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Simulazione contratto

Guida sul contratto

La simulazione nel contratto si manifesta quando le parti concludono un contratto difforme rispetto a quanto realmente voluto. Il contratto o negozio simulato sarà riconosciuto dai terzi ma non produrrà effetti tra le parti

Cos'è la simulazione nel contratto

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Un negozio giuridico si considera simulato quando le parti lo hanno posto in essere in modo apparente, con l'accordo che lo stesso non produca effetto tra le parti. 

Simulazione assoluta e relativa

Si parla di simulazione assoluta se le parti creano l'apparenza di un contratto anche se non vogliono porre in essere nessun contratto tra loro. 

Si parla invece di simulazione relativa quando le parti stipulano un contratto diverso da quello che vogliono realmente (cd. dissimulato).

Simulazione oggettiva e soggettiva

In caso di simulazione relativa, è possibile distinguere tra simulazione in senso oggettivo, quando la simulazione riguarda il contenuto negoziale, e simulazione in senso soggettivo, quando si realizza un'interposizione fittizia di persona
Nel caso della simulazione assoluta i contraenti oltre al contratto simulato stipulano una controdichiarazione occulta per stabilire che tra loro quel contratto non ha effetto alcuno (ad esempio si simula una compravendita per sottrarre un bene a possibili azioni esecutive da parte di creditori). 
Nel caso di simulazione relativa, le parti stipulano un contratto ma in realtà desiderano gli effetti di un altro tipo di contratto. 
Ad esempio le parti possono fingere di stipulare una compravendita (c.d. negozio simulato) quando in realtà stanno a tutti gli effetti stanno ponendo in essere una donazione (c.d. negozio dissimulato). Sta di fatto che il più delle volte si ricorre alla simulazione per frodare i terzi (creditori o fisco).

Effetti della simulazione tra le parti e i terzi

Ai sensi dell'art. 1414 del codice civile, quando la simulazione è assoluta, il contratto o l'atto unilaterale destinato a persona determinata non producono alcun effetto tra le parti mentre se la simulazione è relativa, tra le parti resta efficace il negozio dissimulato se quello apparente ne soddisfa i requisiti formali e sostanziali

In ogni caso, ex art. 1415 c.c., le parti, i loro aventi causa e i creditori del simulato alienante non possono opporre la simulazione ai terzi di buona fede che hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvo che la trascrizione della domanda di simulazione preceda la trascrizione di tale acquisto.  

I terzi pregiudicati dalla simulazione possono sempre farla valere nei confronti delle parti. L'art. 1416 c.c., nel definire i rapporti con i creditori, distingue la posizione dei creditori del titolare apparente da quella dei creditori del simulato alienante: i primi non possono vedersi opporre l'accordo simulatorio quando l'esecuzione sui beni o sui diritti oggetto del negozio simulato è avvenuta in buona fede; i secondi possono far valere la simulazione pregiudizievole avendo ogni interesse a far prevalere la situazione reale su quella apparente e vengono preferiti ai creditori chirografari del simulato acquirente se la simulazione è successiva all'insorgere del credito.

Azione di simulazione

L'azione di simulazione mira ad ottenere una pronuncia di accertamento (ossia una pronuncia che accerti che un determinato negozio giuridico è simulato). 

Nel caso di simulazione assoluta, l'azione è ritenuta imprescrittibile, mentre nel caso di simulazione relativa, è ricondotta al termine di prescrizione ordinario ovvero a quello previsto per il diritto oggetto del contratto simulato

L'assenza di una specifica disciplina indurrebbe a ritenere la simulazione azionabile sia in via principale che in via di eccezione

La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, ha escluso l'applicabilità dell'art. 1442 c. 4 c.c. per l'ipotesi in cui la simulazione sia opposta dal convenuto in sede di esecuzione negoziale; il convenuto che intenda far valere la simulazione, pertanto, dovrà necessariamente proporre apposita domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 167 c.p.c.

Come si dimostra la simulazione

Anche in caso di esperimento dell'azione di simulazione vale la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., di talchè l'onere probatorio rispetto alla sussistenza della simulazione stessa grava in capo al soggetto che la allega. 

Il principio generale in tema di interpretazione dei contratti e atti unilaterali di cui all'art. 1367 c.c., inoltre, impone di conferire ai negozi giuridici l'interpretazione che ne fa salvi gli effetti (cd. principio di conservazione) con ciò suffragando la regola che chiunque deduca l'inefficacia dell'atto simulato debba altresì fornirne la prova. 

Il regime probatorio, tuttavia, è notevolmente diversificato a seconda che l'azione di simulazione sia proposta dalle parti ovvero dai creditori e dai terzi.

Limiti probatori per i terzi

I terzi godono di una tutela maggiore dal punto di vista probatorio in virtù della difficoltà di reperire le prove di un accordo, quale quello simulatorio, al quale non hanno partecipato. 

Per tale ragione, sono ammessi a provare la simulazione con qualsiasi mezzo e, in particolare, per testimoni e presunzioni, come risulta in applicazione del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729 c.c., senza essere vincolati agli specifici limiti probatori previsti per questi mezzi in materia di contratti.

Limiti probatori per le parti

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Le parti possono beneficiare del medesimo regime probatorio privilegiato previsto per i terzi unicamente nel caso in cui intendano provare l'illiceità del contratto dissimulato, mentre in tutti gli altri casi in cui intendano far valere la simulazione tra di esse o verso i terzi rimangono applicabili le ordinarie regole in tema di ammissibilità e limiti delle prove ex artt. 2721 e ss. c.c. 

In caso di simulazione assoluta, pertanto, la prova dell'inesistenza del negozio simulato potrà essere esperita per mezzo di testi soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, perdita incolpevole del documento) mentre, in caso di simulazione relativa, la prova dell'esistenza del negozio dissimulato potrà essere esperita per mezzo di testi nella sola ipotesi di perdita incolpevole del documento

Tali limiti, tuttavia, restano rilevabili ad istanza di parte. 

Interrogatorio formale, giuramento, confessione sono ammissibili per provare la simulazione inter partes quando non riguardino negozi solenni per i quali la forma scritta sia prevista ad substantiam.

Data aggiornamento: 24 novembre 2022