Dalle seconde case alle visite in carcere. I chiarimenti dell'Esecutivo sulle ultime restrizioni introdotte col dpcm 16 gennaio

Covid, le nuove regole dopo le restrizioni

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Dopo le ultime restrizioni introdotte, il Governo ha pubblicato le Faq relative al Dpcm per rendere più chiaro cosa si può e non si può fare nelle diverse zone. Al momento, in base alle Ordinanze del Ministro della salute dell'8 e del 16 gennaio 2021, la situazione vede nell'area gialla: Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana; nell'area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto; nell'area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Spostamenti tra Regioni

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Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, solo per «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute» ed ancora «se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista»

Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici. Nel caso in cui l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Per provare i motivi di lavoro dello spostamento, oltre che con l'autocertificazione

, può essere dimostrato anche esibendo "adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata».

Le seconde case

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Il titolo per recarsi nella seconda casa, sono chiare le faq, «per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni

brevi non soggette a registrazione)». Inoltre «la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo». infine Poi la precisazione conclude: «La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato».

Genitori separati o divorziati

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Novità riguardano i casi di genitori separati o divorziati che potranno spostarsi per andare a trovare i figli minorenni anche in un'altra Regione o all'estero. Ma ad alcune condizioni: gli spostamenti dovranno avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. In particolare, nel caso di spostamenti da e per l'estero occorre informarsi sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare. «Possibile ma fortemente sconsigliato» spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andare a riprenderli all'inizio o al termine della giornata di lavoro, considerato che «gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone». Questo tipo di spostamento è concesso «solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore». In questo caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, sempre «percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno». In ogni caso «è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi».

Vendita con asporto

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Chiarezza anche sulla vendita con asporto che «è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)». Invece la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, «ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti». In particolare, per le zone arancioni e rosse si specifica che «è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati».

Sport

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Nell'area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva solo nell'ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È possibile nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento «entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza". In particolare, si potrà utilizzare la bicicletta «per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità - e ancora - per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro». L'attività motoria senza bicicletta, che può essere svolta individualmente e vicino casa, ma con la mascherina.

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione e, naturalmente, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità).

Parenti non autosufficienti, funzioni religiose e funerali

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Le faq specificano che lo spostamento per dare assistenza a parenti non autosufficienti è consentito anche tra Comuni e Regioni in aree diverse, «ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti» in quel Comune o Regione. Ma solo in numero strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste. Nella zona rossa si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente considerata condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie si deve ricordare che si tratta delle «categorie più vulnerabili e quindi occorre cercare di proteggerle dai contatti il più possibile».

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo con le rispettive confessioni. Nello specifico per tutte le aree. Sono consentite anche le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento. Infine è sempre possibile spostarsi in altre Regioni per partecipare a un funerale di un parente. «La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19».

Visite in carcere

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Vietati gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in zona rossa poiché esulano ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza mediante «apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell'ordinamento penitenziario». In area rossa, per le visite alle persone «ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l'ulteriore limitazione per cui l'accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa».

Le cose cambiano in area arancione dove sono «consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in orari compresi tra le 5 e le 22 e solo in ambito comunale. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza». Lo stesso per l'area gialla «sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in orari compresi tra le 5 e le 22».


Foto: 123rf.com
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