Ricorso per Cassazione

Cos'è il ricorso per cassazione e quando è esperibile. Guida completa con i riferimenti normativi, la giurisprudenza e il fac-simile di ricorso e controricorso per cassazione

Cos'è il ricorso per Cassazione

Il ricorso per cassazione è uno strumento che consente di impugnare le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado ma solo per errori di diritto (giudizio di legittimità) non essendo possibile dinanzi a la suprema corte valutare nuovamente il merito dalla controversia come accade nel giudizio di appello.

Si tratta a tutti gli effetti di un sindacato di legittimità e quindi di un controllo sull'esatta applicazione delle norme di diritto.

La disciplina normativa del ricorso per cassazione è contenuta negli articoli 360 e seguenti c.p.c. (si veda: Libro II, titolo III Capo III)

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Secondo quanto dispone l'articolo 360 del codice di procedura civile ("Sentenze impugnabili e motivi di ricorso"): "le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Inoltre, dispone la norma, può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello (ma soltanto a norma del 1° comma n. 3). 

Non sono invece, immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Avverso tali sentenze, il ricorso può essere proposto, senza necessità di riserva, allorquando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Si specifica poi che le predette disposizioni si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso riscorso per cassazione per violazione di legge.

Altri casi di ricorso in Cassazione

L'articolo 362 c.p.c. prevede, infine, che possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di sessanta giorni, anche le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale per motivi attinenti la sua giurisdizione.

Inoltre, possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione anche i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e  i giudici ordinari e i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e i giudici speciali.

Inammissibilità del ricorso: il filtro in Cassazione

All'evidente fine di deflazionare il contenzioso dinanzi alla Suprema Corte, il legislatore ha voluto inserire nel codice di procedura una norma che stabilisce le ipotesi in cui il ricorso è inammissibile. 

Si tratta, in sostanza, di un vero e proprio "filtro" per accedere al giudizio di legittimità.

Il riferimento va all'articolo 360 bis c.p.c., secondo il quale il ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile: "quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa" oppure "quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo".

Le critiche

La formulazione delle ipotesi di inammissibilità del ricorso, tuttavia, ha sollevato vivaci critiche in dottrina.

Esse hanno riguardato, soprattutto, la presunta illegittimità costituzionale dell'articolo 360-bis del codice di rito.

Secondo alcuni studiosi, infatti, tale articolo, intervenendo sull'ammissibilità del ricorso per cassazione, si porrebbe in contrasto con il diritto costituzionalmente garantito di ricorrere dinanzi a tale organo contro ogni sentenza sospettata di violazione di legge (art. 111 Cost.).

Si tratta, tuttavia, di una posizione che non ha attecchito troppo nel mondo dottrinale e giurisprudenziale, in quanto considerata dai più eccessivamente a favore dello ius constituzionis in danno dello ius litigatoris.

Le precedenti ipotesi di inammissibilità del ricorso in cassazione

Si segnala, in ogni caso, che l'articolo 360-bis del codice di rito si inserisce nel solco lasciato aperto dall'articolo 366-bis, che, invece, nel 2009 è stato abrogato. Tale norma prevedeva alcuni requisiti da rispettare, nell'illustrazione dei motivi, a pena di inammissibilità.

In caso di motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente (sostituita oggi dall'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio) era necessario indicare chiaramente il fatto controverso alla base di essa o le ragioni per le quali la stessa era inidonea a giustificare la decisione.

In tutti gli altri casi, era necessario concludere l'illustrazione dei motivi con la formulazione di un quesito di diritto.

Cosa deve contenere il ricorso per cassazione

Il ricorso per Cassazione deve anche rispondere a determinati requisiti di forma

E' necessaria innanzitutto la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale.

Il ricorso, poi, deve contenere a pena di inammissibilità: 

  • l'indicazione delle parti;
  • l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
  • la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;
  • la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
  • l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
  • la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stesso.

La nuova formulazione dell'art. 366 c.p.c. è stata definita ad opera della riforma Cartabia, quale conseguenza dell'introduzione nell'art. 121 c.p.c. del riferimento al dovere di chiarezza e sinteticità degli atti difensivi. La riforma punta a garantire la definizione della chiarezza della narrazione nonché la sinteticità della definizione dei motivi.