: "quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa" oppure "quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo". 

Cosa deve contenere il ricorso per cassazione

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Il ricorso per Cassazione deve anche rispondere a determinati requisiti di forma

E' necessaria innanzitutto la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale.

Il ricorso, poi, deve contenere a pena di inammissibilità: l'indicazione del provvedimento impugnato; l'indicazione delle parti; l'illustrazione sommaria dei fatti di causa; l'indicazione della procura se conferita con atto separato e dell'eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio; l'indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso e, soprattutto, i motivi del ricorso con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. 

Aspetti procedurali

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Il ricorso per Cassazione va depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall'ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto insieme a: una copia autentica del provvedimento impugnato; la procura speciale se fatta con atto separato; l'eventuale decreto di concessione del gratuito patrocinio; gli atti, i documenti o i contratti o gli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso.

E' onere del ricorrente chiedere alla cancelleria del giudice a quo di trasmettere il fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione. 

In un'apposita pagina del sito della Suprema Corte è anche disponibile una guida pratica su come fare per: consultare i fascicoli; richiedere copia di atti del fascicolo; versare il contributo unificato; presentare un ricorso civile; un controricorso e molto altro. 

Il controricorso e il ricorso incidentale

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Chi intende resistere al ricorso per cassazione può notificare al ricorrente un controricorso entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. 

Il controricorso va poi depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione

Se si intende proporre anche ricorso incidentale (ossia una controimpugnazione dello stesso provvedimento) la parte deve farlo nello stesso controricorso.

Anche per resistere al ricorso incidentale si può notificare e depositare un controricorso. 

La sospensione dell'esecuzione della sentenza

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Anche se il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, la parte può fare istanza di sospensione al giudice che l'ha pronunciata se dall'esecuzione può derivare grave e irreparabile danno. 

L'impugnazione nell'interesse della legge

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Una modalità particolare che consente di ottenere dalla Corte di Cassazione l'enunciazione di un principio di diritto anche quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini o comunque quando il provvedimento non è ricorribile in Cassazione o altrimenti impugnabile è prevista dall'articolo 363 c.p.c., il quale prevede che "il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi".

La decisione della Corte naturalmente non ha effetti sul provvedimento del giudice di merito. 

Fac-simile di ricorso per cassazione

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Nella sezione dei formulari giuridici è possibile visualizzare e scaricare in formato .doc e pdf il fac-simile di ricorso per Cassazione e il fac-simile di un controricorso per Cassazione

Riferimenti normativi: l'art. 360 c.p.c.

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Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 

1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento; 

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3. 

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. 

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 

Vai all'art. 360 e ss. nel codice di procedura civile