La prescrizione è contemplata dall'art. 2934 c.c. secondo il quale se un diritto non viene esercitato per un periodo di tempo prolungato si estingue

I diversi termini di prescrizione

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Il nostro codice civile, all'articolo 2934, prevede che se un diritto non viene esercitato per un periodo di tempo prolungato, stabilito dalla legge, esso si estingue. Si parla, in tal caso, di prescrizione del diritto.

I termini di prescrizione previsti nel nostro ordinamento sono diversi.

In via generale, un diritto si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.

Tuttavia tale regola, può subire delle eccezioni.

Alcuni diritti, infatti, si prescrivono solo in caso di mancato esercizio per venti anni: si tratta, più precisamente, dei diritti reali su cosa altrui.

Altri diritti, invece, sono assoggettati alle cd. prescrizioni brevi, ovverosia a termini di estinzione inferiori al decennio.

Si pensi, ad esempio, all'azione di annullamento del contratto, sottoposta al termine di prescrizione quinquennale così come quella per il risarcimento del danno da fatto illecito, l'azione revocatoria e i diritti che derivano dal contratto di società.

Sono sottoposti a termini addirittura più brevi i diritti derivanti dai contratti di mediazione, spedizione, trasporto e il diritto al pagamento del premio assicurativo, che si prescrivono in un anno, e gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (ad esclusione di quello sulla vita), che si prescrivono in due anni.

La decorrenza del termine di prescrizione

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Sulla base di quanto previsto dall'articolo 2935 del codice civile, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Occorre a tal proposito precisare che la possibilità cui si riferisce il legislatore è una possibilità di tipo legale, restando irrilevanti gli eventuali ostacoli che impediscano di fatto l'esercizio del diritto (si pensi al caso in cui il contratto cui si riferisce il diritto che si vuole far valere sia sottoposto a termine o a condizione sospensiva).

Si badi bene, però: la decorrenza del termine di prescrizione non può essere invece ostacolata dall'ignoranza del diritto, salvo che essa non sia ascrivibile a dolo del debitore.

Se la regola prevista dall'articolo 2935 vale in via generale, ciò non vuol dire che essa non conosca eccezioni.

L'articolo 1442 c.c., infatti, stabilisce che il termine di prescrizione (quinquennale) dell'azione di annullamento, nel caso in cui l'annullabilità dipenda da vizio del consenso o da incapacità legale, decorre eccezionalmente dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione o il minore ha raggiunto la maggiore età.

La sospensione della prescrizione

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In ogni caso, il legislatore ha previsto anche delle cause generali che sospendono o interrompono il decorso della prescrizione.

Nel dettaglio, la prescrizione si sospende innanzitutto in ragione di determinati rapporti tra le parti.

In particolare la sospensione opera tra coniugi, tra gli esercenti la responsabilità genitoriale o i relativi poteri e coloro che vi siano sottoposti, tra il tutore e il minore o l'interdetto, tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato, tra l'erede e l'eredità che sia stata accettata con beneficio d'inventario, tra le persone i cui beni sono sottoposti all'amministrazione altrui e coloro che esercitino l'amministrazione, tra le persone giuridiche e i loro amministratori (per le azioni di responsabilità contro di questi) e tra il debitore che ha occultato con dolo l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

La prescrizione si sospende, poi, in ragione della particolare condizione del titolare.

Nel dettaglio essa si sospende rispetto ai minori non emancipati e agli interdetti per infermità di mente, per il periodo in cui sono privi di un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina o alla cessazione dell'incapacità, e rispetto ai militari in servizio, agli appartenenti alle forze armate dello Stato e a coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, in tempo di guerra.

I casi di sospensione sono considerati tassativi dalla giurisprudenza e al momento della loro cessazione la prescrizione ricomincia a decorrere per la parte residua.

L'interruzione della prescrizione

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La prescrizione, invece, si interrompe innanzitutto in conseguenza della notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio o della domanda proposta nel corso di un giudizio, anche se il giudice adito è incompetente.

Essa si interrompe, poi, con il compimento di ogni altro atto con il quale il debitore sia messo in mora e dell'atto notificato con il quale, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, una parte manifesti l'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, proponga la domanda e proceda, per quanto le spetti, alla nomina degli arbitri.

La prescrizione si interrompe, infine, attraverso il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

La conseguenza dell'interruzione è che a partire dall'atto interruttivo la prescrizione inizia a decorrere da capo.

Vai alla guida Interruzione della prescrizione

Le prescrizioni presuntive

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Alcuni crediti, pur sottoposti in via generale alla prescrizione ordinaria decennale, si presumono prescritti entro un tempo più breve, sulla base delle previsioni di cui agli articoli 2954 e seguenti del codice civile, salvo (ardua) prova contraria.

Si parla in tal caso di prescrizioni presuntive.

Il riferimento, in particolare, va innanzitutto al conto dell'albergo o del ristorante, che si presume prescritto in sei mesi.

Va, poi, alla retribuzione degli insegnanti per le lezioni che impartiscono a mesi, giorni o ore, a quella dei prestatori di lavoro se corrisposta a periodi non superiori al mese, al prezzo della pensione e dell'istruzione da parte di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, al compenso degli ufficiali giudiziari, al prezzo delle merci vendute dai commercianti a chi non ne fa commercio e al prezzo dei medicinali, che si presumono prescritti in un anno.

Va, infine, alla retribuzione dei prestatori di lavoro corrisposta per periodi superiori al mese, al compenso dei professionisti per l'opera prestata e per il rimborso delle spese, a quello dei notai e alla retribuzione degli insegnanti per le lezioni impartite a tempo più lungo di un mese, che si presumono prescritti in tre anni.

Per saperne di più vedi anche la guida: La prescrizione presuntiva

I diritti imprescrittibili

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Alcuni diritti, tuttavia, sono considerati dal nostro ordinamento imprescrittibili.

Innanzitutto, non si prescrivono i diritti indisponibili, ovverosia i diritti della personalità e quelli inerenti i rapporti di famiglia, i quali non possono essere oggetto di atti di disposizione da parte del loro titolare.

Non si prescrivono, poi, l'azione di nullità del contratto, salva la trascrizione sanante, e l'azione di simulazione assoluta.

E', infine, imprescrittibile il diritto di proprietà, in quanto l'azione di rivendicazione non è soggetta a prescrizione.

A tal proposito occorre tuttavia specificare che nel caso in cui al mancato esercizio del diritto di proprietà corrisponda il prolungato possesso altrui, la proprietà potrà essere persa in forza di usucapione.

Inderogabilità, rinuncia e rilevabilità della prescrizione

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I patti con i quali le parti intendano modificare la disciplina legale della prescrizione sono nulli. Ad essa, oltretutto, si può rinunciare solo una volta che sia compiuta.

In ogni caso, il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.

Valeria Zeppilli

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