Trattazione in appello

Durante la prima udienza di trattazione in appello il giudice può adottare molteplici provvedimenti. Ecco quali sono e di chi è la competenza

La prima udienza di trattazione in appello è disciplinata dall'articolo 350 del codice di procedura civile. Vediamo cosa prevede tale disposizione e come si volge tale udienza.

Trattazione in appello: collegiale o monocratica?

La trattazione dell'appello, se la competenza è della Corte d'appello, è per regola generale collegiale. Al presidente del collegio è tuttavia data la possibilità di delegare uno dei componenti per l'assunzione dei mezzi istruttori.

Se la competenza, invece, è del Tribunale, la trattazione e la decisione dell'appello è affidata al giudice monocratico.

Costituzione in giudizio

Nella prima udienza di trattazione, il giudice, innanzitutto, verifica la regolare costituzione del giudizio. Quando occorre ordina, poi, la sua eventuale integrazione o la notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili, dichiara la contumacia dell'appellato o dispone la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, laddove ne venga rilevata la nullità, o provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.

Sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza

Il giudice d'appello può anche sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. A tal fine è necessario che la richiesta venga formulata mediante l'istanza di parte proposta con impugnazione principale o incidentale. Inoltre, il giudice può pronunciare la sospensione dell'esecuzione se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile.

Ciò, normalmente, avviene nella prima udienza di trattazione, con ordinanza non impugnabile.

Può accadere, tuttavia, che la parte, con ricorso al giudice (dinanzi alla corte d'appello, al presidente del collegio), chieda che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. A questo punto, il presidente del collegio o il tribunale, con decreto, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio e, se ricorrono i giusti motivi d'urgenza, può disporre in via provvisoria l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza.

In tal caso, all'udienza in camera di consiglio il tribunale o il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Per la decisione della causa viene poi fissata apposita udienza nel rispetto dei termini a comparire.

Trattazione in appello e decisione

In generale, altrimenti, il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione, può anche ordinare già durante l'udienza di trattazione la contestuale discussione orale della causa e pronunciarsi al termine di essa.

Altri provvedimenti del giudice

Nella medesima udienza, infine, il giudice dichiara l'eventuale contumacia dell'appellato che non risulti costituito, può disporre la riunione degli appelli che siano stati proposti avverso la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione convocando, se occorre, le parti.